Lexipedia

AS 2003 4857

Ordinanza del DFI sulla promozione dell'aiuto agli invalidi

Ordinanza del DFI sulla promozione dell’aiuto agli invalidi

del 4 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 101 capoverso 1bis e 106bis capoverso 3 dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:

Art. 1 Limiti per i costi per le attrezzature a favore di istituzioni L’assicurazione sussidia il rinnovamento o il completamento di attrezzature in istituzioni esistenti, secondo gli articoli 99 e 100 capoverso 1 lettera a OAI, sempre- ché il costo per ogni oggetto ammonti a 1000 franchi almeno.

Art. 2 Limiti per i sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi, alle case per invalidi e ai centri giornalieri Il limite massimo del sussidio per le spese d’esercizio destinato ad istituzioni che creeranno nuovi posti dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza e non offri- ranno cure oltre all’assistenza sarà di: a. per i laboratori ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera a: 17 franchi per ora di lavoro pagata; b. per le case per invalidi ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera b:

100 franchi per ogni giorno di presenza trascorso da una persona invalida

nella casa per invalidi; c. per le case per invalidi ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera b che, oltre al ricovero, offrono una struttura giornaliera con almeno cinque ore di assistenza: 140 franchi per ogni giorno di presenza trascorso da una persona invalida nella casa per invalidi, dove essa riceve assistenza durante il giorno; d. per i centri giornalieri ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 lettera d:

95 franchi per ogni giorno in cui una persona invalida è presente per almeno

cinque ore consecutive in uno di essi.

RS 831.201.813 1 RS 831.201

2003-2366 4857

Promozione dell’aiuto agli invalidi. O del DFI RU 2003

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 12 novembre 19972 sui sussidi d’arredamento ad istituzioni

per disabili;

2. l’ordinanza del DFI del 22 dicembre 20003 sulla promozione dell’aiuto agli

invalidi sono abrogate.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2 RU 1997 2750 3 RU 2001 294, 2003 729