AS 2004 1597
Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
Ordinanza relativa alla legge che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (OLCAP)
Modifica del 12 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19811 relativa alla legge che promuove la costruzione e l’accesso alla loro proprietà è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 4bis 4bis Prima della scadenza di 30 anni, la Confederazione può condonare del tutto o in parte, nei seguenti casi, le anticipazioni e gli interessi dovuti: a. se, a causa delle condizioni di mercato, il beneficiario dell’aiuto federale non è presumibilmente in grado di adempiere i suoi impegni finanziari entro
30 anni e se, nell’insieme, una rinuncia è vantaggiosa dal profilo finanziario
per la Confederazione. Occorre in particolare tenere conto:
1. della pigione rispetto al piano delle pigioni,
2. della rimanente durata del mutuo quale riduzione di base,
3. dell’indice di abitazioni vuote del Comune in cui si trova l’immobile,
4. della necessità di rinnovi,
5. della pigione di riferimento,
6. di eventuali rinunce dei partner di finanziamento nel quadro di accordi
per il risanamento; b. nel quadro di una realizzazione forzata, sempre che altri creditori interessati adottino misure volte a ridurre la perdita.
Art. 27 cpv. 2
2 Di regola, la riduzione suppletiva I è accordata durante 15 anni dall’inizio
dell’aiuto federale. La durata del versamento della riduzione suppletiva I può essere prorogata di sei anni al massimo.
1 RS 843.1
2003-2783 1597
Legge che promuove la costruzione e l’accesso alla loro proprieta RU 2004
Art. 28 cpv. 3bis, 3ter e 5 3bis Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di reddito determi- nante è aumentato del 10 per cento. 3ter Il reddito imponibile delle persone in formazione che vivono nella stessa econo- mia domestica non è computato fino all’età di 25 anni. 5 Se il reddito imponibile secondo l’imposta federale diretta supera il limite fissato nei capoversi 1, 3 e 3bis, le riduzioni suppletive possono essere accordate in base alle prescrizioni del Cantone o del Comune, se questi forniscono contributi equivalenti.
Art. 29 cpv. 2bis e 5 2bis Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di sostanza determi- nante è aumentato del 10 per cento. 5 Se la sostanza supera l’importo fissato nei capoversi 1, 2 e 2bis, le riduzioni supple- tive possono essere accordate in base alle prescrizioni del Cantone o del Comune, se questi forniscono contributi equivalenti.
Art. 33 Applicazione alle comunità di inquilini Le comunità di inquilini di almeno tre persone formate da anziani, invalidi, bisogno- si di cure, personale curante o persone in formazione, ricevono la riduzione supple- tiva se in media il reddito e la sostanza degli inquilini non supera i limiti fissati negli articoli 28 capoversi 1, 3 e 3bis nonché 29 capoversi 1, 2 e 2bis.
Art. 43b Condono delle anticipazioni e degli interessi La Confederazione può condonare del tutto o in parte le anticipazioni e gli interessi dovuti. L’articolo 21 capoverso 4bis si applica per analogia.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
12 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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