AS 2003 3719
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 26 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 sottocategoria B1, 5 lett. b ed f, nonché 6
2 La licenza di condurre della sottocategoria:
B1 autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché moto- slitte;
5 Inoltre, nel traffico interno:
b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leg- geri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a ripara- zioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per collaudi ufficiali di veicoli e corse effettuate fino al luogo di questi col- laudi. 6 Qualora il capoverso 5 autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o sotto- categorie e filobus, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare i difetti, di controllare le riparazioni nonché di eseguire i collaudi ufficiali dei veicoli.
Art. 6 cpv. 2 2 La licenza per allievo conducente delle categorie B, C e CE può essere già rila- sciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti. Essi possono sostenere l’esame di guida di queste categorie al più presto sei mesi prima dell’età minima richiesta, ma possono conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni.
1 RS 741.51
2003-1560 3719
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2003
Art. 8 cpv. 1, 2 lett. a, 3 lett. a e 6 1 Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve dimostrare di aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C o un filobus durante un anno. 2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2 e che abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o 3 Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:
a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus, o 6 Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1–5, ma almeno nell’anno prece- dente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è neces- saria, l’ammissione all’esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso con un veicolo a motore infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.
Art.9 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo condu- cente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico o un ottico riconosciuto dall’autorità cantonale. ...
3 L’esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima.
Art. 11 cpv. 1 lett. b 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato: b. due fotografie attuali a colori formato passaporto 35×45 mm;
1bis Il candidato può sostenere l’esame teorico di base al più presto un mese prima dell’età minima richiesta.
2bis La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocatego- ria D1E corse di scuola di guida con una combinazione di veicoli della sottocatego-
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4 Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l’accompagnatore ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti. 5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizza- zioni e condizioni: d. la licenza per allievo conducente della sottocategoria C1 autorizza a effettua- re corse di scuola di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale supera i 7500 kg e con un autocarro per la scuola guida della categoria C.
Art. 19 cpv. 2 terzo periodo 2 … I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.
Art. 21 cpv. 3 Abrogato
Art. 22 cpv. 3 lett. c
3 Non devono superare l’esame pratico di conducente:
c. i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.
Art. 24 cpv. 3 3 La restrizione relativa alla categoria A viene abrogata su richiesta del titolare della licenza al più presto due anni dopo il rilascio della licenza se l’autorità d’am- missione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.
Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: d. il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendente- mente dal numero di posti, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a
7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C.
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1 Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con
veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. 3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: a. in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavo- ro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e b. in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili. 4bis Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il tra- sporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell’anno precedente la presenta- zione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stra- dale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l’esame teorico complementare di cui all’allegato 11 numero 2.
Art. 47 cpv. 3 3 Chi istruisce i candidati per le categorie F, G o M non deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente.
Art. 48 cpv. 1, 2 e 3 lett. a, b e d
1 La licenza per maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio.
2 Le licenze per maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero.
3 Le categorie delle licenze per maestro conducente sono le seguenti:
a. Categoria I Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE e della sottocategoria B1; b. Categoria II Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e d. Categoria IV Veicoli a motore della categoria A e delle sottocategorie
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Art. 151d cpv. 9 secondo periodo, 10 quinto periodo, 13 e 14 9 … L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno. 10 … L’autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.
13 Abrogato
14 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 151e Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003
1 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della
categoria I prima del 1° aprile 2003 possono formare candidati alla licenza di con- durre della sottocategoria D1 utilizzando veicoli con un peso totale fino al 3500 kg.
2 I maestri conducenti che hanno ottenuto la licenza di maestro conducente della
categoria IV prima del 1° aprile 2003 possono dispensare la formazione pratica di base ai sensi dell’articolo 19 dopo aver seguito il corso di perfezionamento pre- scritto dall’USTRA.
II Gli allegati 3, 4, 11 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003.
26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 3
Rapporto medico
Per l’autorità che rilascia la licenza Confederazione Svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Rapporto del medico concernente l’idoneità di
Cognome: Nome: Data di nascita: Comune d’origine: (Per gli stranieri: Paese d’origine)
Domicilio: Via:
– Come conducente di veicoli a motore del gruppo – Come conducente di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di circola- zione* – Come maestro conducente* – maestro conducente per l’insegnamento teo- rico* – Come esperto della circolazione* Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:*
1 Il candidato è idoneo a condurre veicoli
11 del terzo gruppo (cat. A, B, sottocat. A1, B1, cat. spec. F, Sì*/No*
G e M)
12 del secondo gruppo (cat. C, sottocat. C1, D1) Sì*/No*
13 del primo gruppo (cat. D) Sì*/No*
14 per i quali non è necessaria la licenza di condurre Sì*/No*
15 per il trasporto professionale di persone Sì*/No*
* Sottolineare quanto conviene.
