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AS 2004 2797

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Traduzione1

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP)

Conclusa a Stoccolma il 22 maggio 2001 Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 20032 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 luglio 2003 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 maggio 2004

Le Parti alla presente Convenzione, riconoscendo che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono al degrado, sono soggetti a bioaccumulazione e sono trasportati attraverso l’aria, l’acqua e le specie migratorie al di là delle frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici; consapevoli dei rischi sanitari, segnatamente nei Paesi in sviluppo, derivanti dall’esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, in particolare dell’impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future; riconoscendo che gli ecosistemi artici e le comunità indigene sono particolarmente minacciati dalla biocrescita degli inquinanti organici persistenti e che la contamina- zione dei loro alimenti tradizionali è un problema di salute pubblica; consapevoli della necessità di un’azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti; memori della decisione 19/13 C del 7 febbraio 1997 del Consiglio d’amministra- zione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente di promuovere un’azione internazionale volta a proteggere la salute umana e l’ambiente attraverso misure atte a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti; rammentando le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali sull’am- biente, segnatamente la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparas- sitari pericolosi nel commercio internazionale3 e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento4, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11; rammentando altresì le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’am- biente e lo sviluppo e dell’Agenda 21; riconoscendo che il principio precauzionale anima tutte le Parti ed è ancorato nella presente Convenzione;

RS 0.814.03

1 Dal testo originale francese (RO 2004 2797).

2 RU 2004 2795 3 RS 0.916.21 4 RS 0.814.05

2002-1480 2797

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti RU 2004

riconoscendo che la presente Convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente si sostengono reciprocamente; riaffermando che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite5 e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale; tenendo conto della situazione e delle particolari esigenze dei Paesi in sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, e dei Paesi ad economia in transizione, segna- tamente della necessità di potenziare le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, in particolare mediante il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti; tenendo pienamente conto del Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato alle Barbados il 6 maggio 1994; prendendo atto delle capacità rispettive dei Paesi sviluppati e dei Paesi in sviluppo come pure delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, come sancito nel Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; riconoscendo l’importante contributo che possono fornire il settore privato e le orga- nizzazioni non governative ai fini della riduzione e/o dell’eliminazione delle emis- sioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti; sottolineando l’importanza di fare in modo che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico in merito alla pericolosità di tali sostanze; consapevoli della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita; riaffermando il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, in base al quale le autorità nazionali devono impegnarsi al fine di promuovere l’internalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici in applica-

zione del principio «chi inquina paga», tenendo debitamente conto dell’interesse pubblico e senza provocare distorsioni del commercio e degli investimenti interna- zionali; incoraggiando le Parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi; riconoscendo l’importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell’ambiente; decise a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi degli inqui- nanti organici persistenti, hanno convenuto quanto segue:

5 RS 0.120

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Art. 1 Obiettivo Tenendo presente l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiara- zione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) per «Parte» si intende qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integra- zione economica che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Con- venzione e per il quale la medesima sia in vigore; b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende qual- siasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenza nelle materie disci- plinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accet- tare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi; c) per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti che sono presenti alla votazione e esprimono un voto favorevole o contrario.

Art. 3 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione e uso intenzionale

1 Ciascuna Parte:

a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine: i) alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato, ii) all’importazione e all’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2; b) limita la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.

2 Ciascuna Parte adotta misure affinché:

a) le sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B siano impor- tate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure ii) per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B; b) le sostanze chimiche elencate nell’allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure le sostanze chimiche elencate nell’allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle

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eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esi- stenti sull’accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente: i) ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), ii) verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B, oppure iii) verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certifi- cazione deve specificare l’uso previsto della sostanza chimica e conte- nere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a: a) proteggere la salute umana e l’ambiente adottando le misure neces- sarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni, b) rispettare le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1, c) rispettare, se del caso, le disposizioni dell’allegato B parte II para- grafo 2. La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo ade- guato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure diret- tive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certi- ficazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento; c) le sostanze chimiche elencate nell’allegato A, per le quali nessuna Parte be- neficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente co- me stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d); d) ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Stato che non è Parte alla pre- sente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza. 3 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l’uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. 4 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione

dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell’ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell’allegato D paragrafo

1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche indu-

striali in uso. 5 Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.

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6 Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all’allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all’allega- to B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l’esposizione umana e l’emissione nell’ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accet- tabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un’emissione intenzionale nell’ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.

Art. 4 Registro delle deroghe specifiche 1 Con la presente è istituito un registro allo scopo di identificare le Parti che benefi- ciano di deroghe specifiche previste nell’allegato A o all’allegato B. Il registro non indica le Parti che applicano le disposizioni dell’allegato A o dell’allegato B valide per tutte le Parti. Il registro è tenuto dal Segretariato ed è accessibile al pubblico.

2 Il registro comprende:

a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A e nell’allega- to B; b) un elenco delle Parti che beneficiano di una deroga specifica prevista nell’allegato A o nell’allegato B; c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica iscritta. 3 Diventando Parte, ogni Stato può, mediante notifica scritta al Segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche previste nell’allegato A o nell’allegato B. 4 Eccetto che una Parte iscriva nel registro una data anteriore o che sia stata concessa una proroga conformemente al paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte sca- dono cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione in relazione a una particolare sostanza chimica. 5 Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce la procedura di esame delle deroghe iscritte nel registro. 6 Prima dell’esame di una deroga iscritta nel registro, la Parte interessata presenta al Segretariato un rapporto in cui giustifica il bisogno di mantenere l’iscrizione di tale deroga. Il rapporto è distribuito dal Segretariato a tutte le Parti. L’esame di una deroga iscritta è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito all’esame, la Conferenza delle Parti può indirizzare alla Parte interessata le racco- mandazioni che ritiene adeguate. 7 La Conferenza delle Parti può, su richiesta della Parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una determinata deroga per un periodo che può andare fino a cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene debitamente conto della situazione speciale delle Parti che sono Paesi in svi- luppo o ad economia in transizione. 8 In qualsiasi momento, una Parte può, mediante notifica scritta al Segretariato, ritirare dal registro l’iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

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9 Quando non vi sono più Parti iscritte per un particolare tipo di deroga specifica, per tale tipo di deroga non è più possibile nessuna iscrizione.

Art. 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’alle- gato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo: a) elaborazione di un piano d’azione o, se del caso, di un piano d’azione regio- nale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della pre- sente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell’ambito del piano d’attuazione previsto nell’articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell’alle- gato C e di facilitare l’attuazione delle lettere b)–e). Il piano d’azione com- prende i seguenti elementi: i) una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l’elabo- razione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell’allegato C, ii) una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dal- la Parte per gestire tali emissioni, iii) strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii), iv) misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevo- lezza in relazione a dette strategie, v) un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15, vi) un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite; b) promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti; c) promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposi- zione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elen- cate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;

d) promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuo- ve fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a comincia-

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re dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va intro- dotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti; e) promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali: i) per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato, ii) per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elen- cate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d). Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di pre- venzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle di- rettive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti; f) ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C: i) per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a preve- nire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare: ii) per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità

di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura del- l’impianto, iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’opera- tore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi, iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo com- plesso, v) per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combi- nazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;

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vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modi- fica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di: a) entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessa- ta, oppure b) entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento; g) valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.

Art. 6 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a scorte e rifiuti 1 Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’alle- gato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente, ciascuna Parte: a) elabora opportune strategie per identificare: i) le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, ii) i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimi- che elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze; b) identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimi- che elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze sul- la base delle strategie previste nella lettera a); c) gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nel- l’allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell’allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell’allegato B, salvo quelle che possono esse- re esportate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera d); d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti: i) siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispet- toso dell’ambiente, ii) siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell’ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l’opzio- ne preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inqui-

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nanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del para- grafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi, iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da com- portare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti, iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti, e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C; il risanamento di que- sti siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell’ambiente.

2 La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti perico- losi e loro eliminazione, al fine di, in particolare: a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l’assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell’allegato D paragrafo 1; b) determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente di cui sopra; c) adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chi- miche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 d) ii).

Art. 7 Piani d’attuazione

1 Ciascuna Parte:

a) elabora e si impegna ad attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione; b) trasmette il proprio piano d’attuazione alla Conferenza delle Parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi con- fronti; c) esamina e aggiorna, se necessario, il proprio piano d’attuazione periodica- mente, secondo le modalità determinate dalla Conferenza delle Parti. 2 Le Parti collaborano, se del caso, direttamente o attraverso organizzazioni mondia- li, regionali o subregionali e consultano gli organismi nazionali interessati, in parti- colare le associazioni femminili e le organizzazioni che si occupano della salute dei bambini, al fine di facilitare l’elaborazione, l’applicazione e l’aggiornamento dei propri piani d’attuazione. 3 Le Parti si impegnano a utilizzare e, ove necessario, a creare i mezzi per integrare i piani d’attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile, secondo quanto opportuno.

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Art. 8 Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C 1 Una Parte può presentare al Segretariato una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni enun- ciate nell’allegato D. Nell’elaborare una proposta, una Parte può essere assistita da altre Parti e/o dal Segretariato. 2 Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni enunciate nell’al- legato D. Se ritiene che la proposta contiene tali informazioni, il Segretariato la trasmette al Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti. 3 Il Comitato esamina la proposta e applica in modo flessibile e trasparente i criteri di selezione enunciati nell’allegato D, tenendo conto in modo integrato ed equilibra- to di tutte le informazioni fornite.

4 Il Comitato, se decide che:

a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette tramite il Segretariato la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni enunciate nell’allegato E; b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le Parti e gli osservatori, tramite il Segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le Parti e la proposta è respinta.

5 Qualsiasi Parte può presentare nuovamente al Comitato una proposta da questi

respinta conformemente al paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni manifestate dalla Parte in questione e i motivi che giustifi- cano un nuovo esame da parte del Comitato. Se in seguito a questa procedura il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impugnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della ses- sione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base ai criteri di sele- zione dell’allegato D e in considerazione della valutazione del Comitato e di qual- siasi altra informazione fornita da una Parte o da un osservatore, di dare seguito alla proposta. 6 Nei casi in cui il Comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezio- ne o la Conferenza delle Parti abbia deciso di dare seguito alla proposta, il Comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di qualsiasi ulteriore infor- mazione pertinente ricevuta, e prepara un progetto di profilo di rischio conforme- mente all’allegato E. Tramite il Segretariato, trasmette tale progetto a tutte le Parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio. 7 Se, sulla base del profilo di rischio elaborato conformemente all’allegato E, il Comitato decide che: a) la sostanza chimica, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, può provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, che giu- stificano un’azione a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L’assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di dar seguito alla proposta. Tramite il Segretariato, il Comitato invita allora tutte le Parti e gli osserva- tori a fornire informazioni concernenti gli aspetti enunciati nell’allegato F.

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Successivamente, elabora una valutazione della gestione dei rischi, com- prendente un’analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chi- mica, conformemente a detto allegato; b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette tramite il Segretariato il profilo di rischio a tutte le Parti e agli osservatori e respinge la proposta.

8 Per qualsiasi proposta respinta conformemente al paragrafo 7 b), una Parte può

chiedere alla Conferenza delle Parti di esaminare la possibilità di incaricare il Comi- tato di chiedere ulteriori informazioni alla Parte proponente e ad altre Parti durante un periodo non superiore a un anno. Al termine di tale periodo e sulla base delle informazioni ricevute, il Comitato riesamina la proposta conformemente al paragra- fo 6 con un grado di priorità deciso dalla Conferenza delle Parti. Se, in seguito a questa procedura, il Comitato respinge nuovamente la proposta, la Parte può impu- gnare la decisione del Comitato e la Conferenza delle Parti esamina la questione in occasione della sessione successiva. La Conferenza delle Parti può decidere, in base al profilo di rischio stabilito conformemente all’allegato E nonché in considerazione della valutazione del Comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una Parte o osservatore, di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle Parti decide di dare seguito alla proposta, il Comitato elabora la valutazione della gestione dei rischi. 9 In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7 a) o al paragrafo 8, il Comitato raccomanda alla Conferenza delle Parti se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La Conferenza delle Parti decide in modo precauzionale, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del Comitato, comprese eventuali incertezze scienti- fiche, se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specifi- cando le misure di controllo corrispondenti.

Art. 9 Scambio di informazioni

1 Ciascuna Parte facilita o intraprende lo scambio di informazioni concernenti:

a) la riduzione o l’eliminazione della produzione, dell’uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti; b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese informazioni sui loro rischi e sui loro costi economici e sociali. 2 Le Parti scambiano le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il Segretariato. 3 Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale per lo scambio di tali informa- zioni.

4 Il Segretariato funge da centro di raccolta e scambio delle informazioni sugli

inquinanti organici persistenti, comprese quelle fornite dalle Parti, da organizzazioni intergovernative e non governative.

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5 Ai fini della presente Convenzione, non sono considerate riservate le informazioni sulla salute e la sicurezza per l’uomo e l’ambiente. Le Parti che scambiano altre informazioni in virtù della presente Convenzione provvedono a tutelare le informa- zioni riservate, secondo quanto mutualmente convenuto.

Art. 10 Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1 Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

a) la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti; b) la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inqui- nanti organici persistenti, tenendo conto dell’articolo 9 paragrafo 5; c) l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizza- zione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative; d) la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti orga- nici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull’ambiente, nonché all’elabo- razione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all’attuazione della presente Convenzione; e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente; f) l’elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale; g) l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale. 2 Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate. 3 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utiliz- zatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale. 4 Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alterna- tive, le Parti possono utilizzare schede tecniche di sicurezza e rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d’informazione a livello nazionale e regionale. 5 Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C emesse o smaltite.

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Art. 11 Ricerca-sviluppo e monitoraggio 1 Le Parti, nella misura delle loro possibilità, incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, opportune attività di ricerca-sviluppo, monitorag- gio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti e, se del caso, le loro alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, e segnatamente: a) le fonti e le emissioni nell’ambiente; b) la presenza, i livelli e le tendenze negli esseri umani e nell’ambiente; c) la propagazione, il comportamento e la trasformazione nell’ambiente; d) gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente; e) l’impatto culturale e socioeconomico; f) la riduzione e/o l’eliminazione delle emissioni; g) metodologie armonizzate per gli inventari delle fonti di produzione e tecni- che analitiche di misurazione delle emissioni. 2 Nell’intraprendere le attività conformemente al paragrafo 1, le Parti, nella misura delle loro possibilità: a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove necessario, programmi, reti e organizzazioni internazionali, volti a definire, svolgere, valutare e finanziare la ricerca, la raccolta di dati e il monitoraggio, tenendo conto del bisogno di ridurre al minimo i doppioni; b) sostengono le attività nazionali e internazionali volte a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, in particolare nei Paesi in sviluppo e nei Paesi ad economia in transizione, e a promuovere l’accesso ai dati e alle analisi e il loro scambio; c) tengono conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei Paesi in sviluppo e ad economia in transizione, in particolare in termini di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle atti- vità di cui alle lettere a) e b); d) intraprendono attività di ricerca volte ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla salute riproduttiva; e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle loro attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio menzionate nel presen- te paragrafo; f) incoraggiano e/o intraprendono la cooperazione in materia di archiviazione e gestione delle informazioni prodotte dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Art. 12 Assistenza tecnica 1 Le Parti riconoscono che la fornitura di un’assistenza tecnica tempestiva e adegua- ta in risposta alle richieste delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione è essenziale per attuare con successo la presente Convenzione.

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2 Le Parti cooperano per fornire un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibi- lità di adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. 3 A tal proposito, l’assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforzamen- to delle capacità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Confe- renza delle Parti. 4 Le Parti adottano, ove necessario, disposizioni al fine di fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia verso le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell’attuazione della presente Convenzione. Tali disposizioni comprendono la creazione di centri regionali e subregionali per il raf- forzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, al fine di aiutare le Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti. 5 Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere deci- sioni relative all’assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Art. 13 Risorse e meccanismi finanziari 1 Ogni Parte s’impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finan- ziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l’obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali. 2 Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supple- mentari per consentire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transi- zione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall’at- tuazione delle misure necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto nel paragrafo 6. Altre Parti possono anch’esse, su base volon- taria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L’attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell’importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti. 3 Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali. 4 La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi

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della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all’assistenza tecni- ca e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l’eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l’ambiente. 5 Nell’ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono piena- mente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo. 6 Con la presente è istituito un meccanismo per l’assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Con- venzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l’autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsa- bile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un’assistenza finanziaria e tecnica multila- terale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transi- zione, come indicato nel paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

7 Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in

occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all’ente o agli enti partecipanti al mec- canismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare: a) la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monito- raggio e la valutazione regolari di tale impiego; b) la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell’ente o degli enti, di rapporti regolari sull’adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle atti- vità legate all’attuazione della presente Convenzione; c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento; d) le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l’importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l’attuazione della presente Convenzione, tenendo presente che l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizio- ni a cui detto importo è esaminato periodicamente; e) le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamen- to disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8 La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda

riunione e in seguito a intervalli regolari, l’efficacia del meccanismo istituito ai sensi

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del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l’efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l’efficacia del mecca- nismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigen- ze delle Parti.

