AS 2003 3801
Scambio di note del 5 luglio/19 novembre 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate nonché per i veicoli vuoti o con carichi leggeri
Scambio di note del 5 luglio/19 novembre 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria concernente l’attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate nonché per i veicoli vuoti o con carichi leggeri
Entrato in vigore il 19 novembre 2001
Traduzione1 Ambasciata della Repubblica di Ungheria Berna Berna, 19 novembre 2001
Dipartimento federale degli affari esteri Berna
L’Ambasciata della Repubblica di Ungheria esprime la sua alta considerazione al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota verbale del 5 luglio 2001, del tenore seguente:
«1. Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effettivo massimo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, la Svizzera accorda alla Repubblica di Ungheria i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate: a) per il 2001 e il 2002 1100 autorizzazioni all’anno, per il 2003 e il 2004
1500 autorizzazioni all’anno nei trasporti transfrontalieri. Sono consi-
derati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esportazione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con cari- co o scarico di merci sul territorio svizzero); i trasporti interni (cabo- taggio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffi- co pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso massimo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate: la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all’anno e per il
2003 e il 2004 a 55 franchi all’anno.
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 3801).
2003-0467 3801
Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con l’Ungheria RU 2003
2. Inoltre la Svizzera accorda alla Repubblica di Ungheria per gli anni 2001–
2004 un contingente annuo di 350 autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti
o con carichi leggeri per i trasporti di transito attraverso le Alpi svizzere, a condizione che il peso effettivo del veicolo carico non superi 28 tonnellate, dietro pagamento di una tassa di utilizzazione dell’infrastruttura. La tassa per un viaggio a vuoto o con carichi leggeri è forfetaria e ammonta per il 2001 a 50 franchi, per il 2002 a 60 franchi, per il 2003 a 70 franchi e per il 2004 a 80 franchi. Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata il consenso del Consi- glio federale svizzero a quanto precede. Se il Governo della Repubblica di Ungheria approva quanto precede, la presente nota e la risposta della Repubblica di Ungheria costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della nota di risposta e che potrà essere denunciato in ogni momento con preavviso di sei mesi. La validità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicem- bre 2004.»
L’Ambasciata della Repubblica di Ungheria ha l’onore di comunicare che il Gover- no ungherese è d’accordo con la proposta menzionata sopra. La nota del Diparti- mento federale degli affari esteri e la presente nota di risposta costituiscono pertanto un accordo tra il Governo della Repubblica di Ungheria e il Consiglio federale svizzero, che entra in vigore alla data di emanazione della presente nota verbale. L’Ambasciata della Repubblica di Ungheria coglie questa occasione per presentare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considera- zione.