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Procedura penale militare

Procedura penale militare (PPM)

Modifica del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 20031, decreta:

I La procedura penale militare del 23 marzo 19792 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3 3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente: a. sulle carcerazioni preventive e di sicurezza; b. sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle teleco- municazioni; c. su misure tese alla protezione dei partecipanti al procedimento.

Art. 75 lett. a e c Possono rifiutare di testimoniare: a. i parenti e gli affini in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cogna- te, il coniuge e l’ex coniuge, il partner convivente, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre e il fidanzato o la fidanzata della persona imputata o indiziata; i rapporti di parentela derivanti da adozione sono equiparati ai rapporti di parentela naturali; c. le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un con- giunto menzionato nella lettera a al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l’onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell’anonimato conformemente agli arti- coli 98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di esse- re identificate.

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Art. 84a Vittima La protezione e i diritti della vittima sono disciplinati dagli articoli 5–7, 8 capo- verso 2, 10 e 10a–10d della legge federale del 4 ottobre 19913 concernente l’aiuto alle vittime di reati.

Titolo prima dell’art. 98a Sezione 14a: Protezione dei partecipanti al procedimento

Art. 98a Principio Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un tra- duttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettera a, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.

Art. 98b Garanzia della tutela dell’anonimato

1. Condizioni

La tutela dell’anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno può essere garantita d’ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni: a. se sono oggetto del procedimento reati punibili con più di cinque anni di reclusione; e b. se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettera a a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio ai beni giuridici penalmente protetti.

Art. 98c 2. Procedura 1 La garanzia della tutela dell’anonimato è concessa dal giudice istruttore o dal pre- sidente del tribunale. Essa dev’essere approvata dal presidente del tribunale militare di cassazione. 2 Entro 30 giorni dalla concessione della garanzia dev’essere presentata al presidente del tribunale militare di cassazione una domanda con tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità della garanzia. Il presidente può chiedere informazioni e prove supplementari. 3 Se l’approvazione non viene chiesta entro 30 giorni o viene negata, le deposizioni acquisite sotto l’egida della garanzia della tutela dell’anonimato non possono essere utilizzate nel procedimento; i pertinenti verbali sono tolti dagli atti, sono conservati separatamente sotto chiave sino a quando il procedimento è concluso e passato in giudicato, dopodiché sono distrutti. Un’audizione davanti al tribunale sotto l’egida

3 RS 312.5

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della garanzia della tutela dell’anonimato non è ammessa prima della pertinente approvazione. 4 Se il presidente del tribunale militare di cassazione ha dato la sua approvazione, la garanzia della tutela dell’anonimato vincola in modo irrevocabile tutte le autorità che si occupano del caso. La persona protetta può tuttavia rinunciare alla tutela del- l’anonimato.

Art. 98d 3. Misure 1 Per adempiere la garanzia della tutela dell’anonimato, il giudice istruttore o il presidente del tribunale può: a. svolgere audizioni in assenza delle parti; b. verificare in assenza delle parti le generalità della persona da interrogare; c. svolgere l’audizione senza rivelare il nome della persona interrogata; d. modificare l’aspetto o la voce della persona da interrogare oppure celare quest’ultima alla vista; e. nel corso del dibattimento, in luogo dell’audizione dare lettura delle deposi- zioni rilasciate dinnanzi al giudice istruttore dalla persona da interrogare; f. limitare il diritto di consultare gli atti; g. nel corso del dibattimento, svolgere l’audizione per scritto anziché oral- mente. 2 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale stabilisce quali di queste misure siano appropriate e adeguate, per quali persone valgono e per quale periodo di tempo sono adottate; è consentito limitare i diritti della difesa solo nella misura in cui risulti necessario alla protezione della persona da interrogare. 3 Il giudice istruttore o il presidente del tribunale che interroga una persona alla quale è stata garantita la tutela dell’anonimato adotta previamente le misure atte a impedire scambi o sostituzioni di persona. 4 Egli può ordinare altre misure di sostegno o di protezione a favore della persona da interrogare sempre che non ne derivi alcuna limitazione dei diritti delle parti.

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II Il Codice penale militare del 13 giugno 19274 è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1bis 5 1bis Le persone di cui all’articolo 26 numero 9 che non hanno la cittadinanza svizzera e commettono all’estero un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108–114) sono giudicate secondo il presente codice se: a. si trovano in Svizzera; b. hanno uno stretto legame con la Svizzera; e c. non possono essere estradate all’estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 8 aprile 2004.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2004.

24 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 321.0 5 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare, del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438), il presente art. 9 cpv. 1bis sarà integrato in forma inaltera- ta nel CPM come nuovo art. 10 cpv. 1bis. 6 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare, del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438), l’attuale art. 2 CPM diventerà art. 3. 7 FF 2003 7137

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