Art. 14 Disposizioni finanziarie provvisorie A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all’articolo 13, il prin- cipale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all’arti- colo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l’ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.

Art. 15 Rapporti 1 Ciascuna Parte riferisce alla Conferenza delle Parti in merito alle misure che ha preso per attuare le disposizioni della presente Convenzione e all’efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.

2 Ciascuna Parte fornisce al Segretariato:

a) dati statistici sulle quantità totali di produzione, importazione ed esporta- zione di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A e nell’al- legato B o una stima realistica di tali dati; b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ognuna di queste sostanze e degli Stati verso cui ha esportato ognuna di queste sostanze. 3 Queste informazioni sono trasmesse a intervalli periodici e nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in occasione della sua prima riunione.

Art. 16 Valutazione dell’efficacia 1 Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l’efficacia della presente Convenzione. 2 Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C

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come pure sul loro trasporto nell’ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni: a) dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportu- no, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esi- stenti e promuovendo l’armonizzazione dei metodi; b) possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio; c) includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissa- ti dalla Conferenza delle Parti. 3 La valutazione descritta nel paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi: a) rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al para- grafo 2; b) rapporti nazionali presentati conformemente all’articolo 15; c) informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell’articolo 17.

Art. 17 Violazioni La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali al fine di determinare i casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché le sanzioni da adottare nei confronti delle Parti inadempienti.

Art. 18 Composizione delle controversie 1 Le Parti dirimono ogni controversia sorta tra di loro riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Nel ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o nell’aderirvi, o in ogni momento successivo, una Parte che non è un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, in uno strumento scritto inoltrato al deposi- tario, che, per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, essa riconosce in quanto obbligatori nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo uno dei seguenti due mezzi di composizione delle contro- versie, oppure entrambi: a) l’arbitrato, in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà non appena possibile in un allegato; b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

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3 Una Parte che è un’organizzazione regionale di integrazione economica può for-

mulare una dichiarazione analoga per quanto concerne l’arbitrato, in conformità con le procedure di cui al paragrafo 2 a).

4 Una dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3

rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca della stessa. 5 Lo scadere di una dichiarazione, la notifica di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso davanti a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo. 6 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura in applica- zione del paragrafo 2 e se non hanno potuto risolvere la controversia allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, la controversia è sottoposta a una commissione di conciliazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. La commissione di conciliazione presenta un rapporto corredato di raccomandazioni. Ulteriori procedure concernenti la commissione di conciliazione figureranno in un allegato, che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi in occasione della sua seconda riunione.

Art. 19 Conferenza delle Parti

1 Con la presente è istituita una Conferenza delle Parti.

2 La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al più tardi un anno dopo l’en- trata in vigore della presente Convenzione. In seguito, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si terranno a intervalli regolari determinati dalla Conferenza stessa. 3 La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti. 4 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce e adotta all’unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e ai suoi eventuali organi sussidiari, nonché le disposizioni finan- ziarie che disciplinano l’attività del Segretariato. 5 La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l’attuazione della presente Convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono conferite dalla Conven- zione e, a tal fine: a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi sussi- diari che reputa necessari per l’attuazione della Convenzione; b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli orga- nismi intergovernativi e non governativi competenti;

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c) esamina periodicamente tutte le informazioni comunicate alle Parti con- formemente all’articolo 15, valutando anche l’efficacia dell’articolo 3 para- grafo 2 b) iii); d) esamina e adotta ogni altra misura che ritenga necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. 6 In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti istituisce un orga- no sussidiario denominato Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, incaricato di svolgere le funzioni a esso conferite dalla presente Convenzione. In particolare: a) i membri del Comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle Parti. Il Comitato è composto di esperti nel- la valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle Parti. La nomina dei membri del Comitato è basata su un’equa distribuzione geografica; b) la Conferenza delle Parti delibera sul mandato, sull’organizzazione e sul funzionamento del Comitato; c) il Comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni all’una- nimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’unanimità non possa essere raggiunta in seno al Comitato, la raccomandazione sarà adottata a maggio- ranza di due terzi dei membri presenti e votanti. 7 In occasione della sua terza riunione, la Conferenza delle Parti valuta la necessità di mantenere la procedura prevista dall’articolo 3 paragrafo 2 b), esaminandone anche l’efficacia.

8 L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia

Internazionale per l’Energia Atomica nonché qualsiasi Stato che non è Parte alla presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie disciplinate dalla Convenzione, che abbia comunicato al Segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato a una riunione della Conferenza delle Parti in veste di osserva- tore, può essere ammesso ad assistervi, a condizione che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 20 Segretariato

1 Con la presente è istituito un Segretariato.

2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi sussi- diari e fornire loro i servizi richiesti; b) agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in svi- luppo o ad economia in transizione, ai fini dell’attuazione della presente Convenzione;

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c) assicurare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti; d) preparare e mettere a disposizione delle Parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute in applicazione dell’articolo 15 e su altre informazioni disponibili; e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all’efficace adempimento del- le proprie funzioni; f) svolgere le altre funzioni conferitegli dalla presente Convenzione nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti. 3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato a una o più altre organizzazioni internazionali.

Art. 21 Emendamenti alla Convenzione

1 Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2 Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in occasione di una

riunione della Conferenza delle Parti. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il Segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al depositario. 3 Le Parti si adoperano per raggiungere un’intesa unanime sulle proposte di emen- damento alla presente Convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l’una- nimità non possa essere raggiunta, l’emendamento sarà adottato a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4 L’emendamento è comunicato dal depositario a tutte le Parti per ratifica, accetta- zione o approvazione. 5 La ratifica, l’accettazione o l’approvazione di un emendamento sono notificate per scritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti che l’hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito, l’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del- l’emendamento.

