AS 2003 4931
Ordinanza concernente l'allevamento di animali
Ordinanza concernente l’allevamento di animali
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso 2, 146 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 25 cpv. 4 Abrogato
Art. 27a cpv. 1 e 2
1 Il 70 per cento del contingente doganale è messo all’asta prima del periodo di
contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.
2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz