AS 2003 501
Scambio di note degli 11 dicembre 2000/9 gennaio 2001 concernente la modifica dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano
Scambio di note degli 11 dicembre 2000/9 gennaio 2001 concernente la modifica dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano
RS 0.923.21; RU 1982 1626
Entrato in vigore il 7 maggio 2001
Traduzione1
Ministero degli affari esteri Parigi, 9 gennaio 2001
Ambasciata di Svizzera Parigi
Il Ministero degli affari esteri - Direzione degli affari economici e finanziari – pre- senta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di accusare rice- zione della sua nota dell’11 dicembre 2000 del seguente tenore: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l’onore di riferirsi all’Accordo del 20 novembre 19802 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano. Nel corso delle deliberazioni del 7 ottobre 1999, la Commissione consultiva per la pesca nel Lago Lemano ha, conformemente all’articolo 7 dell’Accor- do, adottato una proposta alle Parti contraenti per una modifica degli artico- li 3, 4, 5, 7 e 14 dell’Accordo (cfr. testo in allegato). È previsto che ogni Parte contraente notifichi all’altra il perfezionamento delle procedure costituzionali da essa previste per l’entrata in vigore della presente modifica, che avrà effetto alla data dell’ultima notifica, ma al più presto il 1° gennaio 2001. L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di fare sapere al Ministero degli affari esteri che il Consiglio federale svizzero ha approvato la modifica proposta e che le procedure costituzionali previste per l’entrata in vigore della presente modifica, sono, per parte svizzera, completate. Nel caso in cui lo scambio di note di conferma dell’approvazione del Rego- lamento di applicazione3 2001–2005 dell’Accordo non possa avvenire prima
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2003 501)
2 RU 1982 1626, 1986 487 516, 1988 557, 1990 1629, 1996 734, 2000 1794 3 RS 0.923.211; RU 2003 477
2002-1797 501
Pesca nel Lago Lemano. Scambio di note RU 2003
della fine dell’anno 2000, il Piano di gestione 1996-20004 dell’Accordo sarà prolungato fino all’entrata in vigore del Regolamento di applicazione 2001–
2005 dell’Accordo.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri gli atti della sua alta considerazione.» Il Ministero degli affari esteri ha l’onore di fare sapere all’Ambasciata di Svizzera che il Governo della Repubblica francese approva ciò che precede. Il Ministero degli affari esteri – Direzione degli affari economici e finanziari – coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera gli atti della sua alta considerazione.
4 RU 2000 1794
Pesca nel Lago Lemano. Scambio di note RU 2003
Allegato Conformemente alle decisioni della Commissione consultiva riunitasi a Sion il 7 novembre 1996, l’Accordo summenzionato è modificato come segue:
Art. 3 Regolamento di applicazione (nuovo tenore) 1. Le disposizioni di carattere tecnico relative alla pesca e alla gestione ittica del Lago Lemano costituiscono l’oggetto del Regolamento d’applicazione del presente accordo. Tale Regolamento mira ad assicurare un’intensità della pesca compatibile con le potenzialità del lago e un sano equilibrio fra le specie ittiche.
2. Esso comprende segnatamente:
a) le zone di protezione di pesci e biotopi; b) la natura, la portata dei provvedimenti di ripopolamento e la quantità dei prelievi autorizzati a tal fine; c) il numero di patenti ammissibili e i criteri secondo cui sono rilasciate; d) i sistemi di pesca consentiti; e) la lunghezza minima dei pesci che possono essere pescati; f) i periodi di protezione dei pesci. Le disposizioni devono essere tali da assicurare la riproduzione dei pesci e da evita- re che questi ultimi siano feriti o danneggiati inutilmente. 3. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti possono, su parere della commissione prevista nell’articolo 7, apportare, mediante scambio di note, qualsiasi modificazione al Regolamento di applicazione di cui al paragrafo I che esse ritenessero necessarie.
Art. 4 Revisione del Regolamento di applicazione (nuovo tenore) Le Parti contraenti procedono ogni cinque anni a un riesame del Regolamento di ap- plicazione e vi apportano, mediante scambio di note, le modificazioni necessarie, previo parere della commissione prevista nell’articolo 7.
Art. 5 Diritto di pesca cap. 1 (nuovo tenore) 1. Le Parti contraenti, di comune accordo, possono autorizzare i pescatori profes- sionisti di uno Stato ad esercitare la pesca nelle acque dell’altro Stato, ad eccezione della zona costiera, secondo modalità fissate nel Regolamento di applicazione.
Pesca nel Lago Lemano. Scambio di note RU 2003
Art. 7 Commissione consultiva cap. 3 lett. c) (nuovo tenore) c) preparare e presentare proposte intese a modificare il Regolamento di appli- cazione giusta l’articolo 4 del presente Accordo; Abrogazione della lett. d), la lettera e) diventa d) e la lettera f) diventa e).
Art. 14 Corrispondenza tra autorità lett. d) (nuovo tenore) d) le deroghe autorizzate conformemente al Regolamento.