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AS 2004 1657

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 1 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa le spese dal giorno del deposito della domanda: a. fino al massimo al giorno in cui l’allontanamento deve essere eseguito; o b. fino al massimo al giorno in cui tali persone hanno diritto a un permesso di dimora, segnatamente in caso di matrimonio; o c. fino a dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito e di allontanamento per le persone giusta l’articolo 44a della legge, le quali sono state assegnate a un Cantone.

Art. 30 cpv. 2 2 La Confederazione partecipa a tali spese versando annualmente una somma forfet- taria. Tale somma è calcolata in base alla formula G x P, ove s’intende: P = somma forfettaria unica per persona; G = nuovo numero di persone attribuite ai Cantoni conformemente all’AUPER;

II

Disposizioni transitorie della modifica del 24 marzo 2004 La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32–34 e di una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 44 della legge, passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza, fino al massimo alla

1 RS 142.312

2003-1898 1657

Ordinanza 2 sull’asilo RU 2004

scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d’aiuto sociale nel quadro del sostegno all’esecuzione ai sensi dell’articolo 22a LDDS, versa loro le somme forfettarie secondo l’artico- lo 88 capoverso 1 lettera a della legge per nove mesi al massimo dall’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Questo a condizione che i Cantoni abbiano inoltrato la domanda di sostegno all’esecuzione, compresa l’assunzione delle spese, entro la fine del mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz