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AS 2003 785

Ordinanza concernente i provvedimenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)

Ordinanza concernente i provvedimenti dell’Ufficio federale della sanità pubblica per la prevenzione della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) (Ordinanza SARS)

del 1° aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge del 18 dicembre 19701 sulle epidemie, ordina:

Art. 1 Obiettivo La presente ordinanza intende rendere possibile l’adozione di provvedimenti imme- diati per ridurre il rischio di trasmissione della SARS.

Art. 2 Provvedimenti Per ridurre il rischio di trasmissione della SARS, l’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato ad adottare i provvedimenti immediati necessari e ad emanare le relative decisioni. Può segnatamente proibire alle persone entrate in Svizzera dopo il 1° marzo 2003 e provenienti da regioni contaminate l’esercizio di un’attività professionale che le pone in contatto con numerose persone.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003 e ha effetto fino al 30 giugno 2003.

1° aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 818.101.22 1 RS 818.101

2003-0768 785

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