AS 2004 1141
Protocollo d'emendamento alla convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici
Traduzione1
Protocollo d’emendamento alla Convenzione relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)
Concluso a Darmstadt il 5 giugno 1991 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19952 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 agosto 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 novembre 2000
In virtù dell’articolo 17.1 della Convenzione Eumetsat, il Consiglio dell’Eumetsat raccomanda l’approvazione dei seguenti emendamenti alla Convenzione relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici, «Eumetsat», del 24 maggio 19833, denominata in seguito «Convenzione»: I considerandi della Convenzione sono emendati come segue: – un nuovo paragrafo è aggiunto in seguito a «Considerando che»; – tutti i paragrafi in seguito a «visto che» sono sostituiti da quanto segue; – il primo paragrafo in seguito a «Riconosciuto che» è sostituito da quanto segue: «Considerando che: – i satelliti meteorologici, grazie alla loro zona di copertura operativa ed alle loro caratteristiche operative, assicurano la fornitura a lungo termine dei dati globali indispensabili all’osservazione della Terra e del suo clima che rive- stono un’importanza particolare per la constatazione dei mutamenti climatici sul pianeta; Visto che: – l’Organizzazione meteorologica mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d’osservazione mediante satelliti, ai fini di alimentare i suoi programmi; – i satelliti Meteosat sono stati sviluppati con pieno successo dall’Agenzia spaziale europea (ESA); – il Programma Meteosat operativo (MOP), condotto dall’Eumetsat, ha dimo- strato che l’Europa è in grado di assumersi la sua parte di responsabilità nell’attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;
1 Dal testo originale francese (RO 2004 1141).
2 RU 2004 1139 3 RS 0.425.43
2003-2066 1141
Creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti RU 2004
Riconosciuto che: – nessuna organizzazione nazionale o internazionale offre all’Europa l’insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d’interesse;»
Art. 1 L’articolo 1 della Convenzione è emendato come segue: – il rimando agli articoli 15.2 e 15.3 del paragrafo 2 è sostituito da un rimando agli articoli 16.2 e 16.3; – al paragrafo 4 il termine «Direttore» è sostituito con «Direttore generale»; – il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue: «La sede dell’Eumetsat è a Darmstadt, Repubblica federale di Germania, per quanto il Consiglio non disciplini diversamente giusta l’articolo 5.2 (b) v.»
Art. 2 L’articolo 2 della Convenzione è emendato come segue: – il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue: – sono introdotti nuovi paragrafi 4–9;
«Art. 2 Obiettivi, attività e programmi 1. L’Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione, il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. L’Eumetsat ha inoltre l’obiettivo di contribuire all’osservazione operativa del clima e al rilevamento dei mutamenti climatici nel pianeta. 2. La definizione di sistema iniziale è compresa nell’Allegato I; altri sistemi posso- no essere realizzati conformemente all’articolo 3. 4. Per conseguire i suoi obiettivi l’Eumetsat coopera, nella maggior misura possibi- le, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonché con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attività abbiano un nesso con detti obiettivi. L’Eumetsat ha l’autorità di stipulare accordi in tal senso. 5. Il bilancio preventivo generale comprende le attività che non sono connesse a un programma specifico. Esse rappresentano le infrastrutture tecniche e amministrative di base dell’Eumetsat e comprendono il personale, gli immobili, gli impianti di base come pure le attività preliminari autorizzate dal Consiglio in preparazione di pro- grammi futuri non ancora approvati.
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6. I programmi dell’Eumetsat comprendono Programmi obbligatori ai quali parteci-
pano tutti gli Stati membri e Programmi facoltativi ai quali si impegnano gli Stati membri che desiderano parteciparvi.
7. I Programmi obbligatori sono:
a) il Programma Meteosat operativo (MOP) qual è descritto nell’Allegato I del- la Convenzione; b) i programmi indispensabili per assicurare la disponibilità delle osservazioni di satelliti dalle orbite geostazionaria e polare; c) altri programmi definiti tali dal Consiglio. 8. I Programmi facoltativi sono Programmi nell’ambito degli obiettivi dell’Eumetsat e adottati in quanto tali dal Consiglio. 9. Oltre alle attività menzionate nei paragrafi 6, 7 e 8 l’Eumetsat può esercitare qualsiasi altra attività sollecitata da terzi e approvata dal Consiglio conformemente all’articolo 5.2 a) che non sia contraria agli obiettivi dell’Eumetsat. Il costo di queste attività sono a carico dei terzi interessati.»
Art. 3 L’articolo 3 della Convenzione è stralciato e sostituito da quanto segue:
«Art. 3 Adozione dei programmi e del bilancio preventivo generale
1. I programmi obbligatori e il bilancio preventivo generale sono decisi giusta,
l’articolo 5.2 (a) mediante l’adozione di una risoluzione di programma da parte del Consiglio, alla quale è annessa una definizione di programma dettagliata contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri. 2. I Programmi facoltativi sono decisi giusta l’articolo 5.3 (a) mediante l’adozione di una dichiarazione di programma da parte degli Stati membri interessati, alla quale è allegata una definizione di programma dettagliata che comprende tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri. Ogni Pro- gramma facoltativo deve rispondere agli obiettivi d’Eumetsat e essere conforme al quadro generale della Convenzione e al regolamento d’applicazione deciso dal Consiglio. La dichiarazione di programma è approvata dal Consiglio in una Risolu- zione abilitativa in virtù dell’articolo 5.2 (d) iii. Ogni Stato membro può partecipare all’elaborazione del progetto di dichiarazione di programma e può divenire partecipante a un programma facoltativo, entro il termine fissato dalla dichiarazione di programma. I programmi facoltativi entrano in vigore quando almeno un terzo di tutti gli Stati membri dell’Eumetsat hanno dichiarato la loro intenzione di parteciparvi firmando la dichiarazione entro il termine fissato e i contributi di questi Stati partecipanti coprono il 90 per cento dei costi globali di finanziamento.»
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Art. 4 L’articolo 4 della Convenzione è emendato come segue: – al paragrafo 1 della versione inglese, l’espressione «a delegate of his country’s meteorological service» è sostituita da «a delegate of the country’s national meteorological service». – nel paragrafo 4, i termini «degli obiettivi dell’Eumetsat» sono sostituiti con «degli obiettivi e dei programmi dell’Eumetsat».
Art. 5 L’articolo 5 della Convenzione è emendato come segue: – il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: – un nuovo paragrafo 3 è introdotto; – gli odierni paragrafi 3 e 4 divengono 4 e 5 e sono emendati; «2. In particolare, il Consiglio, deliberando: a) all’unanimità di tutti gli Stati membri: i) decide sull’adesione degli Stati di cui all’articolo 16 e sulle sue modali- tà e condizioni; ii) decide sull’adozione dei programmi obbligatori e del bilancio preventi- vo generale di cui all’articolo 3.1; iii) decide il limite massimo dei contributi al bilancio preventivo generale per un periodo di cinque anni un anno prima della fine di detto periodo o decide di modificare tale limite; iv) decide tutte le misure di finanziamento di programmi, ad esempio mediante l’assunzione di crediti; v) autorizza trasferimenti di mezzi dal bilancio preventivo di un program- ma obbligatorio a un altro programma obbligatorio; vi) decide sugli emendamenti di tutte le risoluzioni di programma e defini- zioni di programma approvati di cui all’articolo 3.1; vii) approva la conclusione di accordi di coopcrazione con Stati non mem- bri; viii) decide di sciogliere o di non sciogliere l’Eumetsat giusta l’articolo 20; ix) decide gli emendamenti degli allegati della presente Convenzione; x) approva superamenti di costi superiori al 10 per cento dell’importo ini- ziale globale o dell’importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo); xi) decide sulle attività da intraprendere per conto di terzi. b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rap- presentano almeno due terzi dell’ammontare totale dei contributi in ragione del PNL (o dei contributi MOP per il numero i):
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i) adotta il bilancio preventivo annuale del programma Meteosat operativo nonché le spese e le entrate per i successivi tre anni e la previsione dell’organico del personale allegati; ii) approva il regolamento finanziario nonché ogni altra disposizione finanziaria; iii) delibera sulle modalità di scioglimento dell’Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 paragrafi 3 e 4; iv) decide circa l’esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, nonché le condizioni di una tale esclu- sione; v) decide circa il trasferimento della sede dell’Eumetsat; vi) adotta lo Statuto del personale; vii) definisce la politica di distribuzione dell’Eumetsat in materia di dati sui satelliti per i programmi obbligatori; c) a maggioranza della metà degli Stati membri presenti e votanti che rappre- senta almeno due terzi dell’ammontare totale dei contributi: i) adotta il bilancio preventivo generale annuale e i bilanci preventivi annuali dei programmi obbligatori (ad eccezione del programma Mete- osat operativo) nonché le spese e le entrate previste per i successivi tre anni e la previsione dell’organico del personale allegati; ii) approva i superamenti di costi superiori al 10 per cento dell’importo iniziale globale o dell’importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo); iii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio dell’attivo e del passivo dell’Eumetsat, dopo aver preso visione del rap- porto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilità in ordine all’esecuzione del bilancio; iv) decide qualsiasi altra misura relativa ai programmi obbligatori che han- no un impatto finanziario sull’Organizzazione; d) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti: i) nomina il Direttore generale per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest’ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore generale interinale; ii) decide i requisiti operativi dei programmi di satelliti obbligatori nonché i prodotti e servizi; iii) decide sulla compatibilita di un programma facoltativo progettato; con gli obiettivi dell’Eumetsat e sulla conformità di detto programma alla Convenzione dell’Eumetsat e al regolamento adottato dal Consiglio per la sua applicazione;
iv) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un’organizza- zione internazionale governativa o non governativa, o con un’organiz- zazione nazionale di uno Stato membro;
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v) adotta le raccomandazioni agli Stati membri, concernenti gli emenda- menti da apportare alla presente Convenzione; vi) adotta il suo Regolamento interno; vii) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato; e) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti: i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore; ii) decide l’istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne defini- sce il mandato; iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto di disposizioni esplici- te nella presente Convenzione. 3. In merito ai programmi facoltativi si applicano le seguenti regole specifiche: a) la dichiarazione di programma è adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti interessati; b) gli Stati partecipanti a un programma facoltativo decidono tutte le misure relative all’esecuzione di un programma facoltativo a maggioranza di un ter- zo degli Stati membri presenti e votanti, che rappresenta almeno i due terzi dell’ammontare totale dei contributi. Il coefficiente di uno Stato partecipante ammonta a al massimo al 30 per cento anche quando la quota di contribuzione finanziaria di detto Stato è più elevata; c) un emendamento alla dichiarazione di programma o una decisione relativa alla partecipazione a un programma facoltativo di un nuovo Stato membro necessita dell’unanimità di tutti gli Stati partecipanti.
4. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato mem-
bro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l’ammontare dei suoi contributi fissati per l’esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggio- ranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il man- cato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volon- tà. Per determinare l’unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili per analogia ai programmi facoltativi. L’espressione «Stati membri presenti e votanti» indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti. 5. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perché le decisioni del Consiglio siano valide. Questa disposizione è applicabile per analogia ai programmi facoltativi. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti possono essere prese con un voto per corri- spondenza nell’intervallo delle sessioni del Consiglio.»
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Art. 6 L’articolo 6 della Convenzione è emendato come segue: – l’espressione «Direttore» è sostituita da «Direttore generale» nel titolo dell’articolo e nei paragrafi 1, 2 e 3; – nel paragrafo 2 è introdotta una nuova lettera d). Le lettere d)–i) sono rinu- merate di conseguenza da e) a j). La lettera g) è emendata e menziona «bilancio» al plurale».
«Art. 6 Direttore generale ...
1. Il Direttore generale ...
2. Il Direttore generale ...
d) di eseguire le decisioni adottate dal Consiglio in materia di finanziamento dell’Eumetsat; h) di preparare i bilanci preventivi dell’Eumetsat ed eseguirne le disposizioni ... all’esecuzione delle disposizioni dei bilanci preventivi ...
