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AS 2003 4121

Codice civile

Codice civile

Modifica del 20 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:

I Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue:

Art. 678 cpv. 2 e 3

2 Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e pian-

tagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di

100 anni.

3 Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattui-

ta, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale con- tratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.

Art. 745 cpv. 3

3 L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a

una determinata parte di un edificio o del fondo.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann