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AS 2003 4323

Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione; OAccD)

Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione; OAccD)

Modifica del 5 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modifi- cata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), una Commissione d’accreditamento. Questa si compone di undici membri al massimo e deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

Art. 9 Regole della perizia La perizia eseguita sulla domanda d’accreditamento deve aver luogo secondo i criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all’allegato 1.

Art. 10 cpv. 3 3 In casi motivati, il richiedente può esigere entro dieci giorni dalla comunicazione la nomina di altri periti. In caso di conflitto decide il capo del SAS.

Art. 13 cpv. 2 e 3 2 In base a questi elementi, il perito responsabile propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l’accredi- tamento. Il SAS trasmette questa proposta per parere alla Commissione d’accredi- tamento.

3 La proposta e il parere della Commissione d’accreditamento sono trasmessi per

decisione al capo del SAS.

1 RS 946.512

2003-1545 4323

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2003

Art. 14 cpv. 1 1 Sulla base della proposta e del parere della Commissione d’accreditamento, il capo del SAS rilascia o rifiuta l’accreditamento.

Art. 20 Adeguamento dei documenti d’accreditamento Se lo statuto giuridico o la situazione di un organismo accreditato sono modificati senza che vi siano ripercussioni sul personale, sulle installazioni e sull’orga- nizzazione, il capo del SAS può adeguare, su domanda, i documenti d’accredita- mento.

Art. 21 primo periodo Se le condizioni d’accreditamento non sono più adempiute, il capo del SAS può, dopo avere sentito il parere della Commissione d’accreditamento, sospendere o revocare l’accreditamento con effetto immediato. ...

Art. 24 cpv. 2 lett. a

2 Nella misura in cui l’accordo internazionale non disponga altrimenti:

a. gli articoli 29, 31 capoverso 2, 33 capoversi 1 e 3, 34–36 e 38 si applicano agli organismi che, in virtù di altri regolamenti, sono abilitati a esercitare funzioni pubbliche di prova, di valutazione della conformità, di registrazione o di omologazione;

Art. 28 cpv. 2 2 L’autorità di designazione collabora con il SAS nell’ambito della trattazione della domanda se per la valutazione della competenza dell’organismo si fa riferimento all’accreditamento.

Art. 29 Trasmissione della domanda 1 Se il richiedente adempie le condizioni dell’articolo 25, il Seco annuncia l’organi- smo da designare all’istanza competente in virtù dell’accordo internazionale. 2 Se nell’accordo internazionale il riconoscimento dell’organismo designato richiede procedure di decisione supplementari, il Seco informa le autorità interessate sul risultato di queste procedure.

Art. 30 Reiezione della domanda Se il richiedente non adempie le condizioni dell’articolo 25, l’autorità di designazio- ne respinge con decisione formale la sua domanda, dopo avere consultato il Seco.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2003

Titolo prima dell’articolo 31 Sezione 5: Decisione

Art. 31 1 Se il riconoscimento è accordato dall’autorità competente secondo l’accordo inter- nazionale, l’autorità di designazione decide del rilascio della designazione. La designazione può essere vincolata a oneri o condizioni ed è comunicata senza indu- gio al richiedente con l’elenco dei diritti e degli obblighi che derivano dalla designa- zione. 2 Insieme alla decisione di rilascio della designazione, l’autorità di designazione trasmette al richiedente l’informazione concernente il riconoscimento secondo l’accordo internazionale, unitamente a ogni informazione pertinente, in particolare concernente l’assegnazione di un numero di identificazione. 3 Se il riconoscimento è rifiutato, l’autorità di designazione respinge con decisone formale la designazione.

Art. 37 secondo periodo ... Gli emolumenti ricossi a tal fine sono fissati in base alle prescrizioni applicabili dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure corrispondenti.

Art. 38 cpv. 1 e 2

1 Il Seco, d’intesa con il capo del SAS, può accordare agli organismi esteri

d’accreditamento o agli organismi che svolgono attività analoghe l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 271 capoverso 1 del Codice penale2, di valutare il SAS o orga- nismi svizzeri accreditati o suscettibili di esserlo. 2 Il Seco, d’intesa con l’autorità di designazione, può accordare agli organismi esteri competenti l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 271 capoverso 1 del Codice pena- le, di valutare l’autorità di designazione o organismi svizzeri designati o suscettibili di esserlo.

II

1. Allegato 1, rinvio

(art. 5 cpv. 2 e art. 9)

2. Allegato 2 lett. e

e. Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: ISO/IEC 17 024.

2 RS 311.0

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione RU 2003

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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