3. Il Direttore generale ...»
Art. 7 L’articolo 7 della Convenzione è emendato come segue: – nel paragrafo 1 «comma» e «paragrafo» sono sostituiti rispettivamente da «paragrafo» e «articolo»; – nel paragrafo 4 il riferimento all’articolo 5.2 (b) è sostituito da un riferimen- to all’articolo 5.2 (e); il termine «Direttore» è sostituito con «Direttore gene- rale» nei paragrafi 4 e 5.
Art. 8 È introdotto un nuovo articolo 8. Tutti gli articoli seguenti sono quindi rimunerati di conseguenza.
«Art. 8 Proprietà e distribuzione di dati sui satelliti 1. Tutti i dati ricavati dai satelliti o da strumenti dell’Eumetsat sono proprietà mon- diale esclusiva dell’Eumetsat. 2. L’Eumetsat mette serie di dati predefiniti dal Consiglio a disposizione dei servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell’Organizzazione meteorologica mondiale. 3. La politica di distribuzione dell’Eumetsat in materia di dati sui satelliti è adottata conformemente alle disposizioni fissate nell’articolo 5.2 (b) per i programmi facolta- tivi e 5.3 (b) per i programmi facoltativi. L’Eumetsat, per il tramite del Segretariato,
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e i Servizi meteorologici degli Stati membri sono responsabili dell’attuazione di detta politica.
Art. 9 L’articolo 8 della Convenzione diventa l’articolo 9 ed è emendato come segue: – nel paragrafo 2 è stralciato il riferimento all’allegato I della presente Convenzione. Di conseguenza il paragrafo 2 termina dopo «dei servizi da fornire».
Art. 10 L’articolo 9 della Convenzione diventa l’articolo 10 ed è emendato come segue: – i paragrafi 1, 3 e 4 sono abrogati; – il paragrafo 2 diventa il paragrafo 1; – sono introdotti nuovi paragrafi 2–7; – i paragrafi 5 e 6 diventano i paragrafi 8 e 9. «2. Ogni Stato membro versa all’Eumetsat un contributo annuo nel quadro del bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi (ad eccezione del program- ma Meteosat operativo) in base alla media del prodotto nazionale lordo (PNL) di ciascuno Stato membro, relativa agli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Le statistiche sono aggiornate ogni tre anni. Ogni Stato membro dell’Eumetsat versa un contributo annuo nel quadro del pro- gramma Meteosat operativo in base alla tabella dell’Allegato II.
3. Gli Stati membri devono versare per i programmi facoltativi (ad eccezione del
programma Meteosat operativo) contributi fino a una quota massima del 110 per cento qualora il Consiglio deliberi in tal senso giusta l’articolo 5.2 e) ii).
4. Per i programmi facoltativi ogni Stato membro partecipante versa all’Eumetsat
un contributo annuo in base alla tabella fissata per ciascun programma. 5. Qualora un programma facoltativo non sia totalmente coperto entro un anno dalla sua entrata in vigore giusta l’articolo 3.2, i partecipanti sono tenuti ad accettare una nuova tabella dei contributi nella quale il deficit è distribuito proporzionalmente, per quanto essi non convengano altrimenti all’unanimità. 6. Tutti i contributi sono versati in unità di conto europee (UCE), definita dal rego- lamento finanziario delle Comunità europee. I contributi al programma Meteosat operativo possono anche essere versati in valute convertibili.
7. Le modalità di versamento dei contributi e il metodo d’aggiornamento delle
statistiche che servono da base al calcolo del PNL sono fissati nel regolamento finanziario.»
