AS 2003 4121
Codice civile
Codice civile
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:
I Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue:
Art. 678 cpv. 2 e 3
2 Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e pian-
tagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di
100 anni.
3 Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattui-
ta, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale con- tratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.
Art. 745 cpv. 3
3 L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a
una determinata parte di un edificio o del fondo.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann