AS 2003 664
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)
Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)
RS 0.631.252.512; RU 1978 1281
Modifica della Convenzione e degli allegati 6 e 8 Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 19981 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 febbraio 1999
Traduzione2
Emendamento del 27 giugno 1997
Art. 6 par. 1 Modificare il paragrafo 1 come segue: «1. Fintanto che saranno rispettate le condizioni e prescrizioni minime convenute nella prima parte dell’Allegato 9, ogni Parte contraente può autorizzare delle asso- ciazioni a rilasciare libretti TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni con le quali esse sono in relazione, nonché ad assumerne la garanzia. L’autorizza- zione è revocata se sono disattese le condizioni e prescrizioni minime contenute nella prima parte dell’Allegato 9.»
Art. 6 nuovi par. 3–5 Aggiungere i nuovi paragrafi seguenti: «3. Un’associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l’accesso al regime TIR. 4. Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell’Allegato 9 alla presente Convenzione possono essere autorizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 38, l’au- torizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri.
5. L’accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella
seconda parte dell’allegato 9 alla presente Convenzione.»
1 RU 2003 663
2 Dal testo originale francese (RO 2003 664).
664 2002-1489
Convenzione TIR RU 2003
Art. 38 par. 2 Modificare il paragrafo 2 come segue: «2. Detta esclusione sarà notificata entro una settimana alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, alla (alle) associazione(i) del Paese o del territorio doganale nel quale l’infrazione è stata commessa e alla Commissione di controllo TIR.»
Nuovo art. 42a Aggiungere il nuovo articolo 42a seguente:
Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All’uopo dette au- torità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verifiche- rà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione.»
Nuovo art. 58a Aggiungere il nuovo articolo 58a seguente:
«Art. 58a Comitato di gestione È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua compo- sizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.»
Nuovo art. 58b Aggiungere il nuovo articolo 58b seguente:
«Art. 58b Commissione di controllo TIR Il Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell’am- bito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.»
Art. 59 Modificare l’articolo 59 paragrafo 2 primo periodo come segue: «2. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione … .»
Convenzione TIR RU 2003
Art. 60 Modificare la fine del titolo « … 6 e 7» come segue: « … 6, 7, 8 e 9». Modificare l’inizio dell’articolo «1. Ogni proposta di emendamento degli alle- gati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, … » come segue: «1. Ogni proposta di emendamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 … .»
Allegato 6 nota esplicativa 0.38.2 Eliminare
Allegato 6 nuova nota esplicativa 8.13.1–1 Aggiungere una nota esplicativa all’Allegato 8 articolo 13 paragrafo 1 come segue: «8.13.1–1 Disposizioni finanziarie Al termine di un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti preve- dono di finanziare la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR tramite il bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non esclude una proroga delle disposizioni finanziarie origi- nali qualora venisse meno un finanziamento da parte dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite o di altre fonti.»
Allegato 6 nuova nota esplicativa 8.13.1-2 Aggiungere una seconda nota esplicativa all’Allegato 8 articolo 13 paragrafo 1 come segue: «8.13.1–2 Funzionamento della Commissione di controllo TIR I lavori dei membri della Commissione di controllo TIR saranno finan- ziati dai rispettivi Governi.»
Allegato 6 nuova nota esplicativa 9.I.1 a) Aggiungere una nuova nota esplicativa come segue al paragrafo 1 a) della prima parte del nuovo Allegato 9: «9.I.1 a) Organizzazione Le disposizioni del paragrafo 1 a) della prima parte dell’Allegato 9 concernono le organizzazioni che partecipano al commercio internazio- nale delle merci, incluse le Camere di commercio.»
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Allegato 6 nuova nota esplicativa 9.II.3 Aggiungere una nuova nota esplicativa come segue al paragrafo 3 della seconda parte del nuovo Allegato 9: «9.II.3 Comitato d’autorizzazione Si raccomanda di istituire dei Comitati nazionali d’autorizzazione com- prendenti rappresentanti delle autorità competenti, associazioni nazio- nali e altre organizzazioni interessate.»
Allegato 8 Modificare come segue il titolo dell’allegato 8: «Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIR»
Aggiungere prima dell’articolo 1 dell’Allegato 8 un nuovo sottotitolo: «Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione»
Allegato 8 nuovo art. 1a Aggiungere il nuovo articolo 1a come segue:
1. Il Comitato esamina ogni proposta di modifica della Convenzione TIR confor-
memente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 59. 2. Il Comitato vigila sull’applicazione della Convenzione TIR ed esamina ogni mi- sura adottata dalle Parti contraenti, dalle associazioni e dalle organizzazioni inter- nazionali nell’ambito della Convenzione, come anche la loro conformità con la Convenzione. 3. Il Comitato, per il tramite della Commissione di controllo TIR, vigila e sostiene l’applicazione della Convenzione TIR a livello nazionale ed internazionale.»
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Aggiungere prima del nuovo articolo 9 dell’Allegato 8 un nuovo sottotitolo come segue: «Composizione, funzioni e Regolamento interno della Commissione di controllo TIR»
Allegato 8 nuovi art. 9–13 Aggiungere i nuovi articoli seguenti all’Allegato 8:
«Art. 9 1. La Commissione di controllo TIR, istituita dal Comitato di gestione in confor- mità dell’articolo 58b, consta di nove membri delle diverse Parti contraenti. Il Segretario della Convenzione TIR partecipa alle sessioni della Commissione. 2. I membri della Commissione di controllo TIR sono eletti dal Comitato di gestio- ne alla maggioranza dei membri presenti e votanti. Il mandato di ciascun membro della Commissione di controllo TIR è di due anni. I membri della Commissione di controllo TIR sono rieleggibili. Il mandato della Commissione di controllo TIR deve essere stabilito dal Comitato di gestione.
Art. 10 La Commissione di controllo TIR: a) vigila sull’applicazione della Convenzione e sul funzionamento del regime di garanzia ed esercita le funzioni assegnatele dal Comitato di gestione; b) controlla la stampa e il rilascio centralizzato dei libretti TIR alle associa- zioni, attività che può essere espletata da un’organizzazione internazionale autorizzata di cui è menzione nell’articolo 6; c) coordina e promuove lo scambio di informazioni confidenziali e altre infor- mazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti; d) coordina e promuove lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle Parti contraenti, associazioni e organizzazioni internazionali; e) agevola la composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le associa- zioni, le compagnie di assicurazione e le organizzazioni internazionali senza pregiudizio dell’articolo 57 sulla composizione delle controversie; f) sostiene la formazione del personale delle autorità doganali e delle altre parti in causa interessate dal regime TIR; g) tiene un registro centrale allo scopo di comunicare alle Parti contraenti informazioni che verranno fornite dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 6 in merito ai regolamenti e procedure stabiliti dalle associazioni per il rilascio dei libretti TIR nella misura in cui concernano le condizioni e prescrizioni minime convenute nell’Allegato 9; h) vigila sui prezzi dei libretti TIR.
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Art. 11
1. Il Segretario della Convenzione TIR convoca una sessione della Commissione su
richiesta del Comitato di gestione o di almeno tre membri della Commissione. 2. La Commissione si sforza di prendere decisioni consensuali. In mancanza di con- senso le decisioni saranno messe al voto e adottate alla maggioranza dei voti espres- si dai membri presenti e votanti. Per prendere le decisioni è necessario un quorum di cinque membri. Il Segretario della Convenzione TIR non partecipa al voto. 3. La Commissione elegge un presidente e adotta ogni altra disposizione relativa al regolamento interno. 4. Almeno una volta l’anno o su richiesta del Comitato di gestione, la Commissione presenta al Comitato di gestione un rapporto sulle proprie attività nonché i conti ve- rificati. La Commissione è rappresentata nel Comitato di gestione dal proprio presi- dente.
5. La Commissione esamina tutte le informazioni e tutte le questioni che le sono
trasmesse dal Comitato di gestione, dalle Parti contraenti, dal Segretario della Con- venzione TIR, dalle associazioni nazionali e dalle organizzazioni internazionali di cui è menzione nell’articolo 6 della Convenzione. Dette organizzazioni internazio- nali hanno il diritto di partecipare alle sessioni della Commissione di controllo TIR in veste di osservatori, sempre che il Presidente non decida altrimenti. Se necessario e su invito del Presidente, ogni altra organizzazione può partecipare alle sessioni della Commissione in veste di osservatore.
Art. 12 Il Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. Ottempera alle decisioni della Com- missione di controllo TIR nell’ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione.
Art. 13 1. Il funzionamento della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR, in attesa di trovare altre fonti di finanziamento, è finanziato da un tributo prelevato su ogni libretto TIR distribuito dall’organizzazione internazionale di cui è menzione nell’articolo 6. 2. L’ammontare e le modalità di riscossione di questo tributo sono determinati dal Comitato di gestione dopo consultazione dell’organizzazione internazionale di cui è menzione nell’articolo 6. Ogni proposta volta a modificare detto tributo deve essere approvata dal Comitato di gestione.»
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Nuovo Allegato 9 Aggiungere alla Convenzione il nuovo allegato 9 seguente: «Allegato 9
Accesso al regime TIR
Parte prima Autorizzazione concessa alle associazioni per il rilascio dei libretti TIR Condizioni e prescrizioni minime 1. Per ottenere dalle Parti contraenti l’autorizzazione a rilasciare i libretti TIR non- ché a fungere da garante secondo l’articolo 6 della Convenzione, un’associazione deve soddisfare le condizioni e prescrizioni minime qui appresso: a) Provare che opera ufficialmente in quanto organizzazione rappresentativa degli interessi del settore dei trasporti da almeno un anno. b) Provare la solidità della situazione finanziaria e l’esistenza di mezzi logistici che le consentono di ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione. c) Provare che il suo personale possiede le conoscenze per applicare adeguata- mente la Convenzione. d) Non avere commesso infrazioni gravi o ripetute nei confronti della legisla- zione doganale o fiscale. e) Aver stipulato un accordo o qualsiasi altro strumento giuridico tra l’associa- zione e le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede. Una copia certificata conforme dell’accordo scritto o di ogni altro strumento giuridico eventualmente corredato di un’esatta traduzione certificata, in inglese, francese o russo, sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR. Ogni modifica dell’accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuri- dico sarà tempestivamente comunicata alla Commissione di controllo TIR. f) Dichiarare, nell’accordo scritto o in ogni altro strumento giuridico di cui alla lettera e) qui innanzi, che l’associazione: i) rispetterà gli obblighi convenuti nell’articolo 8 della Convenzione; ii) accetterà l’importo massimo per ogni libretto TIR, fissato dalla Parte contraente, che può essere richiesto in conformità del paragrafo 3 del- l’articolo 8 della Convenzione; iii) verificherà sistematicamente, in particolare, prima di chiedere che delle persone siano autorizzate ad accedere al regime TIR, l’osservanza da parte di queste persone delle condizioni e prescrizioni minime conve- nute nella seconda parte del presente allegato; iv) concederà la propria garanzia per le obbligazioni incorse nel Paese sul cui territorio risiede, in occasione delle operazioni effettuate sotto la copertura dei libretti TIR da essa stessa rilasciati o rilasciati da associa- zioni estere affiliate all’organizzazione internazionale a cui è affiliata;
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v) coprirà le proprie obbligazioni presso una compagnia di assicurazioni, gruppo di assicuratori o ente finanziario, in conformità di quanto auspi- cato dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede. Il (i) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria coprirà (copriranno) la totalità delle obbligazioni in relazione con le operazioni effettuate sotto la copertura del libretto TIR rilasciati dalla medesima o lo saranno stati da associazioni estere affiliate alla stessa organizzazione internazionale a cui essa è affiliata. I termini di notifica dell’annullazione dei contratti di assicurazione o di garanzia finanziaria non saranno inferiori a quelli della notifica di annullazione dell’accordo scritto o di qualsiasi altro strumento giuridi- co di cui alla lettera e). Copia certificata conforme del (dei) contratto (i) di assicurazione o di garanzia finanziaria e di tutti gli allegati ulteriori a detti documenti sarà depositata presso la Commissione di controllo TIR e corredata di una traduzione fedele, all’occorrenza in inglese, francese o russo. vi) consentirà alle autorità competenti di verificare tutti gli incarti e i conti amministrativi del regime TIR; vii) accetterà una procedura per la composizione delle controversie legate all’utilizzazione indebita o fraudolenta dei libretti TIR; viii) accetterà che ogni infrazione grave o ripetuta alle presenti condizioni e prescrizioni minime comporti la revoca dell’autorizzazione a rilasciare libretti TIR; ix) rispetterà scrupolosamente le decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio risiede per quanto concerne l’esclu- sione di persone conformemente all’articolo 38 della Convenzione e alla seconda parte del presente allegato; x) accetterà di applicare scrupolosamente tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, sempre che siano state adottate dalle autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio risiede. 2. Le Parti contraenti sul cui territorio risiede l’associazione revocheranno l’autoriz- zazione per il rilascio dei libretti TIR in caso di infrazioni gravi o ripetute alle presenti condizioni e prescrizioni minime. 3. L’autorizzazione conferita ad un’associazione alle condizioni enunciate qui in- nanzi non pregiudicherà le responsabilità e gli impegni che incombono a detta asso-
ciazione in virtù della Convenzione.
4. Le condizioni e prescrizioni minime convenute qui innanzi non pregiudicano le
condizioni e prescrizioni supplementari che le Parti contraenti auspicano eventual- mente di stabilire.
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Seconda parte Autorizzazione di persone fisiche e giuridiche a utilizzare i libretti TIR Condizioni e prescrizioni minime
1. Le persone che auspicano accedere al regime TIR devono adempiere le condizio-
ni e le prescrizioni minime qui appresso: a) Provata esperienza o almeno attitudine a svolgere regolarmente trasporti internazionali (titolare di un permesso di trasporti internazionali, ecc.). b) Sana situazione finanziaria. c) Conoscenza approfondita nell’applicazione della Convenzione TIR. d) Assenza di infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale. e) Impegno scritto verso l’associazione, secondo cui la persona: i) rispetterà tutte le formalità doganali richieste dagli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, nell’ambito della Convenzio- ne; ii) pagherà le somme dovute di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 della Convenzione se richiesto dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 7 dell’articolo 8 della Convenzione; iii) sempre che la legislazione nazionale lo consenta, autorizzerà le associa- zioni a verificare le informazioni concernenti le condizioni e le prescri- zioni minime menzionate. 2. Le Parti contraenti e le associazioni medesime possono introdurre condizioni e prescrizioni supplementari e più restrittive per l’accesso al regime TIR, sempre che le autorità competenti delle Parti contraenti non decidano altrimenti.
Procedura 3. Sulla base delle condizioni e prescrizioni minime enunciate nei paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti decideranno, conformemente alla legislazione nazionale, circa le procedure da seguire per accedere al regime TIR.
4. Conformemente al modulo tipo di autorizzazione allegato (MTA), le autorità
competenti trasmettono alla Commissione di controllo TIR, entro una settimana a decorrere dalla data di autorizzazione o di ritiro dell’autorizzazione a utilizzare i libretti TIR, le dovute precisazioni su ciascuna persona.
5. L’associazione trasmette annualmente il 31 dicembre un elenco aggiornato di
tutte le persone autorizzate e di quelle a cui è stata ritirata l’autorizzazione. L’elenco è trasmesso alle autorità competenti la settimana successiva al 31 dicembre. Le auto- rità competenti ne inviano copia alla Commissione di controllo TIR. 6. L’autorizzazione ad accedere al regime TIR non costituisce di per sé un diritto al rilascio dei libretti TIR da parte delle associazioni. 7. L’autorizzazione concessa ad una persona di utilizzare i libretti TIR conforme- mente alle condizioni e prescrizioni minime di cui sopra, non pregiudica le respon- sabilità e gli obblighi di detta persona nei confronti della Convenzione.
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Modulo tipo di autorizzazione (MTA)
Nome dell’associazione: Paese: Nome dell’autorità competente:
Da compilare dall’associazione nazionale e/o dall’autorità competente Numero di Nome Indirizzo Punto di Immatri- Ritiro Data di Data di Timbro/ identifica- della professio- contatto e colazione dell’auto- autorizza- ritiro firma zione (delle) nale numero di commer- rizzazione zione** dell’auto- persona chiamata ciale o prece- rizza- (e) o del- (N. tel., di numero dente** zione** l’impresa fax e della della pa- posta elet- tente, tronica) ecc.*
* Se disponibile ** All’occorrenza
Per ogni persona oggetto di una domanda di autorizzazione presentata dall’associa- zione scelta, dovranno essere forniti all’autorità competente almeno i seguenti dati: – Numero di identificazione individuale e unico assegnato alla persona dal- l’associazione garante (in collaborazione con l’organizzazione internazio- nale a cui è affiliata). – Nome(i) e indirizzo(i) della(e) persona(e) o dell’impresa (per le associazioni commerciali indicare anche il nome dei dirigenti responsabili). – Punto di contatto (persone fisiche autorizzate a rilasciare informazioni sul regime TIR alle autorità doganali e alle associazioni) con indicazioni com- plete dei numeri telefonici, telefax e posta elettronica). – Numero dell’immatricolazione commerciale o numero della licenza di tra- sporto internazionale o altro (se disponibile). – (All’occorrenza) Ritiro dell’autorizzazione precedente, inclusa la data, la durata e il genere di tale ritiro.»
Convenzione TIR RU 2003
Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 20033 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Azerbaigian 12 giugno 1996 A 12 dicembre 1996 Georgia 24 marzo 1994 A 24 settembre 1994 Iugoslavia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Kazakistan 17 luglio 1995 A 17 gennaio 1996 Kirghizistan 2 aprile 1998 A 2 ottobre 1998 Libano 25 novembre 1997 A 25 maggio 1998 Mongolia 1° ottobre 2002 A 1° aprile 2003 Siria* 11 gennaio 1999 A 11 luglio 1999 Tagikistan 11 settembre 1996 A 11 marzo 1997 Turkmenistan 18 settembre 1996 A 18 marzo 1997 Ucraina 11 ottobre 1994 S 12 settembre 1991 Uzbekistan 28 settembre 1995 A 28 marzo 1996 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
Riserve e dichiarazioni Paesi Bassi (RU 1984 570) Il 1° gennaio 1986 l’Isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha otte- nuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
Siria La Siria si considera vincolata dalla Convenzione ma emette una riserva per quanto concerne le disposizioni dei paragrafi 2–6 dell’articolo 57 della Convenzione.
Ritiro di riserve Bulgaria (RU 1978 1369) Il 6 maggio 1994 la Bulgaria ha ritirato le sue riserve concernenti l’arbitrato, ossia concernenti i paragrafi 2–6 dell’articolo 57 della Convenzione.
Polonia (RU 1981 1435) Il 16 ottobre 1997 la Polonia ha ritirato le sue riserve concernenti l’arbitrato, ossia concernenti i paragrafi 2–6 dell’articolo 57 della Convenzione.
3 La presente pubblicazione completa quelle figuranti in RU 1979 1258, 1980 1716,
1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867, 1987 1025, 1990 1605 e
1994 1162.
Convenzione TIR RU 2003
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.