AS 2003 5161
Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile
Ordinanza sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS)
del 9 dicembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla protezione civile (OPCi), ordina:
Art. 1 Funzioni e gradi 1 I gradi nella protezione civile sono assegnati in base all’istruzione seguita e alla funzione rivestita dai militi.
2 Alle funzioni nella protezione civile corrispondono i seguenti gradi:
Funzioni Gradi
Comandante della protezione civile Colonnello, tenente-colonnello, maggiore o capitano
Sostituto del comandante della protezione Maggiore, capitano o primo tenente civile
Capo analisi della situazione Tenente (possibile promozione Capo telematica al grado di primo tenente in base Capo protezione ABC al capoverso 4) Capo coordinamento logistico Capo protezione dei beni culturali Caposezione assistenza Caposezione sostegno
Capo elemento logistico Sergente maggiore
Contabile e furiere Furiere
Capogruppo telematica Caporale (possibile promozione Capogruppo assistenza al grado di sergente in base Capogruppo sanitario al capoverso 4) Capogruppo sostegno Capocucina
RS 520.112 1 RS 520.11; RU 2003 5147
2003-1658 5161
Funzioni, gradi e soldo nella protezione civile. O RU 2003
Funzioni Gradi
Centralinista (specialista) Soldato della protezione civile (pos- Dispatcher Polycom (specialista) sibile promozione al grado di appun- Ricercatore A (specialista) tato in base al capoverso 4) Persona competente in radioprotezione (specialista) Addetto all’assistenza psicologica immediata (specialista) Sanitario (specialista) Sorvegliante d’impianto (specialista) Sorvegliante del materiale (specialista) Specialista nella protezione dei beni culturali (specialista) Assistente di stato maggiore Addetto all’assistenza Pioniere
3 I Cantoni determinano, in base alle dimensioni delle formazioni, il grado per il comandante della protezione civile e il suo sostituto conformemente al capoverso 2. 4 I comandanti della protezione civile hanno la facoltà, secondo le istruzioni canto- nali, di promuovere i tenenti al grado di primo tenente, i caporali al grado di sergente e i soldati della protezione civile al grado di appuntato. 5 I Cantoni possono determinare ulteriori funzioni all’interno dei singoli gradi fino al grado di tenente.
Art. 2 Quadri e specialisti 1 Sono considerati quadri i militi il cui grado equivale o è superiore a quello di caporale. 2 I quadri possono essere promossi solo dopo aver assolto l’istruzione necessaria per esercitare la nuova funzione. 3È considerato specialista chiunque abbia assolto un’istruzione complementare secondo l’articolo 33 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
2 RS 520.1; RU 2003 4187
Funzioni, gradi e soldo nella protezione civile. O RU 2003
Art. 3 Soldo 1 I militi della protezione civile che prestano servizio hanno diritto al soldo corri- spondente al loro grado.
2 Il soldo per giorno di servizio ammonta a:
Fr. Fr. colonnello 23.— sergente maggiore, furiere 9.50 tenente colonnello 20.— sergente 8.— maggiore 18.— caporale 7.— capitano 16.— appuntato 6.— primo tenente 13.— soldato della protezione civile 5.— tenente 12.— 3 Il fatto di prestare servizio in una funzione superiore a quella del proprio grado non dà diritto ad un soldo più elevato.
Art. 4 Mutazione a un’altra funzione I militi attribuiti ad una funzione inferiore a quella esercitata in precedenza assumo- no il grado previsto per questa nuova funzione secondo l’articolo 1 capoverso 2.
Art. 5 Disposizioni finali
1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni eseguono la
presente ordinanza nell’ambito delle loro competenze.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
9 dicembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
Funzioni, gradi e soldo nella protezione civile. O RU 2003