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AS 2003 4899

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Capitolo 1: Ricerca agronomica della Confederazione Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1

1 La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze

scientifiche e le basi tecniche necessarie per un’agricoltura sostenibile, per le deci- sioni di politica agricola e per l’esecuzione della legislazione. 2 La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale ed è volta alla realizzazione degli obiettivi seguenti: a. la Svizzera dispone di un’agricoltura multifunzionale, competitiva e confor- me ai principi dello sviluppo sostenibile; b. l’agricoltura svizzera contribuisce alla preservazione della salute dell’essere umano e degli animali; c. l’agricoltura svizzera utilizza le risorse naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna e il paesaggio in maniera rispettosa e sostenibile; contribui- sce al mantenimento e promovimento della biodiversità. 3 La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficia- ri delle prestazioni, segnatamente le persone attive nell’agricoltura (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, la formazione e la consulenza), i consumatori e l’amministrazione.

RS 915.7 1 RS 910.1

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Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell’agricoltura L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) definisce l’orientamento strategico e gli obiettivi della ricerca agronomica. A tale scopo tiene conto del quadro stabilito dalla Confederazione in materia di politica della ricerca. Consulta preventivamente il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e gli altri ambienti interessati.

Art. 3 Agroscope 1 Le stazioni di ricerche costituiscono l’Unità di ricerca agronomica dell’Ufficio federale. Tale unità porta il nome di Agroscope. 2 Se il Consiglio federale attribuisce all’Ufficio un mandato di prestazioni per la gestione di Agroscope, si applicano le disposizioni di tale mandato.

3 L’organo direttivo di Agroscope è la conferenza dei direttori.

4 La conferenza dei direttori si compone dei direttori delle stazioni di ricerche e del membro responsabile della direzione dell’Ufficio. Il membro responsabile della direzione dell’Ufficio assume la presidenza della conferenza dei direttori. 5 L’Ufficio stabilisce i compiti, le competenze e il modo di lavoro di Agroscope in un regolamento interno. 6 Per le stazioni di ricerche l’Ufficio istituisce gruppi di esperti con funzione consul- tiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Art. 4 Stazioni di ricerche La Confederazione dispone delle seguenti stazioni federali di ricerche ed esperimen- ti (stazioni di ricerche): a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo- Reckenholz (FAL); b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC); c. Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW); d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l’economia lattiera di Liebefeld-Posieux (ALP); e. Stazione federale di ricerche per l’economia e la tecnologia agricole di Täni- kon (FAT).

Art. 5 Direzione delle stazioni di ricerche

1 Ogni stazione di ricerche è diretta da un direttore.

2 L’Ufficio definisce i compiti e le competenze del direttore.

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Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica

1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) nomina il presidente del

Consiglio permanente della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) e gli altri membri di quest’ultimo per un mandato di quattro anni.

2 Fanno parte del Consiglio della ricerca:

a. almeno un rappresentante rispettivamente dell’Ufficio, del settore dei Poli- tecnici federali, della produzione e dei consumatori; b. specialisti impegnati nella ricerca rilevante per l’agricoltura; c. persone che si occupano di temi di politica della ricerca, dell’economica, dell’ambiente e della società rilevanti per l’agricoltura e la produzione di derrate alimentari. 3 Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, ricerca, economia, ambiente e società. 4 Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l’attualità della ricerca. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca agronomica, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerche, d’intesa con l’Ufficio.

5 L’Ufficio accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Sezione 3: Compiti e competenze

Art. 7 Ambiti della ricerca

1 Le stazioni di ricerche sono competenti per la ricerca negli ambiti seguenti:

a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo- Reckenholz (FAL):

1. risorse ambientali/protezione dell’ambiente nell’agricoltura,

2. natura e paesaggio,

3. sistemi di produzione ecologici e agricoltura biologica,

4. controllo ecologico;

b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC):

1. campicoltura e sistemi pastorali, aspetti regionali delle colture foragge-

re e dell’ecologia agricola,

2. selezione vegetale per la campicoltura, risorse genetiche,

3. viticoltura ed enologia, chimica analitica,

4. bacche, piante medicinali, coltivazioni sotto protezione, aspetti regiona-

li della frutticoltura e dell’orticoltura; c. Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW):

1. basi della protezione fitosanitaria,

2. qualità e sicurezza dei prodotti,

3. ricerca e consulenza (estensione);

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d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l’economia lattiera di Liebefeld-Posieux (ALP):

1. produzione, qualità e sicurezza del latte e della carne nonché dei pro-

dotti lattieri, carnei e apistici,

2. tecnologie sostenibili per la fabbricazione del formaggio,

3. basi per la trasformazione del latte e della carne;

e. Stazione federale di ricerche per l’economia e la tecnologia agricole di Täni- kon (FAT):

1. economia agricola,

2. tecnologia agricola.

2 La conferenza dei direttori fissa in dettaglio le competenze.

Art. 8 Compiti in materia di controllo ed esecuzione 1 Le stazioni di ricerche contribuiscono all’attuazione efficiente ed efficace dei compiti di controllo e di esecuzione relativi alla legislazione in materia di agricoltura e ad altre leggi che concernono direttamente l’agricoltura. A tale scopo tengono particolarmente in considerazione la protezione della popolazione, il miglioramento della competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e il mantenimento della capacità di esportazione, conformemente alle norme nazionali e internazionali. 2 In particolare, le stazioni di ricerche sono incaricate dei seguenti compiti in materia di controllo ed esecuzione: a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo- Reckenholz (FAL):

1. protezione chimica, fisica e biologica del suolo, sostanze inquinanti nel

suolo,

2. certificazione delle sementi, protezione delle varietà,

3. esame ecotossicologico dei prodotti fitosanitari,

4. norme di concimazione,

5. protezione delle acque: bilanci delle sostanze nutritive, immissione di

sostanze nelle acque,

6. metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati

all’analisi della concimazione e del suolo,

7. esami varietali;

b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC):

1. esame di prodotti fitosanitari,

2. misure fitosanitarie,

3. esame e protezione delle varietà,

4. certificazione del materiale vegetale,

5. controllo dei vini destinati all’esportazione,

6. norme di concimazione,

7. preservazione delle risorse genetiche, banca genetica;

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c. Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW):

1. esame di prodotti fitosanitari,

2. misure fitosanitarie, incl. certificazione delle varietà di frutta,

3. norme di concimazione,

4. protezione delle varietà;

d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera di Liebe- feld-Posieux (ALP):

1. servizio di ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera,

incluso laboratorio di riferimento nazionale,

2. alimenti per animali: – autorizzazione e controllo dei prodotti

– notifica, ammissione e registrazione dei produttori e delle persone che mettono in commercio i prodotti; e. Stazione federale di ricerche per l’economia e la tecnologia agricole di Täni- kon (FAT):

1. esame della situazione economica dell’agricoltura,

2. esame dei dispositivi di sicurezza dei veicoli agricoli,

3. misure edili di protezione delle acque nell’agricoltura,

4. esame degli impianti e dei sistemi di stabulazione degli animali da red-

dito,

5. protezione dalle emissioni (odori) causate dall’allevamento di animali

da reddito.

3 La conferenza dei direttori fissa in dettaglio le competenze.

Art. 9 Prestazioni di servizi commerciali

1 Le stazioni di ricerche possono offrire prestazioni di servizi commerciali.

2 Tali prestazioni devono soddisfare i seguenti criteri:

a. vi deve essere un legame stretto tra le prestazioni e gli ambiti della ricerca o i compiti esecutivi delle stazioni di ricerche; b. le prestazioni devono orientarsi alle esigenze del mercato; c. i prezzi delle prestazioni devono orientarsi a quelli del mercato; d. i prezzi devono coprire i costi globali delle prestazioni.

Art. 10 Collaborazione 1 Le stazioni di ricerche si completano negli ambiti che, in virtù del tema o delle specificità regionali (ad es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi. 2 Le stazioni di ricerche collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segna- tamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie profes- sionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizza-

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zioni tecniche o professionali e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l’artigianato e l’economia. 3 Nello svolgimento dei loro compiti, le stazioni di ricerche collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di pro- getti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i relativi mezzi finanziari presso organi riconosciuti di promovimento della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 11 Divulgazione delle conoscenze Le stazioni di ricerche rendono accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pub- blico i risultati delle loro ricerche nonché della loro attività in materia di controllo ed esecuzione mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni pratiche e scienti- fiche (incluse le pubblicazioni nei media elettronici), perizie, manifestazioni e offer- te di perfezionamento professionale.

Art. 12 Diritto ai beni immateriali 1I diritti ai beni immateriali creati dai collaboratori delle stazioni di ricerche nell’esercizio delle loro funzioni appartengono alla Confederazione. 2 La stazione di ricerche interessata decide in merito all’esercizio dei diritti che appartengono alla Confederazione.

Art. 13 Immobili, edifici e locali delle stazioni di ricerche Le stazioni di ricerche pianificano in collaborazione con l’Ufficio il loro sviluppo in materia di edifici e di locali.

Capitolo 2: Mandati di ricerca e aiuti finanziari

Art. 14 Mandati di ricerca Entro i limiti del credito disponibile, l’Ufficio può affidare a istituti pubblici o privati mandati di ricerca che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1.

Art. 15 Aiuti destinati a finanziare esperimenti e analisi 1 Su domanda, ed entro i limiti del credito disponibile, l’Ufficio può accordare aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o private per l’esecuzione di esperimenti o di analisi che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1. 2 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 75 per cento dei costi provati e ricono- sciuti dall’Ufficio. 3 Se decide di assegnare un aiuto finanziario, l’Ufficio stipula un contratto con il richiedente.

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Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione L’Ufficio è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, nella misura in cui tale compito non incombe al Dipartimento.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 novembre 19952 sulla ricerca agronomica è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

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