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AS 2003 4867

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv. 3 3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul vino.

Art. 4a Denominazioni omonime

1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi-

strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un’altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati.

2 L’utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve

differenziarsi chiaramente dall’utilizzazione di quella già registrata, al fine di garan- tire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.

Art. 7 cpv. 2 2 Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggrup- pamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.

2003-0925 4867

Ordinanza DOP/IGP RU 2003

Art. 10 cpv. 3 lett. d

3 Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione:

d. la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parec- chio tempo.

Titolo prima dell’articolo 15 Sezione 2a: Procedura di cancellazione

Art. 15

1 L’Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta:

a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo manteni- mento, b. se è accertato che il rispetto dell’elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati. 2 L’Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

3 La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 21 Autorità esecutiva 1 L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio fatto salvo il capoverso 2. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull’agricoltura. 2 L’esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 3 Essi notificano le irregolarità riscontrate all’Ufficio e agli organismi di certifica- zione. 4 L’Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazio- ne. Esso può emanare istruzioni.

4 RS 172.021 5 RS 946.512

Ordinanza DOP/IGP RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza DOP/IGP RU 2003

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