AS 2003 5007
Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari)
Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari)
Modifica del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta:
I La legge del 18 marzo 19882 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 15a Disposizione transitoria dell’art. 2 Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori prepara- tori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso.
II 1 La presente legge è dichiarata urgente e sottostà al referendum facoltativo confor- memente agli articoli 165 capoverso 1 e 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker