AS 2004 2119
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare
Modifica del 16 aprile 2004
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 19861 sugli strumenti per pesare è modificata come segue:
Art. 2 Unità Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni poste sugli strumenti per pesare: grammo (g) chilogrammo (kg) tonnellata (t)
Art. 4 lett. b e d–i abrogate
Art. 5 cpv. 1 e 3
1 Abrogato
3 Gli strumenti per pesare a nastro della classe2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali da costruzione e immondizie. L’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio) può accordare eccezioni, in particolare nel commercio dei beni a buon mercato.
Art. 6 Abrogato
Art. 7 cpv. 1, 1bis e 6 1 Fatte salve le prescrizioni degli articoli 11–13 dell’ordinanza sulle verificazioni, gli strumenti per pesare a nastro devono subire un’ammissione di modello da parte dell’Ufficio per potere essere presentati alla verificazione. 1bis Abrogato
1 RS 941.221.1
2003-1756 2119
Strumenti per pesare. O del DFGP RU 2004
6 Il marchio d’ammissione e il numero d’ordine devono essere apposti sugli stru-
menti per pesare.
Art. 8 Abrogato
Art. 10 Limiti di tolleranza al momento dei controlli (limiti di tolleranza in servizio) Per i controlli al di fuori delle verificazioni iniziali o successive viene applicato il doppio dei limiti di tolleranza fissati all’articolo 9 capoverso 1.
Art. 11 cpv. 1 1 Le verificazioni successive degli strumenti per pesare a nastro devono avere luogo ogni due anni a condizione che non venga fissato un altro termine nel certificato di ammissione.
Art. 12 cpv. 1, 2 e 4 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
16 aprile 2004 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher
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