AS 2003 4043
Ordinanza sulla protezione delle acque
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
Modifica del 22 ottobre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 3.2 dell’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificato come segue:
Cifra 36 n. 1 e 2
N. Settore / Procedimento Colonna 1: esigenze relative Colonna 2: esigenze relative all’immissione in un ricettore all’immissione nella canalizzazione naturale pubblica
1 Acqua di lavaggio dei Sostanze totali non Nessuna esigenza parti-
filtri per la preparazione disciolte: colare di acqua potabile 30 mg/l1 in media giornal- mente
2 Impianti d’incenerimento Piombo (Pb): Piombo (Pb):
dei rifiuti urbani – 0.1 mg/l Pb1 – 0.1 mg/l Pb1 Cadmio (Cd): Cadmio (Cd): – 0.05 mg/l Cd1 – 0.05 mg/l Cd1 Cromo (Cr totale): Cromo (Cr totale): – 0.1 mg/l Cr1 – 0.1 mg/l Cr1 Rame (Cu): Rame (Cu): – 0.1 mg/l Cu1 – 0.1 mg/l Cu1 Nichel (Ni): Nichel (Ni): – 0.1 mg/l Ni1 – 0.1 mg/l Ni1 Zinco (Zn): Zinco (Zn): – 0.1 mg/l Zn1 – 0.1 mg/l Zn1 Mercurio (Hg): Mercurio (Hg): – 0.001 mg/l Hg1 – 0.001 mg/l Hg1
1 RS 814.201
2003-1408 4043
Protezione delle acque RU 2003
N. Settore / Procedimento Colonna 1: esigenze relative Colonna 2: esigenze relative all’immissione in un ricettore all’immissione nella canalizzazione naturale pubblica
Carbonio organico Solfato: disciolto (DOC): Se esiste un rischio di – 10 mg/l DOC1 corrosione nella canalizza- zione pubblica, l’autorità fissa di caso in caso un valore per la concentrazione di solfato ammessa.
… … ... ... 1 Valore indicativo che consente all’autorità di determinare di caso in caso tenendo conto delle condizioni locali le esigenze poste all’immissione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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