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AS 2003 940

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del 26 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificata come segue:

Art. 21 Dichiarazione dei concimi 1 Il fabbricante deve dichiarare i seguenti concimi all’Ufficio federale dell’agricol- tura (UFAG) prima di fornirli per utilizzazioni che non rientrano nel campo di ap- plicazione dell’ordinanza del 10 gennaio 20012 sulla messa in commercio di conci- mi (OCon); sono esclusi i concimi per i quali il Dipartimento federale dell’economia prevede un’eccezione all’obbligo di notifica giusta l’articolo 19 capoverso 2 OCon: a. composto, digestato e acqua di processo provenienti da impianti che lavora- no annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile; b. prodotti ottenuti da scarti animali; c. concimi minerali; d. concimi organici e organico-minerali; e. concimi con oligoelementi; f. additivi per concimi; g. prodotti compostanti; h. prodotti per ammendare il suolo; i. colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante; j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale; k. miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a–j; l. prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

2 Ai fini della dichiarazione è necessario inoltrare la documentazione conforme-

mente all’articolo 20 OCon. La dichiarazione deve inoltre indicare tutti gli altri dati necessari affinché l’UFAG possa giudicare se i requisiti di cui all’allegato 4.5 sono rispettati.

940 2002-2486

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

3 L’UFAG può chiedere che il fabbricante presenti:

a. campioni del concime; b. le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché l’eventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponi- bile.

Art. 72 Dichiarazione dei fanghi di depurazione Conformemente all’articolo 21 il fabbricante deve dichiarare la fornitura di fanghi di depurazione che possono ancora essere utilizzati ai sensi del numero 52 capoverso 1 o del numero 53 capoverso 1 dell’allegato 4.5 se tali fanghi devono essere forniti per utilizzazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza del 10 gennaio 20013 sulla messa in commercio di concimi.

II L’allegato 4.5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2003.

2 La modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque conformemente al nume-

ro 1 dell’allegato entra in vigore il 1° ottobre 2006.

26 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 916.171

Ordinanza sulle sostanze RU 2003

Allegato 4.5 (art. 9, 11, 35 e 61)

Concimi

1 Definizioni

1 I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.

2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

a. concimi aziendali: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di le- tame, prodotti della separazione dei liquami, liquame di silo e deiezioni si- mili provenienti da aziende di allevamento di animali, trattati o meno; b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, mi- crobica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:

1. composto: materiale di origine vegetale o animale ottenuto grazie a un

apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali,

2. digestato: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un

apposito procedimento di fermentazione mediante apporto di aria e uti- lizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali,

3. acqua di processo: acqua prodotta dal processo di fermentazione di

materiale di origine vegetale e animale, utilizzata come concime,

4. materiale vegetale non decomposto, come resti e rifiuti di verdure, resi-

dui di distillazione o di ammostatura oppure di processi di estrazione,

5. prodotti ottenuti da scarti animali, come la farina di carne, la polvere di

ossa, di sangue, di corna, di unghie, di zoccoli o di cuoio,

6. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depura-

zione delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime; c. concimi minerali: prodotti ottenuti a partire da sostanze naturali o fabbricati chimicamente e sostanze come la cianammide e l’urea; d. concimi organici e organico-minerali: prodotti composti essenzialmente da materiale carbonico di origine vegetale o animale, e miscele di detto mate- riale con prodotti completamente o parzialmente di origine minerale o con concimi minerali; e. concimi con oligoelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un oligoelemento nutritivo, oppure complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più oligoelementi nutritivi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) oppure almeno il 3 per cento di sostanze nutrienti utili;

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f. additivi per concimi: prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione; g. agenti compostanti: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici; h. ammendanti del suolo: prodotti che migliorano le proprietà del suolo; i. colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo sostanze nutrienti supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche; j. altri prodotti ottenuti a partire da materiale vegetale, animale, microbico o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante (prodotti a base di alghe, poltiglia di ortiche, farina di sasso e prodotti simili); k. miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a–j; l. prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo: prodotti che, me- diante microrganismi presenti nel suolo, modificano i processi di sintesi delle sostanze nutrienti o la loro liberazione. 3 Per superfici coltivate a foraggio si intendono i prati, i pascoli e le superfici di ter- reno con copertura vegetale, il cui raccolto è impiegato del tutto o in parte come fo- raggio. Fanno eccezione le superfici di terreno dalle quali si raccolgono soltanto i grani o le pannocchie.

2 Fornitura

21 Principio

1 I concimi possono essere forniti soltanto se:

a. sono ammessi giusta l’ordinanza del 10 gennaio 20014 sulla messa in com- mercio di concimi e ne soddisfano le esigenze; questa disposizione non vale per concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale, come pure per concimi destinati esclusivamente all’esportazione; b. le loro caratteristiche sono tali per cui, in caso di impiego corretto, essi non possono mettere in pericolo né l’ambiente naturale né, indirettamente, l’uomo; c. soddisfano le esigenze di cui ai numeri 22–24.

2 I fanghi di depurazione non possono essere forniti; è fatto salvo il numero 5.

4 RS 916.171

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22 Esigenze di qualità

221 Composto, digestato e acqua di processo

1 Il tenore di sostanze nocive nel composto, nel digestato e nell’acqua di processo non deve superare i seguenti valori limite, a meno che non sia stata accordata un’autorizzazione eccezionale ai sensi del numero 41 capoverso 2:

Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata di materia secca

Cadmio (Cd) 1 Rame (Cu) 100 Mercurio (Hg) 1 Nichel (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400

2 Per il composto, il digestato e l’acqua di processo valgono i seguenti valori indica- tivi:

Sostanza nociva Valore indicativo

Idrocarburi aromatici policiclici (PAK) 4 grammi per tonnellata di materia secca1 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi I-TEQ2 per chilogrammo di materia secca 1 I valori di valutazione valgono per la somma dei seguenti 16 composti PAK dell’EPA (Priority pollutants list): Naftalina, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenz(a,h)antracene e Benzo(ghi)perilene

2 I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità

3 È vietato aggiungere fanghi di depurazione al composto, al digestato e all’acqua di processo. 4 È vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo al composto, al digestato o all’acqua di processo.

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222 Concimi minerali e prodotti ottenuti da scarti animali

1 Il tenore di sostanze nocive nei concimi minerali e nei prodotti ottenuti da scarti animali non deve superare i seguenti valori limite:

Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata

Materia secca Fosforo

Cadmio (Cd) nei concimi a base di fosforo con 50 un tenore di fosforo superiore all’1 per cento Cromo (Cr) 2000 Vanadio (V) 4000

2 È vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo ai concimi minerali e ai prodotti ottenuti da scarti animali.

223 Concimi organici e organico-minerali, concimi con

oligoelementi, prodotti per ammendare il suolo e miscele di concimi e prodotti Ai concimi organici e organico-minerali, ai concimi con oligoelementi, ai prodotti per ammendare il suolo, nonché alle miscele dei prodotti conformemente al nume- ro 1 capoverso 2 lettera k è vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

23 Istruzioni per l’uso

231 Istruzioni per l’uso di determinati concimi

1 L’autorizzazione per l’impiego dei concimi seguenti deve contenere le indicazioni giusta il capoverso 2: a. composto; b. digestato; c. acqua di processo; d. prodotti ottenuti da scarti animali; e. concimi minerali; f. concimi organici e organico-minerali; g. concimi con oligoelementi; h. additivi per concimi; i. prodotti compostanti; j. prodotti per ammendare il suolo;

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k. colture di microrganismi per il trattamento del suolo, delle sementi o delle piante; l. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale; m. miscele dei concimi e dei prodotti di cui alle lettere a–l; n. prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 2 L’autorizzazione per l’impiego dei concimi giusta il capoverso 1 deve contenere, oltre alle indicazioni giusta l’articolo 37: a. l’avvertenza che il prodotto, se impiegato in modo scorretto, può compro- mettere la fertilità del suolo, pregiudicare la qualità delle acque e dell’aria o nuocere alla qualità delle piante; b. gli impieghi vietati. 3 Nel caso di forniture di composto, di digestato o di acqua di processo, il bollettino di consegna (n. 241) o la dicitura sui sacchi valgono come istruzioni per l’uso, se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso 2.

232 Istruzioni per l’uso del concime aziendale

1 Nel caso di forniture di concimi aziendali, le raccomandazioni per la concimazione pubblicate dalle stazioni federali di ricerche agrarie valgono come istruzioni per l’uso. 2 Se i concimi aziendali sono forniti in sacchi, su questi ultimi deve figurare una dicitura a guisa di istruzione per l’uso, sulla quale figurano almeno: a. tutte le indicazioni secondo il numero 231 capoverso 2; b. la specie di animale da reddito, da cui proviene il concime aziendale; c. il peso; d. il tenore di materia secca e di materia organica; e. il tenore di azoto totale, di fosforo e di potassio.

24 Compiti dei detentori degli impianti di compostaggio

e di fermentazione

241 Bollettino di consegna

1 Al momento della fornitura di composto, digestato o acqua di processo, i detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione, nei quali si lavorano annual- mente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile, devono consegnare all’acquirente un bollettino di consegna con le indicazioni seguenti: a. la quantità fornita; b. il tenore di materia secca e di materia organica; c. il tenore di azoto totale;

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d. il tenore di fosforo, calcio, magnesio e potassio e la conduttività elettrica (indicata in millisiemens per centimetro); e. il tenore di sostanze nocive (valutazione globale); f. il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio. 2 Se il composto o il digestato sono forniti in sacchi, il peso e le altre indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–f devono figurare sui sacchi stessi. In tal caso, l’iscri- zione sui sacchi funge da bollettino di consegna.

242 Registro degli acquirenti

1 I detentori degli impianti di cui al numero 241 capoverso 1 devono tenere un regi- stro degli acquirenti del composto, del digestato e dell’acqua di processo che annualmente ritirano più di 5 t di composto, di digestato o di acqua di processo (materia secca).

2 Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

a. la data della fornitura; b. il nome dell’acquirente; c. il quantitativo fornito; d. le altre indicazioni del bollettino di consegna. 3 I detentori degli impianti devono conservare i registri per almeno dieci anni. Su domanda, devono metterli a disposizione dell’UFAG, dell’autorità cantonale o di terzi designati dall’UFAG.

243 Prove nel caso di fornitura di composto, di digestato

o di acqua di processo 1 I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto, digestato o acqua di processo per il proprio fabbisogno soltanto se l’acquirente prova che può impiegare detti concimi conformemente alle prescrizioni (prova del bisogno). Gli acquirenti sono tenuti a presentare la prova del bisogno soltanto se prendono in consegna più di 5 t di composto, di digestato o di acqua di processo (materia secca) all’anno. 2 I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto, digestato o acqua di processo ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se possono dimostrare di possedere le conoscenze tecniche necessarie al loro impiego.

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244 Analisi

1 I detentori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1, conformemente alle istruzioni dell’UFAG, devono fare eseguire le analisi necessarie per accertare che le esigenze di cui al numero 221 capoversi 1, 3 e 4 siano adempiute. 2 Provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi, senza indugio, all’UFAG e alle autorità cantonali.

3 Impiego

31 Principio

1 Chi impiega concimi deve tenere conto:

a. delle sostanze nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno delle piante in sostanze nutrienti (Direttive sui concimi); b. del luogo (vegetazione, topografia e natura del suolo); c. delle condizioni meteorologiche; d. delle limitazioni imposte o concordate in base alle legislazioni concernenti la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell’ambiente. 2 Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno in nutrimento delle piante.

32 Limitazioni

321 Concimi contenenti azoto e concimi liquidi

1 I concimi contenenti azoto possono essere spanti soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Tuttavia, se esigenze particolari della col- tivazione richiedono una concimazione fuori di tali periodi, detti concimi possono essere spanti soltanto se non pregiudicano la qualità delle acque. 2 I concimi liquidi possono essere spanti soltanto quando il suolo è in grado di rice- verli e di assorbirli; di conseguenza non possono essere spanti quando il suolo è sa- turo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

322 Composto, digestato e acqua di processo

1 Per ettaro di superficie e su un arco di tre anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 25 t al massimo per il composto, il digestato o l’acqua di processo, oppure di 100 m3 per l’acqua di processo purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

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2 Per ettaro di superficie e su un arco di dieci anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 100 t al massimo per il composto e il digestato, utiliz- zati come ammendante del suolo, substrato, come protezione contro l’erosione nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

323 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione

delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scari- co possono essere spanti, con l’autorizzazione dell’autorità cantonale, su campi col- tivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. È vietato il loro spandimento su campi coltivati a ortaggi e il deposito in fosse per il colatic- cio; sono fatti salvi i divieti giusta il numero 33.

33 Divieti

1 I concimi non possono essere impiegati:

a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi relativi non stabiliscano altrimenti; b. nelle praterie a carice e nelle paludi non comprese nella lettera a; c. nelle siepi e nei boschetti nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi; d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque su- perficiali; e. nella zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (zona di cap- tazione); fa eccezione l’erba falciata non raccolta. 2 I concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nelle zone S2 di protezio- ne delle acque sotterranee. Se il tipo di sfruttamento del suolo è tale da garantire che nessun germe patogeno possa pervenire nella captazione o nell’impianto di ravve- namento, l’autorità cantonale può autorizzare fino a tre concimazioni, ognuna di 20 m3 al massimo, per ettaro e per periodo vegetativo e a intervalli di tempo ade- guati. 3 Per l’impiego di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d dell’ordinanza del 28 ottobre 19985 sulla protezione delle acque), l’autorità canto- nale fissa le limitazioni e i divieti che vanno oltre le esigenze dei capoversi 1 e 2, se è necessario per la protezione delle acque.

4 L’impiego di fanghi di depurazione è vietato; è fatto salvo il numero 5.

5 RS 814.201

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34 Impiego di concimi nelle foreste

Per l’impiego di concimi nelle foreste si applica l’ordinanza del 30 novembre 19926 sulle foreste.

4 Compiti e competenze delle autorità

41 Compiti e competenze dell’UFAG

1 I compiti e le competenze dell’UFAG sono i seguenti:

a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi (n. 1 cpv. 2); b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati; c. riconoscere i laboratori chiamati a effettuare le analisi dei concimi ed offrire loro la consulenza tecnica; d. fissare la frequenza delle analisi dei concimi e pubblicare una ricapitolazione dei risultati valutati; e. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica (art. 60 cpv. 1) la documentazione sull’impiego di concimi; f. provvedere affinché i prodotti che non soddisfano le esigenze di cui al nu- mero 221 capoversi 1, 3 e 4 nonché ai numeri 222, 223, 23 e 24 non venga- no forniti come concimi; g. riscuotere gli emolumenti previsti dall’ordinanza del 18 ottobre 20007 con- cernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura. 2 Per un periodo limitato, l’UFAG può autorizzare la fornitura di composto, dige- stato e acqua di processo i cui valori limite non superano di oltre il 50 per cento i valori fissati nel numero 221 capoverso 1: a. a condizione che i valori limite vengano superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; o b. su domanda dell’autorità cantonale e a condizione che la stessa abbia già ordinato le necessarie misure di risanamento nel bacino imbrifero dell’im- pianto in questione. 3 Se accorda un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l’UFAG riduce la quantità di composto, di digestato o delle acque di processo che può essere fornita, in modo che il carico di sostanze nocive del composto, del digestato o delle acque di proces- so non sia superiore per ettaro a quello risultante se i valori limite di cui al nume- ro 221 capoverso 1 fossero rispettati.

6 RS 921.01 7 RS 910.11

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4 L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c pos- sono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnata- mente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego.

42 Compiti e competenze di altre autorità

1 L’Ufficio federale esamina periodicamente nei tempi stabiliti dalle esigenze tec- niche il tenore dei PAK, delle diossine e dei furani nel composto, nel digestato e nell’acqua di processo. Pubblica un compendio dei risultati esaminati, comunican- doli prima all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti esaminati. 2 I Cantoni stabiliscono le cause della violazione dei valori indicativi giusta il nume- ro 221 capoverso 2 e fanno il necessario affinché il composto, il digestato o l’acqua di processo non vengano forniti quando la loro utilizzazione può minacciare la ferti- lità del suolo.

5 Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione

51 Fornitura

1 I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che: a. il loro tenore di sostanze nocive non superi i seguenti valori limite

Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca

Cadmio (Cd) 5 Cobalto (Co) 60 Cromo (Cr) 500 Mercurio (Hg) 5 Molibdeno (Mo) 20 Nichel (Ni) 80 Piombo (Pb) 500 Rame (Cu) 600 Zinco (Zn) 2000 Composti organici alogenati assorbibili 500 (valore indicativo) (AOX)

b. non siano stati aggiunti loro prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici nel suolo; e c. i destinatari provino che possono impiegare i fanghi di depurazione confor- memente alle prescrizioni vigenti (prova del bisogno). 2 Nel caso di una fornitura di fanghi di depurazione vale quindi il numero 231 capo- verso 2 e 3, a seconda del caso. Per i detentori di impianti di depurazione delle ac-

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que di rifiuti valgono, a seconda del caso, i numeri 241 e 242; il bollettino di conse- gna deve inoltre indicare il tenore di azoto ammoniacale. 3 I detentori degli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, conformemente alle istruzioni dell’UFAG, eseguire analisi per garantire che le esi- genze di cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiute. Devono trasmettere senza indugio i risultati delle analisi all’UFAG e all’autorità cantonale.

