AS 2003 4255
Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna
Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità di
400 franchi per otto ore di lavoro. Le spese sono rimborsate separatamente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 120.6
2003-2578 4255
Prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2003