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Art. 11 L’articolo 10 della Convenzione diventa l’articolo 11 ed è emendato come segue: – il titolo è sostituito da «bilanci preventivi»; – il paragrafo 1 è sostituito da «i bilanci preventivi sono stabiliti in UCE.»; – nel paragrafo 3 l’espressione «bilancio preventivo annuo» e «bilancio pre- ventivo» sono sostituiti da «bilanci preventivi»; – il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue: «4. Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 5.2 (b) e 5.2 (c), i bilanci pre- ventivi del programma Meteosat operativo, il bilancio preventivo generale e i bilanci preventivi dei programmi facoltativi per ogni esercizio finanziario nonché, even- tualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. Gli Stati membri partecipanti a programmi facoltativi adottano i bilanci preventivi concernenti questi programmi conformemente all’articolo 5.3 (b).» – Nel paragrafo 5 è stralciato il riferimento al Consiglio e il termine «bilancio preventivo» è sostituito da «bilanci preventivi». L’inizio del paragrafo diventa dunque il seguente: «L’approvazione dei bilanci preventivi comporta ...». Anche nella lettera a) il termine «bilancio preventivo» è sostituito da «bilanci preventivi» e alla lettera b) «Direttore» è sostituito da «Direttore generale». – Nel paragrafo 6 è stralciato il riferimento al Consiglio e «Direttore» è sosti- tuito da «Direttore generale». L’inizio del paragrafo diventa dunque il seguente: «Se il bilancio preventivo non è ancora stato approvato all’inizio di un esercizio finanziario dal Consiglio, il Direttore generale può ... dei cre- diti stanziati nel preventivo corrispondente ...» – Il paragrafo 7 è sostituito come segue: «7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alle tabelle dei contributi convenute per ogni programma, le somme necessarie ad assicu- rare l’applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.»
Art. 12 L’articolo 11 della Convenzione diventa l’articolo 12 ed è emendato come segue: – nel paragrafo 1, i termini «bilancio preventivo» sono sostituiti da «bilanci preventivi»; – nel paragrafo 2, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale».
Art. 13 L’articolo 12 della Convenzione diventa l’articolo 13.
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Art. 14 L’articolo 13 della Convenzione diventa l’articolo 14 ed ha il seguente tenore:
«Art. 14 Inadempienza degli obblighi
1. Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione cessa d’essere membro dell’Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all’articolo 5.2 (b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto a una data stabilita dal Consiglio. 2. Qualora uno Stato membro sia escluso dalla Convenzione, le tabelle dei contribu- ti al bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi sono adattati conforme- mente all’articolo 10.2. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono sugli adattamenti alle tabelle dei contributi in seguito all’esclusione di detto Stato da un programma facoltativo, conformemente alle disposizioni adottate nella dichiarazione di programma.»
Art. 15 L’articolo 14 della Convenzione diventa l’articolo 15.
Art. 16 L’articolo 15 della Convenzione diventa l’articolo 16 ed è emendato come segue: – nel paragrafo 3, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale»; – sono introdotti due nuovi paragrafi 5 e 6: «5. L’adesione alla Convenzione dell’Eumetsat implica almeno una partecipazione al bilancio preventivo generale e a tutti i programmi facoltativi. La partecipazione a un programma facoltativo necessita di una decisione degli Stati partecipanti conformemente all’articolo 5.3 (c). Qualsiasi Stato che diventa parte della Conven- zione effettua un versamento speciale nel quadro degli investimenti già realizzati per i programmi facoltativi e facoltativi cui detto Stato partecipa. L’ammontare del versamento è fissato conformemente all’articolo 5.2 (a) i) per i programmi facoltativi e all’articolo 5.3 (c) per i programmi facoltativi. 6. Qualora uno Stato membro aderisca alla Convenzione, le tabelle dei contributi al bilancio preventivo generale a ai programmi facoltativi sono adattate dal Consiglio. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono in merito a qualsiasi adattamento alle tabelle dei contributi in seguito all’adesione di detto Stato a un programma facoltativo.»
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Art. 17 L’articolo 16 della Convenzione diventa l’articolo 17 ed è emendato come segue: – nel paragrafo 1 l’articolo non è più fatto riferimento all’articolo 15.2 bensì all’articolo 16.2. – il paragrafo 5 è stralciato.
