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AS 2003 3683

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 10 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. b

2 Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:

b. le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare;

Art. 22 cpv. 2 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre.

Art. 29 cpv. 2 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.