AS 2003 854
Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (con allegati)
Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (con allegati)
RS 0.515.08; RU 1998 335
I Campo di applicazione il 22 aprile 2002, complemento1 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Azerbaigian 29 febbraio 2000 30 marzo 2000 Benin 14 maggio 1998 13 giugno 1998 Bolivia 14 agosto 1998 13 settembre 1998 Botswana 31 agosto 1998 A 30 settembre 1998 Burundi 4 settembre 1998 4 ottobre 1998 Cipro 28 agosto 1998 27 settembre 1998 Colombia 5 aprile 2000 5 maggio 2000 Dominica 12 febbraio 2001 14 marzo 2001 Emirati Arabi Uniti 28 novembre 2000 28 dicembre 2000 Eritrea 14 febbraio 2000 A 15 marzo 2000 Estonia 26 maggio 1999 25 giugno 1999 Gabon 8 settembre 2000 8 ottobre 2000 Gambia 19 maggio 1998 18 giugno 1998 Giamaica 8 settembre 2000 8 ottobre 2000 Giordania 29 ottobre 1997 A 28 novembre 1997 Indonesia 12 novembre 1998 12 dicembre 1998 Iran* 3 novembre 1997 3 dicembre 1997 Jugoslavia 20 aprile 2000 A 20 maggio 2000 Kazakistan 23 marzo 2000 22 aprile 2000 Kiribati 7 settembre 2000 A 7 ottobre 2000 Liechtenstein 24 novembre 1999 24 dicembre 1999 Lituania 15 aprile 1998 15 maggio 1998 Malawi 11 giugno 1998 11 luglio 1998 Malaysia 20 aprile 2000 20 maggio 2000 Mauritania 9 febbraio 1998 11 marzo 1998 Micronesia 21 giugno 1999 21 luglio 1999 Mozambico 15 agosto 2000 A 14 settembre 2000 Nauru 12 novembre 2001 12 dicembre 2001 Nepal 18 novembre 1997 18 dicembre 1997 Nicaragua 5 novembre 1999 5 dicembre 1999
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1998 471.
854 2002-0816
Convenzione di armi chimiche RU 2002
Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Nigeria 20 maggio 1999 19 giugno 1999 Pakistan* 28 ottobre 1997 27 novembre 1997 Panama 7 ottobre 1998 6 novembre 1998 Russia 5 novembre 1997 5 dicembre 1997 San Marino 10 dicembre 1999 9 gennaio 2000 Santa Sede* 12 maggio 1999 11 giugno 1999 Senegal 20 luglio 1998 19 agosto 1998 Sudan* 24 maggio 1999 A 23 giugno 1999 Tanzania 25 giugno 1998 25 luglio 1998 Ucraina 16 ottobre 1998 15 novembre 1998 Uganda 30 novembre 2001 30 dicembre 2001 Venezuela 3 dicembre 1997 2 gennaio 1998 Yemen 2 ottobre 2000 1° novembre 2000 Zambia 9 febbraio 2001 11 marzo 2001 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
II Dichiarazioni Iran (Repubblica Islamica d’) La Repubblica Islamica d’Iran, basandosi sui principi e sulle dottrine dell’Islam, considera disumane le armi chimiche ed è sempre stata all’avanguardia degli sforzi della comunità internazionale per eliminare questo tipo di armi e prevenirne l’utilizzazione. 1. Il 27 luglio 1997, l’Assemblea islamica consultiva (Parlamento) ha approvato il progetto di legge presentato dal Governo, relativo all’adesione della Repubblica Islamica d’Iran a detta Convenzione e il 30 luglio il Consiglio di tutela ha ritenuto la legislazione in questione compatibile con la Costituzione e i principi dell’Islam, conformemente alle formalità costituzionali richieste. L’Assemblea islamica consul- tiva ha deciso quanto segue: Il Governo è abilitato con la presente ad aderire, in data adeguata, a detta Conven- zione, il cui testo è allegato al presente testo legislativo, e a depositare i pertinenti strumenti. Il Ministero degli affari esteri deve perseguire, in tutti i negoziati e nell’ambito organizzativo previsto dalla Convenzione, l’attuazione completa e non selettiva della Convenzione, segnatamente nei campi relativi alle ispezioni e al trasferimento di tecnologia e di prodotti chimici a scopi pacifici. Se i criteri surriferiti non sono rispettati, saranno prese misure in vista del ritiro della Convenzione, su raccomanda- zione del Gabinetto e previa approvazione da parte del Consiglio nazionale supre- mo di sicurezza.
Convenzione di armi chimiche RU 2003
2. La Repubblica Islamica d’Iran attribuisce la più grande importanza
all’applicazione integrale, incondizionata e non selettiva di tutte le disposizioni della Convenzione. Essa si riserva il diritto di denunciare detto strumento nelle circostan- ze seguenti: – non rispetto del principio della parità di trattamento di tutti gli Stati Parte per quanto concerne l’applicazione di tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione; – divulgazione d’informazioni confidenziali che la concernano, in violazione di disposizioni della Convenzione, – imposizione di restrizioni incompatibili con gli obblighi scatenti dalla Con- venzione.
3. Come è convenuto nell’articolo XI, le forme di applicazione della Convenzione
selettive e non trasparenti che ostacolano la libertà del commercio internazionale per quanto concerne i prodotti chimici e le tecnologie chimiche a scopi pacifici dovreb- bero essere eliminate. La Repubblica Islamica d’Iran respinge qualsiasi meccanismo di controllo delle esportazioni chimiche non previsto dalla Convenzione. 4. L’Organizzazione per il divieto delle armi chimiche è la sola autorità internazio- nale competente per definire in che cosa consiste il rispetto delle disposizioni relati- ve alle armi chimiche da parte degli Stati che hanno aderito alla Convenzione. Qualsiasi accusa mossa da Stati Parte contro altri Stati Parte, in assenza di una determinazione di non rispetto stabilita dall’Organizzazione, nuocerà gravemente alla Convenzione e continue asserzioni gratuite possono svuotarla di senso.
5. Uno degli obiettivi della Convenzione, come prevede il preambolo, è «promuo-
vere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio d’informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economi- co e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti». Questo obiettivo fondamentale deve essere rispettato e approvato da tutti gli Stati Parte. Qualsiasi tentativo di minarlo, con parole o con atti, sarà considerato dalla Repubblica Islamica d’Iran una grave violazione delle disposizioni della Convenzione.
6. Conformemente alle disposizioni della Convenzione concernenti il trattamento
non discriminatorio degli Stati Parte: – materiale d’ispezione dovrebbe essere messo a disposizione di tutti gli Stati Parte, su base commerciale, senza condizioni né limitazioni; – l’Organizzazione per il divieto delle armi chimiche deve mantenere il suo carattere internazionale assicurando un’equa ed equilibrata ripartizione geo- grafica del personale della sua segreteria tecnica, fornendo un’assistenza agli Stati Parte e cooperando con essi e assicurando a questi ultimi una rappre- sentanza equa negli organi sussidiari dell’Organizzazione.
7. L’applicazione della Convenzione dovrebbe contribuire al rafforzamento della
pace e della sicurezza internazionali senza diminuire né pregiudicare in alcun modo la sicurezza nazionale o l’integrità territoriale degli Stati Parte.
Convenzione di armi chimiche RU 2002
Pakistan 1. Il Pakistan raccomanda da sempre il divieto completo e la distruzione totale di tutte le armi chimiche e degli impianti destinati alla loro fabbricazione. La Conven- zione ha gettato le basi giuridiche internazionali per la realizzazione di questo obiettivo. Di conseguenza, il Pakistan sostiene gli scopi e gli obiettivi enunciati nella Convenzione. 2. Gli scopi e gli obiettivi della Convenzione devono essere rispettati scrupolosa- mente da tutti gli Stati Parti. Quanto convenuto in materia di ispezione basata su sospetti non deve essere invocato in modo abusivo né pregiudicare gli interessi dei Paesi contraenti nei campi dell’economia e della sicurezza nazionale che non abbia- no rapporto con le armi chimiche. Altrimenti, il sostegno generale che la Conven- zione ha ottenuto risulterà compromesso.
3. Le disposizioni della Convenzione in materia di verifica non devono essere
invocate in modo abusivo per conseguire obiettivi senza rapporto con la Convenzio- ne. Il Pakistan non permetterà mai che la sua sovranità e la sua sicurezza nazionale siano minacciate.
4. La Convenzione deve servire realmente a promuovere il commercio, gli scambi
tecnico-scientifici e la cooperazione nel campo dell’industria chimica a scopi pacifi- ci. Occorre eliminare qualsiasi controllo delle esportazioni incompatibile con siffatto obiettivo.
Santa Sede (…) Tenuto conto della natura e della particolare situazione dello Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede tiene a esortare nuovamente la comunità internazionale a continuare il compito intrapreso in vista di un disarmo generale e completo, atto a promuovere la pace e la cooperazione mondiali. La concertazione e il negoziato multilaterali svolgono un ruolo essenziale a tal fine. Per il tramite degli strumenti del diritto internazionale, essi facilitano la composizio- ne pacifica delle controversie e la reciproca comprensione. Essi contribuiscono così all’affermazione concreta di una cultura di vita e di pace. Benché non possieda alcuna specie di armi chimiche, la Santa Sede ratifica solen- nemente la Convenzione per dare il proprio sostegno morale alle attività svolte in questo settore importante delle relazioni internazionali e il cui scopo è di vietare le armi particolarmente crudeli e inumane intese a produrre effetti traumatici a lungo termine su una popolazione civile inerme.
Convenzione di armi chimiche RU 2003
Sudan Dichiarazione interpretativa: Anzitutto, l’applicazione unilaterale della Convenzione da parte di uno Stato che vi ha aderito è contraria agli obiettivi e agli scopi della stessa. In secondo luogo, la Convenzione deve essere applicata integralmente e senza discriminazione, segnatamente per quanto concerne le ispezioni e il trasferimento di tecnologia che persegua scopi pacifici. In terzo luogo, non devono essere imposte restrizioni incompatibili con gli obblighi assunti in virtù della Convenzione.