AS 2003 5191
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Modifica del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione è modifica- ta come segue:
Art. 40a Disposizione transitoria 1 L’importo massimo delle spese totali stabilito secondo gli articoli 24a o 24c è aumentato del disavanzo strutturale effettivo secondo il conto di Stato per l’esercizio 2003, di 3 miliardi per l’esercizio 2004, di 2 miliardi per l’esercizio 2005 e di
1 miliardo per l’esercizio 2006.
2 Il disavanzo strutturale delle finanze federali deve essere eliminato entro la fine del 2007.
II 1 La presente legge è dichiarata urgente e sottostà al referendum facoltativo confor- memente agli articoli 165 capoverso 1 e 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2 Entra in vigore il 20 dicembre 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2007.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker