AS 2003 397
Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
Modifica del 19 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 lett. abis
3 Può rifiutare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo:
abis. se ha motivi per credere che il richiedente ha chiesto l’attribuzione di questo elemento d’indirizzo per impedirne l’attribuzione ad altri interessati;
Art. 9 cpv. 2 2 Il principio di accessibilità al pubblico non si applica ai numeri attribuiti indivi- dualmente della categoria 0878.
Art. 23 cpv. 3 3 Il titolare di una serie di numeri di telefonia mobile che attribuisce determinati numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati. Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi nume- ri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi 12 mesi dopo, metterlo a disposizione per l’attribuzione a un nuovo cliente.
Art. 24b cpv. 6, 7, 7bis, 7ter e 8bis 6 Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l’indica- zione alfanumerica annunciata al momento dell’attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti. 7 L’Ufficio federale stabilisce le condizioni d’utilizzazione dei numeri attribuiti e, se del caso, emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
1 RS 784.104
2002-2647 397
Elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O RU 2003
7bis Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all’Ufficio federale la data in cui avverrà la messa in servizio. Se il numero attribuito individualmente non è mes- so in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, esso viene considerato revo- cato e può essere immediatamente riattribuito dall’Ufficio federale. Su richiesta fon- data, l’Ufficio federale può accordare una proroga di tale termine. 7ter Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all’Ufficio federale la data della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall’Ufficio federale. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’arti- colo 11 capoverso 2. 8bis L’Ufficio federale può revocare un numero attribuito individualmente se ha motivi per credere che il titolare del numero l’utilizza a scopo illecito o ne ha chie- sto l’attribuzione per impedirne l’attribuzione ad altri interessati.
Art. 25 cpv. 4 4 L’Ufficio federale può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d’attribuzione.
Art. 27 Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d’anticipo. 2 Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro utenti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.
Art. 31a cpv. 3 3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.
Art. 32 cpv. 1–3 e 5 1 L’Ufficio federale stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefo- nico pubblico possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.
2 e 3 Abrogati
5 L’Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
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Art. 34 cpv. 1 1 I titolari di numeri brevi, eccetto i titolari di numeri brevi per l’identificazione del fornitore (codici di selezione), devono comunicare all’Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2003.
2 L’articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° aprile 2003.
19 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 1)
Termini e abbreviazioni
ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggeria X.4002/ISO 100213; banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio; codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normaliz- zati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T4 T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell’UIT-T della serie Q.7005; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell’elenco globale UIT-T X.5006/ISO 95947; DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l’identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.1218; DSA (Directory System Agent) – first level DSA: il sistema di elenchi che permette l’accesso all’elenco glo- bale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.5009 e alla norma ISO/IEC 959410; – second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA; ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione;
2 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
3 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20. 4 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 5 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 6 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
7 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20. 8 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20. 9 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20
10 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.
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fuori servizio: nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest’espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione; gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del siste- ma di nomi di dominio e di allestire l’infrastruttura, l’organizzazione, l’amministra- zione e la gestione di domini «.ch»; ICD (International Code Designator): il formato dell’indirizzo NSAP per reti OSI internazionali; IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Inter- nazionale (CEI); IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell’emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomanda- zione UIT-T E.11811 e alla norma ISO 7812-212; indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comuni- cazione digitale che permette d’identificare un dominio Internet composto da com- puter o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su questa rete; in servizio: nell’ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest’espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione; ISO (International Organisation for Standardization): l’Organizzazione internazio- nale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione inter- nazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.70813; MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pub- blica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.21214; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione; nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un indirizzo IP, permette segnatamente d’identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su tale rete; NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l’informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI; NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazio- nale;
11 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
12 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20. 13 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
14 Questa norma può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele-
comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
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object identifier (identificateur d’objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comu- nicativo; OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l’inter- connessione di sistemi aperti; PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dal- l’ETSI; PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggeria X.4015/ISO 1002116; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elen- chi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name); rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccop- piare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.70017; T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d’identificazione di una rete di radio- comunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell’ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell’Unione internazionale delle telecomuni- cazioni.
15 Questa norma può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele-
comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
16 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell’Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.
17 Questa norma può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle tele-
comunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.
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