AS 2003 5279
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 37c cpv. 2 lett. f
2 Essa si compone di 17 membri, di cui:
f. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali;
Art. 37d cpv. 2 lett. g
2 Essa si compone di 20 membri, di cui:
g. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 37e cpv. 2 lett. h
2 Essa si compone di 24 membri, di cui:
h. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali;
Art. 37f cpv. 2 frase introduttiva e lett. l
2 Essa si compone di 19 membri, di cui:
l. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 37g cpv. 2 frase introduttiva e lett. g
2 Essa si compone di 15 membri, di cui:
g. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.
1 RS 832.102
2003-2427 5279
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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