AS 2003 4317
Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero
Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 20031 sulla promozione del settore alberghiero (legge), ordina:
Art. 1 Settore alberghiero Il settore alberghiero ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge comprende gli alberghi, le locande e i motel, nonché le aziende del settore paralberghiero come gli ostelli della gioventù, i centri di vacanza per famiglie e gli alloggi analoghi.
Art. 2 Regioni turistiche Le regioni turistiche secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge sono enumerate nell’allegato.
Art. 3 Concessione di mutui
1 La Società svizzera di credito alberghiero (Società) concede mutui.
2 Essa può fornire consulenza alle aziende in materia di investimenti e finanzia- mento. L’attività di consulenza è autofinanziata.
Art. 4 Limite di credito 1 L’importo del mutuo non deve superare il reddito presumibile (valore reddituale, art. 6 cpv. 2 della legge). 2 Il valore reddituale è calcolato secondo metodi scientifici ed empirici riconosciuti e si ottiene dalla capitalizzazione dei fondi liberi per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti. I costi determinati dalla sostituzione di impianti deprezzatisi nel corso del tempo (investimenti di sostituzione) vanno dedotti dai fondi liberi. 3 Per i nuovi alberghi, il valore reddituale è calcolato facendo riferimento ai dati empirici di un’azienda dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d’affari di simile struttura.
RS 935.121 1 RS 935.12; RU 2003 4311
2003-2137 4317
Promozione del settore alberghiero. O RU 2003
4 Bisogna tenere debitamente conto del reddito da attività accessorie e degli elementi del patrimonio non necessari all’azienda come ad esempio terreni adiacenti o edifici.
5 I dettagli sono disciplinati nel regolamento della Società.
Art. 5 Rilevamento di mutui esistenti 1 La Società può rilevare mutui esistenti se ciò comporta per l’azienda una riduzione degli oneri determinati dagli interessi sul capitale di terzi. 2 Per il rilevamento di mutui esistenti valgono le stesse condizioni applicabili alla concessione di nuovi mutui. I mutui concessi a scopo di risanamento non vengono rilevati.
Art. 6 Perdite sui mutui 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (seco) decide, d’intesa con l’Amministra- zione federale delle finanze, circa l’assunzione da parte della Confederazione, con- formemente all’articolo 14 capoverso 3 della legge, delle perdite sui mutui. 2 Le perdite sui mutui assunte dalla Confederazione sono dedotte dai suoi crediti verso la Società. Le perdite sui mutui non assunte dalla Confederazione devono essere coperte con i fondi propri della Società.
Art. 7 Interessi e ammortamento 1 Gli interessi sono stabiliti in modo da coprire anche le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento. 2 Se concede mutui con partecipazione agli utili, la Società può ridurre il saggio di interesse in funzione della partecipazione agli utili futuri dell’impresa. 3 Nei primi anni successivi all’investimento è possibile derogare all’obbligo del- l’ammortamento.
Art. 8 Organizzazione della Società 1 Gli organi della Società sono l’assemblea generale, l’amministrazione e l’organo di controllo. 2 L’assemblea generale è l’organo supremo della Società. Le decisioni concernenti l’accettazione o la modifica dello statuto e del regolamento della Società sono subor- dinate all’approvazione del Consiglio federale. Tale approvazione deve essere chie- sta prima che l’assemblea generale deliberi. 3 L’amministrazione è l’organo preposto alla gestione della Società. Essa riserva al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) il diritto di esaminare gli affari della Società e gli consegna i rapporti annuali. 4 Quale organo di controllo è designata una società fiduciaria qualificata e indipen- dente. La scelta è operata dall’assemblea generale d’intesa con il Dipartimento.
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Art. 9 Amministrazione
1 L’amministrazione è composta dal presidente e da otto membri.
2 Per quanto riguarda l’elezione dei membri dell’amministrazione, occorre provve- dere affinché il settore alberghiero e le banche siano adeguatamente rappresentate.
Art. 10 Compiti dell’amministrazione
1 L’amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:
a. l’alta direzione della società e il potere di impartire le istruzioni necessarie; b. la definizione dell’organizzazione; c. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’alle- stimento del piano finanziario; d. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappre- sentanza; e. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; f. l’allestimento del rapporto di gestione, la preparazione dell’assemblea gene- rale e l’esecuzione delle sue deliberazioni. 2 L’amministrazione può affidare la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati o a singoli membri. Informa adeguata- mente i suoi membri.
3 L’amministrazione propone al Dipartimento il presidente.
Art. 11 Esecuzione Il Dipartimento è incaricato dell’esecuzione.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza d’esecuzione del 23 dicembre 19662 della legge federale per il promo- vimento del credito all’industria alberghiera e alle stazioni climatiche è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2003.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 1966 1707, 1976 71, 1978 1717, 1993 1789, 2000 187
Promozione del settore alberghiero. O RU 2003
Allegato
Regioni turistiche
Per regioni turistiche si intendono:
1. Nel Cantone di Berna
– i distretti di Bienne, Courtelary (eccettuati i Comuni di La Heutte, Péry, Plagne, Romont e Vauffelin), Frutigen, Interlaken, La Neuveville, Nie- dersimmental, Oberhasli, Obersimmental e Saanen, – i Comuni di Affoltern i. E., Buchholterberg, Eggiwil, Eriz, Guggisberg, Heiligenschwendi, Hilterfingen, Horrenbach-Buchen, Huttwil, Konol- fingen, Langnau i. E., Lauperswil, Oberhofen, Oberhünigen, Rüschegg, Schangnau, Schwendibach, Sigriswil, Steffisburg, Sumiswald, Thun, Wahlern e Walkringen, – i Comuni rivieraschi del lago di Bienne.
2. Nel Cantone di Lucerna
– i Comuni di Flühli, Greppen, Horw, Lucerna, Marbach, Meggen, Schwarzenberg, Vitznau e Weggis.
3. Il Cantone d’Uri.
4. Nel Cantone di Svitto
– i Comuni d’Alpthal, Arth, Einsiedeln, Feusisberg, Gersau, Ingenbohl, Küssnacht am Rigi, Lachen, Lauerz, Morschach, Muotathal, Oberiberg, Svitto e Unteriberg.
5. Il Cantone di Obvaldo.
6. Il Cantone di Nidvaldo.
7. Nel Cantone di Glarona
– i Comuni di Braunwald e Glarona, – i Comuni delle regioni Glarner Hinterland Sernftal e Kerenzerberg (i Comuni di Filzbach, Mühlehorn e Obstalden).
8. Nel Cantone di Zugo
– i Comuni d’Oberägeri, Risch, Unterägeri, Walchwil e Zugo.
9. Nel Cantone di Friburgo
– i Comuni di Bulle, Cerniat, Charmey, Châtel-Saint-Denis, Châtel-sur- Montsalvens, Crésuz, Estavayer-le-Lac, Friburgo, Gruyères, Haut- Intyamon, Jaun, Meyriez, Muntelier, Morat, Plaffeien e Romont, – i Comuni rivieraschi dei laghi di Gruyère, di Morat e di Neuchâtel.
10. Nel Cantone di Soletta
– i Comuni di Balm bei Günsberg e Oberdorf.
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11. Nel Cantone di Basilea Campagna
– i Comuni di Langenbruck, Laufen, Sissach e Waldenburg.
12. Nel Cantone di Sciaffusa
– i Comuni di Neuhausen, Sciaffusa e Stein am Rhein.
13. Il Cantone di Appenzello Esterno.
14. Il Cantone di Appenzello Interno.
15. Nel Cantone di San Gallo
– i distretti di Obertoggenburg, Sargans (eccettuato il Comune di Sar- gans) e Werdenberg (eccettuato il Comune di Sennwald), – i Comuni di Amden, Degersheim, Ernetschwil, Goldingen, Gommis- wald, Hemberg, Mogelsberg, Oberhelfenschwil, Rieden e Weesen.
16. Il Cantone dei Grigioni.
17. Nel Cantone di Argovia
– i Comuni di Baden, Rheinfelden, Schinznach Bad e Zurzach, – i Comuni rivieraschi del lago di Hallwil.
18. Nel Cantone di Turgovia
– i Comuni di Fischingen e Hüttwilen, – i Comuni rivieraschi del lago di Costanza (Lago Superiore e Inferiore).
19. Il Cantone del Ticino.
20. Nel Cantone di Vaud
– i distretti d’Aubonne, Cossonay, Echallens, Moudon Orbe, Oron, e Pays-d’Enhaut, – i Comuni rivieraschi dei laghi Lemano, di Morat, di Neuchâtel e di Joux.
21. Il Cantone del Vallese.
22. Nel Cantone di Neuchâtel
– i Comuni di Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Le Landeron, Les Brenets, Les Hauts-Geneveys e Les Planchettes, – i Comuni rivieraschi del lago di Neuchâtel.
23. Nel Cantone del Giura
– le regioni delle Franches-Montagnes, Clos du Doubs e Baroche, – i Comuni di St-Ursanne e Porrentruy.
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