AS 2004 1433
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane
Modifica del 5 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 dicembre 19761 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1 1 La Confederazione rimborsa alla Cooperativa svizzera di fideiussione e alle coope- rative regionali di fideiussione le spese amministrative derivanti dalla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse, in quanto non siano a carico delle aziende beneficiarie.
Art. 17 cpv. 1 1 La Cooperativa di fideiussione presenta al Seco per la fine di ogni anno un conto consuntivo delle sue spese amministrative e di quelle delle cooperative regionali di fideiussione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 901.21
2004-0106 1433
Concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse RU 2004 nelle regioni montane Ordinanza