AS 2004 2781
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM)
Modifica del 31 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 2 lett. b 2 Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone: b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o pro- cedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri cre- ditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 954.11
2004-0236 2781
Ordinanza sulle borse RU 2004
2782