AS 2003 4591
Ordinanza concernente la concessione di sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione negli anni 2002-2006
Ordinanza concernente la concessione di sussidi per la partecipazione della Svizzera a programmi delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione negli anni 2002–2006
del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 della legge del 7 ottobre 19831 sulla ricerca, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la concessione dei sussidi che la Confederazione versa nel quadro dei crediti stanziati per la partecipazione della Svizzera, per ciascun progetto, a programmi delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello svilup- po tecnologico e della dimostrazione.
Art. 2 Scopo dei sussidi I sussidi consentono ai ricercatori, nel quadro di un organo della ricerca, di un’organizzazione o di un’impresa, di: a. partecipare a progetti dei Sesti programmi quadro delle Comunità europee, finché non sono entrate in vigore le disposizioni finanziarie di un accordo bilaterale tra le Comunità europee e la Svizzera sulla piena partecipazione ai Sesti programmi quadro; i Sesti programmi quadro comprendono:
1. il programma quadro della Comunità europea nel campo della ricerca,
dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione negli anni 2002–2006,
2. il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom) per le attività nel campo della ricerca e della formazione negli anni 2002–2006; b. partecipare a progetti dei programmi delle Comunità europee nel campo del- la ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione all’infuori dei Sesti programmi quadro, se si tratta di un progetto preliminare o di applica- zione di un progetto dei programmi quadro.
Art. 3 Condizioni per la concessione dei sussidi
1 Possono essere concessi sussidi se:
a. il progetto è realizzato nell’ambito di un contratto stipulato con la Commis- sione europea; o
RS 420.131 1 RS 420.1
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Ordinanza concernente la concessione di sussidi RU 2003
b. la proposta di progetto al quale possono partecipare esclusivamente cittadini svizzeri è stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea. 2 I partecipanti svizzeri al progetto con statuto di prestatori di servizi hanno diritto ai sussidi solo se al progetto partecipa almeno una piccola o media impresa svizzera (PMI) o un’associazione svizzera che rappresenta gli interessi delle PMI. 3 I partecipanti svizzeri al progetto con statuto di subcontraenti di un partecipante straniero al progetto non hanno diritto ai sussidi.
Art. 4 Richiesta di sussidio e decisione 1 Le richieste di sussidio devono essere presentate all’Ufficio federale dell’educa- zione e della scienza (Ufficio) mediante i moduli previsti a tale scopo, al più tardi il giorno in cui il progetto prende avvio ufficialmente. I moduli per la richiesta del sussidio sono ottenibili presso l’Ufficio. 2 Qualora più cittadini svizzeri partecipino allo stesso progetto, ognuno di essi compila il proprio modulo per la richiesta del sussidio. 3 I documenti seguenti devono essere allegati al modulo per la richiesta del sussidio:
a. la proposta di progetto presentata alla Commissione europea; b. l’abbozzo del contratto di progetto sottoposto per la firma al consorzio del progetto dalla Commissione europea; c. i moduli preparatori compilati per la negoziazione del contratto con la Commissione europea. 4 I documenti di cui al capoverso 3 devono menzionare esplicitamente il partecipante svizzero e il costo finanziario. Le indicazioni che figurano nel modulo per la richie- sta del sussidio devono corrispondere a quelle menzionate nella bozza del contratto di progetto della Commissione europea. 5 I costi menzionati nel modulo per la richiesta del sussidio sono indicati in franchi svizzeri e senza IVA, mentre i costi del progetto per i subcontraenti includono l’IVA. Per corso del cambio dall’euro al franco svizzero si intende, al massimo, la media dei cambi (secondo la pubblicazione della Banca nazionale svizzera) del mese nel quale la proposta di progetto è stata presentata alla Commissione europea.
6 L’Ufficio decide in merito alla concessione dei sussidi.
Art. 5 Determinazione del sussidio federale 1 Il sussidio federale non può superare il sussidio medio versato ai partecipanti al progetto finanziati dalla Commissione europea.
2 Può essere più elevato nei casi seguenti:
a. il partecipante svizzero al progetto assume il coordinamento scientifico secondo il contratto di consorzio. In questo caso, il sussidio federale può corrispondere al massimo al sussidio più elevato versato dalla Commissione europea a un singolo partecipante al progetto;
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b. il partecipante svizzero al progetto assume la direzione di parti del progetto o di sottoprogetti. In questo caso, il sussidio federale può corrispondere al massimo al sussidio medio versato ai partecipanti al progetto che adempiono compiti analoghi e sono finanziati dalla Commissione europea. 3 Qualora la Commissione europea riduca il sussidio complessivo chiesto, il costo finanziario messo a disposizione dei partecipanti svizzeri nella proposta di progetto viene ridotto nella stessa proporzione. La percentuale di riduzione corrisponde alla differenza percentuale tra il sussidio medio richiesto nella proposta di progetto e il sussidio medio per partecipante secondo la bozza del contratto di progetto della Commissione europea. 4 L’Ufficio incarica periti indipendenti di allestire una perizia che contenga racco- mandazioni relative all’ammontare del sussidio federale se: a. è chiesto un sussidio federale di oltre 2 milioni di franchi per l’intera durata del progetto o di oltre 0,5 milioni di franchi per ogni anno di progetto; b. ritiene opportuno per altri motivi l’allestimento di una perizia, in particolare se vi sono relazioni tematiche con progetti già in corso in Svizzera o se vi sono dubbi giustificati riguardo alla fattibilità dei compiti attribuiti al parte- cipante svizzero al progetto.
Art. 6 Tipi di spese I sussidi federali possono essere versati per i seguenti tipi di spese: a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive sino ai tassi di rimune- razione massimi fissati dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI); b. spese di ammortamento per gli investimenti tenendo conto dell’utilizzazione percentuale in seno al progetto e di una durata di ammortamento di 60 mesi o di 36 mesi per il materiale informatico il cui costo d’acquisto è inferiore a
40 000 franchi;
c. spese per il materiale di consumo; d. spese di viaggio conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 6 dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale; e. spese generali imputabili in modo comprovato al progetto; f. costi del progetto imputabili ai subcontraenti;
2 RS 172.220.111.31
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Art. 7 Assegnazione dei sussidi I sussidi sono assegnati mediante un contratto di diritto pubblico. Esso stabilisce in particolare: a. l’ammontare del sussidio; b. le condizioni per la concessione del sussidio; c. la durata del progetto; d. le modalità di versamento; e. la forma e la data di presentazione de i rapporti; f. il riferimento agli articoli 28, 30, 31, 34 capoverso 2 e 37–40 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi;
Art. 8 Controllo L’Ufficio controlla l’impiego dei sussidi federali.
Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 616.1