52 Impiego

1 I fanghi di depurazione possono essere ancora utilizzati sino al 30 settembre 2006, ma non su campi coltivati a foraggio o a ortaggi, nelle zone S di protezione delle acque sotterranee e per il deposito in fosse di colaticcio. 2 Possono essere utilizzati fanghi di depurazione nella misura in cui il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante non venga superato, per un massimo di 1,7 tonnellate annue per ettaro (in riferimento alla materia secca, senza tenere conto delle sostanze aggiunte).

53 Proroga del periodo di transizione

1 I Cantoni possono prorogare per un massimo di due anni il periodo entro il quale i fanghi di depurazione possono ancora essere forniti e utilizzati (n. 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1). Sono fatti salvi il divieto di utilizzazione su campi coltivati a foraggio e a ortaggi, nelle zone S di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito in fosse di colaticcio.

2 Essi comunicano una proroga all’UFAG e all’Ufficio federale.

54 Compiti e competenze dell’UFAG

1 L’UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depura- zione che superano i valori limite di un massimo del 100 per cento conformemente al numero 51 capoverso 1 lettera a: a. a condizione che i valori limite vengano superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; o b. su domanda dell’autorità cantonale e a condizione che la stessa abbia già or- dinato le necessarie misure di risanamento nel bacino imbrifero dell’im- pianto in questione. 2 Se accorda un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, l’UFAG riduce la quantità che può essere fornita, in modo che il carico di sostanze nocive dei fanghi di depu- razione non sia superiore per ettaro a quello risultante se i valori limite di cui al nu- mero 51 capoverso 1 lettera a fossero rispettati.

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3 Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 51 capoverso 1 lettera a è supe- rato, l’UFAG informa l’autorità cantonale ed esige che ne chiarisca il motivo. Prov- vede affinché i fanghi di depurazione in questione non vengano forniti come conci- me se in tal modo si arreca pregiudizio al suolo o alle coltivazioni. 4 L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del numero 41 capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d’impiego dei fanghi di depurazione. 5 Per il rimanente, i compiti e le competenze dell’UFAG sono attribuiti ai sensi del numero 41 capoverso 1.

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Allegato (n. III)

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 19988 sulla protezione delle acque

Art. 7 cpv. 2 lett. c 2 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico: c. nei fanghi di depurazione delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico è accertata la presenza di sostanze nocive per l’ambiente; il Dipar- timento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni definisce tali sostanze e stabilisce i relativi valori limite; oppure

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Se i fanghi di depurazione di una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico non possono essere smaltiti in ogni momento nel rispetto dell’ambiente, devono essere disponibili capacità di deposito per almeno due mesi.

3 Abrogato

Art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 2 Abrogati

2. Ordinanza del 29 marzo 20009 sui contributi d’estivazione

Art. 10 cpv. 1 lett. d quarto periodo 1 Le aziende d’estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell’ambiente. In particolare devono essere adempiute le esigenze seguenti: … Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo il numero 323 dell’allegato 4.5 dell’ordinanza del 9 giugno

198610 sulle sostanze.

8 RS 814.201 9 RS 910.133 10 RS 814.013

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3. Ordinanza del 10 gennaio 200111 sulla messa in commercio di concimi

Art. 5 cpv. 1 e 2 lett. b frase introduttiva e n. 1bis, 1ter , 4 come pure lett. j

1 I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.

2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

b. concimi ottenuti dal riciclaggio di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come: 1bis. digestato: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione mediante apporto di aria e uti- lizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali, 1ter. acqua di processo: acqua prodotta dalla fermentazione di materiale di origine vegetale e animale utilizzata come concime,

4. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazio-

ne delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come con- cime; j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante (prodotti a base di alghe, poltiglia di ortiche, farina di sasso e prodotti simili) nella misura in cui nella presente ordinanza non sono elencati altrove;

Art. 7 cpv. 1 lett. f

1 I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corri-

spondono a un tipo di concime della lista dei concimi: f. concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio;

Art. 24 cpv. 2 lett. e 2 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti: e. nel caso di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi che contengono tale tipo di concimi, i materiali di partenza.

11 RS 916.171