Lexipedia

AS 2003 4743

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Modifica del 22 luglio 2003

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20021 sul traffico viaggiatori, ordina:

I L’ordinanza del DFF del 1° febbraio 20022 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori è modificata come segue:

Allegato (art. 1 cpv. 1) Tariffa doganale per il traffico viaggiatori

Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale Franchi

17 Manufatti di tabacco:

– sigari 15.55 al kg – sigarette 106.20 al kg – tabacco trinciato 9.90 al kg

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.

22 luglio 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger