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AS 2003 3701

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB)

Modifica del 26 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sugli emolumenti della CFB è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 23 capoverso 4 della legge federale dell’8 novembre 19342 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche),

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 Gli emolumenti di decisione sono fissati nei limiti delle aliquote di cui all’arti- colo 12. Gli emolumenti di cancelleria sono compresi negli emolumenti di deci- sione.

3 Abrogato

Art. 12 Emolumenti relativi alla procedura amministrativa 1 Per le decisioni prese in applicazione della legge sulle banche, della legge del 24 marzo 19953 sulle borse, della legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie e della LFI5, la Commissione delle banche riscuote i seguenti emolumenti di decisione presso: a. le banche, gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, i commercianti di valori mobiliari e le istituzioni comuni:

1. sino a 50 000 franchi per la decisione relativa all’autorizzazione ad ini-

ziare l’attività,

2. 2000–20 000 franchi per la decisione relativa ad un’autorizzazione

complementare,

2003-1037 3701

Ordinanza sugli emolumenti della CFB RU 2003

3. 2000–20 000 franchi per la revoca di un’autorizzazione,

4. sino a 20 000 franchi per l’approvazione del cambiamento dell’ufficio

di revisione,

5. sino a 30 000 franchi per altre decisioni,

6. sino a 10 000 franchi per la decisione sulla modifica di statuti, contratti

di società e regolamenti; b. gli uffici di revisione esterni:

1. 2000–20 000 franchi per la decisione relativa al riconoscimento,

2. 2000–20 000 franchi per la revoca del riconoscimento,

3. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte;

c. le borse e le organizzazioni analoghe alle borse:

1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all’autorizzazione ad ini-

ziare l’attività,

2. sino a 20 000 franchi per la revoca dell’autorizzazione,

3. sino a 20 000 franchi per l’approvazione del cambiamento dell’ufficio

di revisione,

4. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte,

5. sino a 10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di statuti e

regolamenti; d. i detentori di partecipazioni: sino a 20 000 franchi per le decisioni di cui all’articolo 3 capoverso 5 della legge sulle banche; e. gli offerenti, le società interessate e i detentori di partecipazioni: sino a

30 000 franchi per le decisioni in applicazione delle sezioni 4 e 5 della legge

del 24 marzo 1995 sulle borse; f. le direzioni dei fondi, le banche di deposito, i rappresentanti e i distributori:

1. sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all’inizio dell’attività in

qualità di direzione del fondo o banca di deposito,

2. 2000–20 000 franchi per la decisione relativa all’approvazione di un

regolamento del fondo, per ciascun fondo singolo o segmento,

3. 1000–10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di un rego-

lamento del fondo, per ciascun fondo singolo o segmento,

4. 1000–10 000 franchi per la decisione relativa all’inizio dell’attività in

quanto rappresentante di un fondo d’investimento estero, sempre che il rappresentante non sia né una banca né un commerciante di valori mobiliari né un’assicurazione né una direzione di un fondo,

5. 2000–20 000 franchi per la decisione relativa all’autorizzazione a offri-

re o distribuire a titolo professionale quote di un fondo d’investimento estero, per ciascun fondo singolo o segmento,

6. sino a 10 000 franchi per l’accertamento della legalità delle modifiche

del regolamento del fondo o degli statuti nonché del prospetto di un fondo d’investimento estero, per ciascun fondo singolo o segmento,

Ordinanza sugli emolumenti della CFB RU 2003

7. 1000–10 000 franchi per la decisione relativa all’autorizzazione a ini-

ziare l’attività in qualità di distributore,

8. 500–5000 franchi per la decisione relativa all’autorizzazione a nomina-

re periti per la stima di fondi immobiliari,

9. 2000–20 000 franchi per la revoca di un’autorizzazione,

10. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte;

g. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi e altre società nonché i loro clienti: sino a 10 000 franchi per le decisioni nell’ambito di procedure di assistenza amministrativa, per ciascuna parte; h. le persone fisiche o giuridiche: sino a 30 000 franchi per la decisione relati- va all’assoggettamento forzato a una legge in materia di vigilanza, per cia- scuna parte. 2 Nelle procedure particolarmente complesse possono essere riscossi emolumenti di decisione che superano gli importi di cui al capoverso 1. Il calcolo di tali emolu- menti è retto dall’articolo 14.

3 Chi avvia una procedura secondo il capoverso 1 o è parte in una procedura può

essere tenuto a pagare emolumenti anche se la procedura non porta ad alcuna deci- sione nel merito o è sospesa. Su domanda è emanata una decisione concernente le spese. Si applicano gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 13 Emolumenti per oneri di vigilanza particolari 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per oneri di vigilanza particola- ri, segnatamente per: a. operazioni di vigilanza dirette e controlli in loco; b. autorizzazioni e verifiche di metodi di aggregazione del rischio specifici degli istituti; c. controlli di qualità degli uffici di revisione.

2 Il calcolo di tali emolumenti è retto dall’articolo 14.

Art. 14 Emolumenti secondo il tempo impiegato e rimborso di spese

1 La tariffa oraria per gli emolumenti secondo il tempo impiegato ammonta a

100–400 franchi, a seconda della funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.

2 Oltre all’emolumento secondo il tempo impiegato possono essere fatturate spese

particolari, segnatamente le spese legate al ricorso a esperti, all’elaborazione di perizie nonché a viaggi.

Ordinanza sugli emolumenti della CFB RU 2003

Art. 15 Emolumenti per prestazioni fornite 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per le seguenti prestazioni, se fornite su domanda: a. attestazioni, pareri scritti e informazioni giuridiche; b. l’accompagnamento di autorità estere preposte alla vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari in caso di verifiche dirette eseguite in Svizzera conformemente all’articolo 23septies capoverso 5 secondo periodo della legge sulle banche e all’articolo 38a capoverso 5 secondo periodo della legge del 24 marzo 19956 sulle borse.

2 Tali emolumenti sono calcolati conformemente all’articolo 14.

3 Le autorità federali, cantonali e comunali non versano alcun emolumento.

Art. 16 Informazione sugli emolumenti 1 Su richiesta dell’assoggettato, la Commissione delle banche dà informazioni sulle tasse, gli emolumenti e i costi procedurali prevedibili.

2 Qualora la buona fede lo esiga, la Commissione delle banche informa d’ufficio

l’assoggettato sui costi attesi, in particolare in caso di: a. domande di decisioni d’accertamento; b. prestazioni particolarmente impegnative; c. procedure secondo l’articolo 12 capoverso 3.

Art. 17 Anticipo In casi motivati, la Commissione delle banche può chiedere all’assoggettato di versare un adeguato anticipo.

Art. 22 Disposizione transitoria concernente la modifica del 26 settembre Nelle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2003 si applicano gli importi per emolumenti di decisione del diritto previgente.

Art. 23 Abrogato

6 RS 954.1

Ordinanza sugli emolumenti della CFB RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003.

26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sugli emolumenti della CFB RU 2003