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AS 2003 4077

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (O sulle banche, OBCR)

Modifica del 12 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 4 lett. d

4 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.

12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 952.02

2002-1011 4077

O sulle banche RU 2003

4078