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AS 2003 3675

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport all'Ufficio federale dello sport, sezione Scuola federale dello sport di Macolin

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport all’Ufficio federale dello sport, sezione Scuola federale dello sport di Macolin

Modifica del 6 ottobre 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del 20 maggio 19981 sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport all’Ufficio federale dello sport, sezione Scuola federale dello sport di Macolin, è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DDPS sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport

Art. 4 cpv. 1 lett. a e 2 1 Per essere ammesso alla valutazione delle attitudini, il candidato deve soddisfare le condizioni seguenti: a. avere ottenuto una maturità professionale, beneficiare di una formazione equivalente o avere superato un esame d’ammissione che consente di acce- dere a una scuola universitaria professionale; 2 I candidati con una formazione esclusivamente scolastica, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, devono poter dimostrare di avere esercitato per almeno un anno un’attività professionale oggetto di una regolamentazione.

Art. 5 cpv. 2 2 Sono valutate la condizione fisica, la capacità di coordinamento nonché le capacità tecniche nelle seguenti discipline sportive: atletica leggera, corsa di resistenza/cross, ginnastica agli attrezzi, ginnastica e danza, giochi, nuoto e tuffi.

1 RS 415.75

2003-1837 3675

Studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport RU 2003 all’Ufficio federale dello sport, sezione Scuola federale dello sport di Macolin

Art. 6 cpv. 3 e 4

3 La formazione specifica comprende la continuazione della formazione di base

nelle discipline secondo il capoverso 2 lettere a, c e d nonché in tre delle seguenti opzioni professionali: a. scuola e formazione; b. movimento, sport e salute; c. specializzazione in una disciplina sportiva; d. management in ambito sportivo. 4 Ogni opzione professionale è costituita di una parte di base e di una parte d’appro- fondimento. Per poter concludere la formazione specifica, è necessario concludere le parti di base in tre opzioni professionali e la pertinente parte d’approfondimento in una delle opzioni professionali scelte.

Art. 20 cpv. 1, 2 e 4

1 Abrogato

2 Le persone che hanno concluso un ciclo di studi biennale conformemente al diritto previgente (formazione di maestro di sport SFSM) possono ottenere il diploma con- formemente alla presente ordinanza alle condizioni indicate nell’appendice 3. Tale possibilità sussiste per l’ultima volta nel quadro del ciclo di studi 2001–2004.

4 Abrogato

II L’appendice 1 è abrogata.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003.

6 ottobre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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