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AS 2004 1569

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 18 febbraio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE)2 o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell’AELS.

Art. 3 cpv. 2 2 Le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Con- venzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini della CE e dell’AELS il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere e–g OLS.

Art. 4 cpv. 4 4 I cittadini della CE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS.

1 RS 142.203 2 Stati membri al momento della firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999).

2003-2050 1569

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2004

Art. 9 cpv. 1 1 Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 2 e 3 LDDS, negli articoli 1 e 2 ODDS3, nell’articolo 6 della legge federale dell’8 ottobre 19994 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché nell’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 20035 sui lavoratori distaccati in Sviz- zera (ODist).

Art. 12 cpv. 3 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della CE e dell’AELS che svol- gono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche quando cam- biano posto o professione.

Art. 13 Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE6 o l’AELS non necessitano di un per- messo per dimoranti temporanei per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso per dimo- ranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.

Art. 14 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini della CE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permes- so per dimoranti temporanei CE/AELS per la fornitura di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

Art. 15

2 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell’ODDS7 e

Art. 21, 27 e 38 cpv. 1 Abrogati

3 RS 142.201 4 RS 823.20 5 RS 823.201 6 Stati membri al momento della firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999). 7 RS 142.201 8 RS 823.21

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2004

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19499 della legge federale concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 2 cpv. 6 6 Gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notifica- zione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività ha durato più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della risto- razione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa. Dietro richiesta dello straniero, l’autorità è tenuta a confermare l’avvenuta notifica.

2. Ordinanza del 14 gennaio 199810 concernente l’entrata e la notificazione

degli stranieri (OEnS) Art. 4 cpv. 1 lett. f

1 Non necessitano di un visto:

f. i titolari di un passaporto valevole del loro Paese e di un’autorizzazione di soggiorno durevole di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavo- ratori distaccati, possono appellarsi alle disposizioni dell’Accordo sulla libe- ra circolazione delle persone o della Convenzione AELS11; l’autorizzazione di soggiorno dev’essere dimostrata mediante un documento (titolo di sog- giorno) valevole, munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

Art. 11 cpv. 1 lett. i 1 La rappresentanza all’estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggior- no che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi: i. attività lucrativa senza assunzione d’impiego, purché non sia esercitata per oltre otto giorni per anno civile. Sono eccettuate le attività nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio nonché del servi- zio di sorveglianza e di sicurezza;

9 RS 142.201 10 RS 142.211 11 Articolo 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli articoli 17 e 21 dell’Allegato I all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché articolo 5 dell’Allegato K della Convenzione AELS in combinato disposto con gli articoli 16 e 20 dell’Allegato K – Appendice 1 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2004

3. Ordinanza del 23 novembre 199412 sul Registro centrale degli stranieri

(Ordinanza RCS) Art. 2 cpv. 1 lett. e

1 Il RCS permette di:

e. controllare la procedura di notifica giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 200313 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) nonché giusta l’articolo 2 capoverso 6 dell’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194914 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS).

Art. 4 cpv. 1 lett. o

1 I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:

o. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge federale dell’8 ottobre 199915 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri la- voratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora.

Art. 7 cpv. 2 lett. h 2 Per altri compiti, l’Ufficio federale comunica dati personali mediante procedura di richiamo: h. alle Commissioni tripartite previste all’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge federale dell’8 ottobre 199916 sui lavoratori distaccati in Svizzera per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200317 sui lavoratori distaccati in Svizzera.

4. Ordinanza del 20 maggio 198718 sulle tasse LDDS

Art. 12 cpv. 1 lett. o

1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:

Fr.

o. per la conferma della notifica dei lavoratori dipendenti e indipen- denti 25

12 RS 142.215 13 RS 823.201 14 RS 142.201 15 RS 823.20 16 RS 823.20 17 RS 823.201 18 RS 142.241

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2004

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2004.

18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2004

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