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AS 2004 2781

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM)

Modifica del 31 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 2 lett. b 2 Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone: b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o pro- cedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri cre- ditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 954.11

2004-0236 2781

Ordinanza sulle borse RU 2004

2782

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