AS 2003 3881
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 22 cpv. 3bis 3bis Se fino all’insorgenza dell’infortunio la persona assicurata aveva diritto a un’in- dennità giornaliera secondo la legge sull’AI2, l’indennità giornaliera corrisponde almeno all’ammontare totale dell’indennità giornaliera versata fino allora dall’assicurazione per l’invalidità, ma al massimo all’80 per cento del guadagno assicurato conformemente al capoverso 1.
Art. 36 cpv. 1 e 3 primo periodo 1 Una menomazione dell’integrità è considerata durevole se verosimilmente sussiste- rà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l’integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave. 3 Se più menomazioni dell’integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l’indennità è calcolata in base al pregiudizio comples- sivo. ...
II
L’allegato 3 n. 1 è modificato come segue: Calcolo dell’indennità per menomazione dell’integrità
1. Per le menomazioni dell’integrità menzionate di seguito, l’indennità corri-
sponde, nel caso normale, al tasso indicato dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.