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AS 2003 4241

Decreto federale concernente la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Decreto federale concernente la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

del 9 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 19992, decreta:

Art. 1 La Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali è approvata.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione in applicazione del- l’articolo 15 paragrafo 1.

Art. 3 1 Se, all’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilità dell’impresa non dovesse essere ancora in vigore, all’atto della ratifica il Consiglio federale è autorizzato a formulare la riserva seguente: «La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 2 e l’articolo 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilità delle persone giuridiche». 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare tale riserva qualora sia divenuta priva d’oggetto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 9 dicembre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1999 4721

1999-4576 4241

Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni RU 2003 economiche internazionali. DF

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