AS 2003 4077
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (O sulle banche, OBCR)
Modifica del 12 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 4 lett. d
4 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:
d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.
12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 952.02
2002-1011 4077
O sulle banche RU 2003
4078