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2 Il candidato è idoneo come
21 maestro conducente (cat. I, II e IV) Sì*/No*
22 maestro conducente per l’insegnamento teorico (cat. III) Sì*/No*
23 esperto della circolazione Sì*/No*
3 Il candidato è idoneo purchè si sottoponga alle seguenti condizioni speciali
mediche
4 Ripetizione dell’esame ogni ......... anni da parte del medico di fiducia*/
medico di casa*
5 Altre osservazioni:
Luogo e data: Firma del medico:
* Sottolineare quanto conviene.
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Allegato 4 N. 1 e 5.9 …
Foto attuale formato passaporto
(35×45 mm)
…
5.9 Esame della vista (validità: 24 mesi):
…
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Allegato 11 II, 2
Verifica delle conoscenze teoriche
2 Esame teorico complementare (art. 21)
Disposizioni comuni per le categorie C e D
2.1 prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, compreso l’impiego del-
l’odocronografo;
2.2 prescrizioni generali che regolano il trasporto di merci o persone;
2.3 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in
caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
2.4 precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
2.5 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.6 particolarità della limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; 2.7 lettura di una carta stradale, pianificazione del percorso, compreso l’impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);
2.8 nozioni sui principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi:
motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d’alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
2.9 conoscenze sui principi di costruzione e corretto impiego e manutenzione
degli pneumatici; 2.10 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria; 2.11 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento per rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell’impiego e della manutenzione ordinaria;
2.12 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti;
2.13 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da
effettuare tempestivamente.
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Disposizioni particolari per la categoria C 2.14 documenti del veicolo e di trasporto prescritti per il traffico merci nazionale e transfrontaliero;
2.15 prescrizioni sul trasporto di merci mediante automezzi pesanti;
2.16 fattori di sicurezza relativi alle operazioni di carico dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), gestione di problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad es. carichi liquidi o sospesi), operazioni di carico e scarico ed impiego delle necessarie attrezzature; 2.17 responsabilità del conducente durante il ritiro, il trasporto e la fornitura della merce secondo le condizioni convenute;
2.18 norme della circolazione, segnaletica e marcature, che disciplinano
l’utilizzazione di automezzi pesanti;
Disposizioni particolari per la categoria D
2.19 documenti del veicolo e di trasporto prescritti per il traffico viaggiatori
nazionale e transfrontaliero;
2.20 prescrizioni sul trasporto di persone con torpedoni;
2.21 responsabilità del conducente durante il trasporto delle persone; comodità e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza;
2.22 norme della circolazione, segnaletica e marcature che disciplinano
l’utilizzazione di torpedoni;
Disposizioni comuni per le sottocategorie C1 e D1
2.23 campo d’applicazione dell’ordinanza concernente la durata del lavoro e del
riposo, compreso l’impiego dell’odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;
2.24 prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
2.25 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in
caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
2.26 precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
2.27 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.28 particolarità della limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
2.29 conoscenze sui principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione
degli pneumatici; 2.30 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento per rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell’impiego e della manutenzione ordinaria;
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2.31 norme della circolazione, segnaletica e marcature che disciplinano l’utilizza- zione di veicoli delle sottocategorie C1 e D1.
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Allegato 12 I lett. i, III lett. G, IV e V, categorie A, B, C, CE, DE, sottocategorie A1, C1, D1, C1E, D1E e trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone
Esame pratico di conducente
I. Requisiti d’ammissione Sono ammessi all’esame pratico di conducente: i. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che:
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di
una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
2. hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21).
III. Requisiti minimi G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.
IV. Durata dell’esame e distanza percorsa La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente alle- gato. La durata dell’esame non deve essere in nessun caso inferiore a: – 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1, – 60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F e il trasporto professionale di persone, – 90 minuti per le categorie C e CE, – 120 minuti per la categoria D.
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V. Veicoli per gli esami Categoria A: un motoveicolo senza carrozzino laterale con una potenza (illimitata) del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere; Categoria A: un motoveicolo senza carrozzino laterale con due posti a (limitata) sedere con una potenza del motore inferiore a 25 kW e un rapporto fra prestazione del motore e peso a vuoto inferiore a 0,16 kW/kg, eccettuati i motoveicoli della sottocategoria Categoria B: un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h; Categoria C: un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghez- za di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria CE: un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della categoria C e un rimor- chio lungo almeno 7,5 m. Sia l’autoarticolato sia la combi- nazione di veicoli devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria DE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale; Sottocategoria C1: un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno
5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttu-
ra chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Sottocategoria D1: un torpedone della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1;
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Sottocategoria C1E una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo; Sottocategoria D1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all’esame della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo adatto all’esame della sottocategoria C1E; Trasporto professio- un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale nale di persone con saranno effettuati i trasporti professionali di persone. veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone