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AS 2003 3807

Scambio di note del 24 settembre 2001/18 luglio 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate

Scambio di note del 24 settembre 2001/18 luglio 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania concernente l’attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate

Entrato in vigore il 18 luglio 2002

Traduzione1 Ministero degli affari esteri Repubblica di Lituania Vilnius Vilnius, 18 luglio 2002

Ambasciata di Svizzera Sede a Riga

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota dell’Ambasciata di Svizzera del 24 settembre 2001, del tenore seguente:

«L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di sottoporre al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania la seguente proposta di accordo tra i due Stati concernente l’agevolazione dei trasporti transfrontalieri di merci su strada nell’ambito degli accordi con Stati terzi concernenti i trasporti terre- stri:

1. Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale

effettivo massimo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, la Svizzera accorda alla Repubblica di Lituania i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate: a) per il 2001 125 autorizzazioni, per il 2002 250 autorizzazioni e per il 2003 e il 2004 350 autorizzazioni all’anno nei trasporti tran- sfrontalieri. Sono considerati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esportazione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territo- rio svizzero); i trasporti interni (cabotaggio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in

1 Dal testo originale inglese.

2003-0471 3807

Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con la Lituania RU 2003

base al peso massimo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate: la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all’anno e per il 2003 e il 2004 a 55 franchi all’anno. Se il Governo della Repubblica di Lituania approva quanto precede, la presente nota e la risposta della Repubblica di Lituania costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato in ogni momento con preavviso di sei mesi. La vali- dità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicembre 2004. L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per esprimere al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania la sua alta considerazione.»

In risposta alla nota, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania ha l’onore di comunicare che il Governo della Repubblica di Lituania accetta le spiega- zioni del Consiglio federale svizzero e che è d’accordo sul fatto che la nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscano un accordo ad hoc tra i due Governi. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania chiede all’Ambasciata di confermare la ricezione della presente nota. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Lituania coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera.

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