Art. 18 L’articolo 17 della Convenzione diventa l’articolo 18 ed è emendato come segue: – nel paragrafo 1, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale»; inoltre non è più fatto riferimento all’articolo 5.2 (c) bensì all’articolo 5.2 (d) v); – l’inizio del paragrafo 3 è stralciato. Detto paragrafo inizia ora nel seguente modo: «Il Consiglio può, deliberando conformemente all’articolo 5.2 (a), ... »
Art. 19 L’articolo 18 della Convenzione diventa l’articolo 19 ed ha il tenore seguente:
«Art. 19 Denunzia 1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione; la denunzia pone fine alla partecipazione di detto Stato al bilancio preventivo generale nonché ai programmi facoltativi e facoltativi. Per il bilancio preventivo generale, la denunzia ha effetto alla fine del periodo quinquennale per il quale è stato approvato il limite massimo finanziario. Per i programmi facoltativi o facoltativi, la denunzia ha effetto alla fine dei pro- grammi ai quali lo Stato interessato ha partecipato. 2. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia è entrata in vigore, riguardo ai diversi programmi cui ha partecipato. 3. Se uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione, la tabella dei con- tributi è adattata al bilancio preventivo generale, conformemente all’articolo 10.2, per il periodo quinquennale seguente a quello durante il quale detto Stato ha denun- ziato la Convenzione.»
Art. 20 L’articolo 19 della Convenzione diventa l’articolo 20 ed è emendato come segue: – il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Salvo decisione contraria del Consiglio, l’Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denunzia della presente Convenzione da parte di uno o più Stati membri conforme- mente all’articolo 19.1, o in seguito all’esclusione di uno Stato membro conforme- mente all’articolo 14.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri al bilancio
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preventivo generale e ai programmi facoltativi risultino aumentati di più di un quinto. La decisione di sciogliere l’Eumetsat è presa dal Consiglio conformemente all’articolo 5.2 (a), fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione o ne è stato escluso, non partecipa alla relativa vota- zione.»
Art. 21 L’articolo 20 della Convenzione diventa l’articolo 21 ed è emendato come segue: – nella lettera e) il riferimento all’articolo 16 è sostituito da un riferimento all’articolo 17.
Art. 22 L’articolo 21 della Convenzione diventa l’articolo 22 ed è sostituito dal seguente testo:
«Art. 22 Registrazione All’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché di qualsiasi suo emendamento, il depositario fa registrare le stesse presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.»
Art. 23 1. La Convenzione e il presente Protocollo costituiscono un unico strumento deno- minato «Convenzione relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)». 2. Gli Allegati I e II della Convenzione, compresa la descrizione del sistema e le disposizioni finanziarie relative al programma Meteosat operativo (MOP) rimango- no in vigore fino allo scadere del programma alla fine del 1995. In futuro non saranno elaborati ulteriori Allegati alla Convenzione.
3. L’emendamento entra in vigore conformemente all’articolo 17.2 della Conven-
zione dell’Eumetsat.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione del Protocollo il 29 gennaio 2004 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A)
Austria 29 dicembre 1993 19 novembre 2000 Belgio 10 giugno 1994 19 novembre 2000 Danimarca 29 giugno 1992 19 novembre 2000 Finlandia 22 ottobre 1992 19 novembre 2000 Francia 6 gennaio 1995 19 novembre 2000 Germania 7 ottobre 1994 19 novembre 2000 Grecia 20 octobre 2000 19 novembre 2000 Irlanda 4 dicembre 1996 19 novembre 2000 Italia 27 giugno 2000 19 novembre 2000 Lussemburgo 9 luglio 2002 A 9 luglio 2002 Norvegia 11 settembre 1998 19 novembre 2000 Paesi Bassi 15 gennaio 1992 19 novembre 2000 Portogallol 7 febbraio 1996 19 novembre 2000 Regno Unito 2 febbraio 1993 19 novembre 2000 Territori sotto sovranità territoriale del Regno Unito situati nella regione in cui la convenzione è applicabile 2 febbraio 1993 19 novembre 2000 Spagna 4 maggio 1993 19 novembre 2000 Svezia* 15 novembre 1993 19 novembre 2000 Svizzera 31 agosto 1995 19 novembre 2000 Turchia 5 gennaio 1999 19 novembre 2000 * I testi delle riserve e delle dichiarazioni possono essere consultati presso la Sezione trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna, DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch
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