Art. 22 Adozione e emendamento degli allegati 1 Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si inten- de riferito anche agli allegati.

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2 I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative. 3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente: a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta nell’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3; b) se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica per scritto al depositario entro un anno dalla data in cui questi ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato aggiuntivo. Il depositario informa imme- diatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c) qui appresso; c) al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Par- ti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 4 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emen- damento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento. 5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento agli allega- ti D, E o F si applica la procedura seguente: a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta nell’artico- lo 21, paragrafi 1 e 2; b) le Parti decidono all’unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F; c) la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L’emendamento entra in vigore per tutte le Parti a

una data da specificare nella decisione stessa. 6 Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emen- damento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l’emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Conven- zione.

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Art. 23 Diritto di voto 1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto. 2 Un’organizzazione regionale di integrazione economica esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non eser- cita il diritto di voto se uno qualsiasi dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Art. 24 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizza- zioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1 La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione eco- nomica a partire dal giorno successivo alla data in cui è chiusa alla firma. Gli stru- menti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

2 Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica che diventa Parte

alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti alla Convenzione, l’organizza- zione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adem- pimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. In tal caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti in virtù della Convenzione. 3 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica dichiarano la portata della pro- pria competenza riguardo alle materie disciplinate dalla Convenzione. Esse infor- mano altresì il depositario, il quale a sua volta informa le Parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. 4 Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, qualsiasi Parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all’allegato A, B o C entra in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di tale emendamento o ade- sione.

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Art. 26 Entrata in vigore 1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2 Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che

ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approva- zione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successi- vo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 27 Riserve Non si possono formulare riserve alla presente Convenzione.

Art. 28 Denuncia 1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei propri con- fronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario. 2 La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il deposi- tario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 29 Depositario Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 30 Testi autentici L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma il ventidue maggio duemilauno.

(Seguono le firme)

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Allegato A

Eliminazione

Parte I Sostanza chimica Attività Deroga specifica

Aldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 309-00-2 Uso Ectoparassiticida locale Insetticida

Clordano* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel registro N. CAS: 57-74-9 Uso Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati

Dieldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 60-57-1 Uso In attività agricole

Endrina* Produzione Nessuna N. CAS: 72-20-8 Uso Nessuna

Eptacloro* Produzione Nessuna N. CAS: 76-44-8 Uso Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterraneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate

Esaclorobenzene Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel registro N. CAS: 118-74-1 Uso Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito

Mirex* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel registro N. CAS: 2385-85-5 Uso Insetticida contro le termiti

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Sostanza chimica Attività Deroga specifica

Toxafene* Produzione Nessuna N. CAS: 8001-35-2 Uso Nessuna

Bifenili policlorurati Produzione Nessuna (PCB)* Uso Articoli in uso conformemente alle disposi- zioni della parte II del presente allegato

Note: i) Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima dell’entrata in vigore o alla data di entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal pre- sente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo resta in uso sul loro territo- rio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limi- tati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente duran- te la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allega- to D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere informazioni sulla produzione tota- le e sull’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di qualsiasi inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non inten- zionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle

Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci

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anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fat- te valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4, fatta eccezione per la deroga concernente l’uso di bifenili poli- clorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato, che può essere fatta valere da tutte le Parti.

Parte II Bifenili policlorurati Ciascuna Parte: a) ai fini dell’eliminazione dell’uso di bifenili policlorurati nelle attrezzature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquido) entro il 2025, prende delle misure conformemente alle seguenti priorità, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti: i) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più del 10 per cento e di

5 litri di bifenili policlorurati,

ii) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di

5 litri di bifenili policlorurati,

iii) impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature con- tenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati; b) conformemente alle priorità enunciate nella lettera a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l’esposizione e i rischi, al fine di controllare l’uso di bifenili policlorurati: i) uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell’ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente, ii) rinuncia all’uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l’essere umano o per gli animali, iii) in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, ado- zione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elet- trici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle attrezzature per individuare eventuali perdite; c) nonostante l’articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte nella lettera a) non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente; d) salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento;

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e) si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell’ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrez- zature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all’arti- colo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti; f) invece della nota ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identifi- care altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a gestirli conformemente all’articolo 6 paragrafo 1; g) elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell’articolo 15; h) i rapporti descritti nella lettera g) sono considerati, se del caso, dalla Confe- renza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Conferenza delle Parti esamina i progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un’altra periodicità opportuna, tenendo conto di questi rapporti.

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Allegato B

Limitazione

Parte I Sostanza chimica Attività Scopo accettabile o deroga specifica

DDT Produzione Scopo accettabile: (1,1,1-tricloro-2,2-bis uso nella lotta contro i vettori di (4-clorofenil)etano) malattie conformemente alla parte II del presente allegato N. CAS: 50-29-3 Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio Uso Scopo accettabile: lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio

Note: i) Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come un fine accettabile o una deroga speci- fica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di ar- ticoli fabbricati oppure già in uso prima dell’entrata in vigore o alla data di entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che una Parte abbia notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo resta in uso sul proprio terri- torio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limi- tati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto

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intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente duran- te la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere informazioni sulla produzione tota- le e sull’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di qualsiasi inquinante organico persistente uti- lizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzio- nalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il Se- gretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una de- roga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un perio- do di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fat- te valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4.

Parte II DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) 1 È posto fine alla produzione e all’uso del DDT, salvo per le Parti che hanno notifi- cato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo. Con la presente è istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal Segretariato. 2 Nei casi in cui non disponga di alternative localmente sicure, efficaci e finanziabili, ogni Parte che produce e/o usa DDT limita tale produzione e/o uso alla lotta contro i vettori di malattie conformemente alle raccomandazioni e alle direttive dell’Or- ganizzazione mondiale della sanità concernenti l’uso del DDT. 3 Nel caso in cui una Parte non iscritta nel registro del DDT ritenga di aver bisogno del DDT per la lotta contro i vettori di malattie, essa lo notifica al Segretariato quanto prima, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT. Con- temporaneamente, lo notifica all’Organizzazione mondiale della sanità. 4 Ogni tre anni, ogni Parte che usa DDT fornisce al Segretariato e all’Organizza- zione mondiale della sanità informazioni sui quantitativi utilizzati, sulle condizioni di tale impiego e sul suo interesse per la strategia profilattica di detta Parte, nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in consultazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.

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5 Al fine di ridurre e, progressivamente, eliminare l’uso del DDT, la Conferenza

delle Parti incoraggia: a) ogni Parte che usa DDT a elaborare e ad attuare un piano d’azione nell’am- bito del piano d’attuazione descritto nell’articolo 7. Tale piano d’azione comprende: i) l’elaborazione di meccanismi normativi e di altra natura al fine di garantire che l’uso del DDT sia limitato alla lotta contro i vettori di malattie, ii) l’adozione di prodotti, strategie e metodi alternativi adeguati, comprese strategie di gestione delle resistenze, al fine di assicurare l’efficacia continua di tali alternative, iii) misure volte a rafforzare l’assistenza sanitaria e a ridurre l’incidenza della malattia; b) le Parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo svi- luppo di strategie, metodi e prodotti chimici e non chimici alternativi sicuri per le Parti che usano DDT, conformemente alle condizioni di questi Paesi e allo scopo di ridurre l’onere umano ed economico della malattia. Tra i fattori da privilegiare nell’esame delle alternative o delle combinazioni di alterna- tive figurano i rischi per la salute umana e le ripercussioni sull’ambiente di tali alternative. Sono alternative valide al DDT quelle meno rischiose per la salute umana e per l’ambiente, più adatte alla lotta contro le malattie in base alle condizioni delle Parti interessate e suffragate da dati di monitoraggio. 6 Per la prima volta in occasione della prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle Parti valuta, in consultazione con l’Organizzazione mon- diale della sanità, se il DDT è ancora necessario per la lotta contro i vettori di malat- tie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche dispo- nibili, concernenti in particolare: a) la produzione e l’uso del DDT e le condizioni enunciate nel paragrafo 2; b) la disponibilità, l’idoneità e l’attuazione delle alternative al DDT; c) i progressi fatti nel rafforzare la capacità dei Paesi interessati di passare a queste alternative in condizioni di sicurezza. 7 In qualsiasi momento, una Parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

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Allegato C

Produzione non intenzionale

Parte I: Inquinanti organici persistenti soggetti ai requisiti dell’articolo 5 Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:

Sostanza chimica

Policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1) Bifenili policlorurati (PCB)

Parte II: Categorie di fonti Le policlorodibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, l’esaclorobenzene e i bifenili policlorurati sono prodotti ed emessi non intenzionalmente durante processi termici che utilizzano materie organiche e cloro a causa di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell’ambiente di dette sostanze chimiche: a) l’incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento di rifiuti urbani, pe- ricolosi o sanitari o di fanghi di depurazione; b) la combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento; c) la produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbianchimento; d) i seguenti processi termici nell’industria metallurgica: i) la produzione secondaria di rame, ii) gli impianti di sinterizzazione nell’industria del ferro e dell’acciaio, iii) la produzione secondaria di alluminio, iv) la produzione secondaria di zinco.

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Parte III: Categorie di fonti Le policlorodibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, l’esaclorobenzene e i bifenili policlorurati possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti, tra cui: a) la combustione all’aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche; b) i processi termici dell’industria metallurgica non menzionati nella parte II; c) le fonti di combustione domestiche; d) le centrali elettriche e le caldaie industriali alimentate con combustibili fossili; e) gli impianti di combustione di legna e altri combustibili ricavati dalla bio- massa; f) i processi specifici di produzione di sostanze chimiche, che emettono inqui- nanti organici persistenti formatisi spontaneamente, segnatamente la produ- zione di clorofenoli e cloranil; g) i forni crematori; h) i veicoli a motore, segnatamente quelli che utilizzano benzina contenente piombo; i) la distruzione di carcasse di animali; j) la tintura (con cloranil) e la finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio; k) gli impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso; l) la combustione lenta di cavi di rame; m) le raffinerie degli oli usati.

Parte IV: Definizioni

1 Ai fini del presente allegato:

a) per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici fatti in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci; b) per «policlorodibenzo-p-diossine» e «policlorodibenzofurani» si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per le policlorodibenzo-p-diossine e da un atomo di ossi- geno e un legame carbonio-carbonio per i policlorodibenzofurani, e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.

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2 Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzo- furani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l’attività tossica relativa di tipo diossina di vari congeneri di policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetracloro- dibenzo-p-diossina. I fattori di equivalenza tossica da utilizzare ai fini della presente Convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori d’equivalenza tossica per i mammiferi adottati nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i dibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenza tossica.

Parte V Indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali La presente parte fornisce alle Parti indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I.

A. Misure generali di prevenzione concernenti sia le migliori tecniche disponibili, sia le migliori prassi ambientali La priorità va data all’esame dei metodi che permettono di prevenire la formazione e l’emissione di sostanze chimiche elencate nella parte I. Tra le misure utili possono figurare le seguenti: a) uso di tecnologie che producono pochi rifiuti; b) uso di sostanze meno pericolose; c) promozione del recupero e del riciclaggio dei rifiuti nonché delle sostanze prodotte e utilizzate nei processi; d) sostituzione dei materiali di partenza che sono inquinanti organici persistenti o presentano un legame diretto con le emissioni di inquinanti organici persi- stenti della fonte; e) buona gestione interna e programmi di manutenzione preventiva; f) miglioramento della gestione dei rifiuti allo scopo di porre fine alla combu- stione dei rifiuti all’aria aperta o in altra forma incontrollata, compresa la combustione nelle discariche. Nell’ambito dello studio dei progetti di costru- zione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, bisognerebbe tener conto delle alternative, come le attività volte a ridurre al minimo la produ- zione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, la riutiliz- zazione, il riciclaggio, la separazione dei rifiuti e la promozione di prodotti che producono meno rifiuti. Nell’ambito di questo approccio, va riservata un’attenzione particolare alle preoccupazioni concernenti la salute pubblica; g) riduzione al minimo di queste sostanze chimiche presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti;

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h) rinuncia al cloro elementare o alle sostanze chimiche che generano cloro e- lementare per lo sbiancamento. B. Migliori tecniche disponibili Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a prescrivere una particolare tecnica o tecnologia; esso tiene conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. In generale, le tecniche di controllo opportune per ridurre le emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I sono le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, bisognerebbe prestare particolare attenzione, sia in generale sia nei casi specifici, ai seguenti fattori, tenendo presenti i costi e i benefici prevedibili e le considerazioni inerenti alla precauzione e alla prevenzione: a) considerazioni generali: i) natura, effetti ed entità delle emissioni in questione: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte, ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti, iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile, iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo in questio- ne ed efficienza energetica del processo, v) bisogno di prevenire o ridurre al minimo l’impatto globale delle emis- sioni nell’ambiente e i rischi per l’ambiente, vi) bisogno di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conse- guenze per l’ambiente, vii) bisogno di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul posto di lavoro, viii) processi, impianti o metodi di esercizio paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale, ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche; b) misure generali di riduzione delle emissioni: nell’ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impian- ti esistenti che utilizzano processi che emettono sostanze chimiche elencate nel presente allegato, bisognerebbe accordare priorità a tecniche, prassi e processi alternativi, che hanno la stessa utilità, ma evitano la formazione e l’emissione di dette sostanze chimiche. In caso di costruzione o modifica sostanziale di tali impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili si posso- no prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:

i) uso di metodi perfezionati per la depurazione dei gas di combustione, come l’ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l’assorbimento, ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione mediante, ad esempio, un trattamento termico, un tratta- mento che li renda inerti o processi chimici che li detossifichino,

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iii) modifiche dei processi che comportino una riduzione o l’eliminazione delle emissioni, ad esempio l’adozione di sistemi a circuito chiuso, iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche elencate nel presente allegato at- traverso il controllo di parametri come la temperatura d’incenerimento o la durata di permanenza.

C. Migliori prassi ambientali La Conferenza delle Parti può elaborare indicazioni concernenti le migliori prassi ambientali.

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Allegato D

Obblighi d’informazione e criteri di selezione

1 Una Parte che presenta una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli

allegati A, B e/o C identifica detta sostanza come descritto nella lettera a) e fornisce informazioni sulla sostanza chimica e, se del caso, sui suoi prodotti di trasforma- zione secondo i criteri di selezione enunciati nelle lettere b)–e): a) identità della sostanza chimica: i) denominazioni, comprese la o le denominazioni commerciali e i sino- nimi, il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS) e la denominazione dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, se del caso, e la struttura della classe chimica; b) persistenza: i) prova del fatto che il periodo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell’acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedi- menti, oppure ii) prova del fatto che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificarne l’esame nell’ambito della presente Conven- zione; c) bioaccumulazione: i) prova del fatto che il fattore di bioconcentrazione o di bioaccumula- zione della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a

5000 o, in mancanza dei dati corrispondenti, che il log Kow è superiore

a 5, ii) prova del fatto che la sostanza chimica desta preoccupazione per altri motivi, come una bioaccumulazione elevata in altre specie o un’elevata tossicità o ecotossicità, oppure iii) dati di monitoraggio in bioti che indicano che il potenziale di bioaccu- mulazione della sostanza chimica è sufficiente per giustificare il suo esame nell’ambito della presente Convenzione; d) potenziale di trasporto a lunga distanza nell’ambiente: i) concentrazioni della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione potenzialmente preoccupanti, ii) dati di monitoraggio che mostrano un possibile trasporto della sostanza chimica a lunga distanza nell’ambiente attraverso l’aria, l’acqua o spe- cie migratrici, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricevente, oppure

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iii) proprietà della sostanza relative al suo comportamento nell’ambiente e/o risultati di modelli che dimostrano che la sostanza chimica può essere trasportata nell’ambiente a lunga distanza attraverso l’aria, l’acqua o specie migratrici ed essere trasferita in un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche che migrano sensibilmente attraverso l’aria, il periodo di dimezzamento nell’aria dovrebbe essere superiore a due giorni; e) effetti nocivi: i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente che giustificano l’esame della sostanza chimica nell’ambito della presente Convenzione, oppure ii) dati sulla tossicità o l’ecotossicità che indicano che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l’ambiente. 2 La Parte proponente fornisce una dichiarazione dei motivi che destano preoccupa- zione, che comprenda, se possibile, un raffronto tra i dati sulla tossicità o sull’eco- tossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate o previste in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente e una breve dichiarazione che illustri il bisogno di un controllo a livello mondiale. 3 La Parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e capacità, informa- zioni supplementari che giustifichino l’esame della proposta ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 6. Per elaborare tale proposta, la Parte può fare appello alle competenze tecniche di qualsiasi fonte.

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Allegato E

Obblighi d’informazione per il profilo di rischio

Lo scopo dell’esame è valutare se una sostanza chimica può, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, tali da giustificare un’azione a livello mondiale. A tal fine, è elabora- to un profilo di rischio, che completa e valuta le informazioni di cui all’allegato D e include, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni: a) fonti, compresi se del caso: i) dati sulla produzione, tra cui la quantità e il luogo, ii) usi, iii) emissioni, come scarichi, fughe e altre emissioni; b) valutazione del rischio per il o i punti finali che destano preoccupazione, compresa un’analisi delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimi- che; c) comportamento nell’ambiente, compresi dati e informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche e la persistenza della sostanza chimica nonché sui loro legami con il trasporto nell’ambiente, il trasferimento all’interno e tra vari settori dell’ambiente, il degrado e la trasformazione in altre sostanze chimi- che. Va presentata anche una determinazione dei fattori di bioconcentrazione o bioaccumulazione, basata su valori misurati, salvo nel caso in cui si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfano già questo bisogno; d) dati di monitoraggio; e) esposizione a livello locale e, in particolare, in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente, comprese informazioni sulla biodisponibilità; f) valutazioni o profili del rischio a livello nazionale e internazionale, informa- zioni sull’etichettatura e classi di rischio, se disponibili; g) status della sostanza chimica ai sensi delle convenzioni internazionali.

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Allegato F

Informazioni di natura socio-economica

Le possibili misure di controllo delle sostanze chimiche esaminate in vista di un’inclusione nella presente Convenzione dovrebbero essere valutate tenendo conto di tutte le opzioni, comprese la gestione e l’eliminazione. A tal fine, dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti sull’impatto socioeconomico delle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle Parti di prendere una decisione. Tali informazioni dovrebbero tenere debitamente conto delle diffe- renti capacità e situazioni delle Parti e includere un’analisi dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo: a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo per conseguire gli obiettivi di riduzione dei rischi: i) fattibilità tecnica, ii) costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute; b) alternative (prodotti e processi): i) fattibilità tecnica, ii) costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute, iii) efficacia, iv) rischio, v) disponibilità, vi) accessibilità; c) ripercussioni positive e/o negative per la società in seguito all’attuazione delle possibili misure di controllo: i) salute, compresa quella pubblica, ambientale e professionale, ii) agricoltura, comprese l’acquacoltura e la silvicoltura, iii) bioti (biodiversità), iv) aspetti economici, v) evoluzione verso uno sviluppo sostenibile, vi) costi sociali; d) effetti dei rifiuti e dello smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesti- cidi e decontaminazione dei siti contaminati): i) fattibilità tecnica, ii) costi; e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico; f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio; g) qualsiasi misura di controllo nazionale o regionale adottata, comprese infor- mazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti concernenti la gestione dei rischi.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti RU 2004

Campo di applicazione della convenzione il 17 maggio 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Antigua e Barbuda 10 settembre 2003 17 maggio 2004 Armenia 26 novembre 2003 17 maggio 2004 Austria* 27 agosto 2002 17 maggio 2004 Azerbaigian 13 gennaio 2004 A 17 maggio 2004 Benin 5 gennaio 2004 17 maggio 2004 Bielorussia 3 febbraio 2004 A 17 maggio 2004 Bolivia 3 giugno 2003 17 maggio 2004 Botswana* 28 ottobre 2002 A 17 maggio 2004 Canada* 23 maggio 2001 17 maggio 2004 Corea (Nord) 26 agosto 2002 A 17 maggio 2004 Costa d’Avorio 20 gennaio 2004 17 maggio 2004 Danimarcaa 17 dicembre 2003 17 maggio 2004 Dominica 8 agosto 2003 A 17 maggio 2004 Egitto 2 maggio 2003 17 maggio 2004 Emirati Arabi Uniti 11 luglio 2002 17 maggio 2004 Etiopia 9 gennaio 2003 17 maggio 2004 Figi 20 giugno 2001 17 maggio 2004 Finlandia 3 settembre 2002 17 maggio 2004 Francia 17 febbraio 2004 17 maggio 2004 Germania 25 aprile 2002 17 maggio 2004 Ghana 30 maggio 2003 17 maggio 2004 Giappone 30 agosto 2002 A 17 maggio 2004 Islanda 29 maggio 2002 17 maggio 2004 Lesotho 23 gennaio 2002 17 maggio 2004 Libano 3 gennaio 2003 17 maggio 2004 Liberia 23 maggio 2002 A 17 maggio 2004 Lussemburgo 7 febbraio 2003 17 maggio 2004 Mali 5 settembre 2003 17 maggio 2004 Marshall, Isole 27 gennaio 2003 A 17 maggio 2004 Messico 10 febbraio 2003 17 maggio 2004 Nauru 9 maggio 2002 17 maggio 2004 Norvegia 11 luglio 2002 17 maggio 2004 Paesi Bassi 28 gennaio 2002 17 maggio 2004 Panama 5 marzo 2003 17 maggio 2004 Papua Nuova Guinea 7 ottobre 2003 17 maggio 2004 Repubblica Ceca 6 agosto 2002 17 maggio 2004 Ruanda 5 giugno 2002 A 17 maggio 2004 Saint Lucia 4 ottobre 2002 A 17 maggio 2004 Samoa 4 febbraio 2002 17 maggio 2004 Senegal 8 ottobre 2003 17 maggio 2004 Sierra Leone 26 settembre 2003 A 17 maggio 2004 Slovacchia* 5 agosto 2002 17 maggio 2004 Sudafrica 4 settembre 2002 17 maggio 2004

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti RU 2004

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Svezia 8 maggio 2002 17 maggio 2004 Svizzera 30 luglio 2003 17 maggio 2004 Trinidad e Tobago 13 dicembre 2002 A 17 maggio 2004 Tuvalu 19 gennaio 2004 A 17 maggio 2004 Uruguay 9 febbraio 2004 17 maggio 2004 Vietnam 22 luglio 2002 17 maggio 2004 Yemen 9 gennaio 2004 17 maggio 2004 * Le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e inglese possono essere consultati nel sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite http://untreaty.un.org/ o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La convenzione non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti RU 2004

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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