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AS 2003 5279

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 15 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 37c cpv. 2 lett. f

2 Essa si compone di 17 membri, di cui:

f. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali;

Art. 37d cpv. 2 lett. g

2 Essa si compone di 20 membri, di cui:

g. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 37e cpv. 2 lett. h

2 Essa si compone di 24 membri, di cui:

h. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali;

Art. 37f cpv. 2 frase introduttiva e lett. l

2 Essa si compone di 19 membri, di cui:

l. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 37g cpv. 2 frase introduttiva e lett. g

2 Essa si compone di 15 membri, di cui:

g. una persona dell’ufficio federale delle assicurazioni sociali.

1 RS 832.102

2003-2427 5279

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2003

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

15 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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