AS 2004 2873
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
del 18 maggio 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’arti- colo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 agosto 19902 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e b. il trasferimento degli averi e del ricavato della vendita delle risorse econo- miche al Development Fund for Iraq.
Art. 2 Procedura di confisca 1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui all’articolo 1. 2 Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito.
Art. 3 Eccezioni D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il DFE può autorizzare eccezioni se servono a prevenire casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DFE entro il termine previsto dall’articolo 2 capoverso 2.
Art. 4 Ricorso Le decisioni di confisca del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
RS 946.206.1
2004-0941 2873
Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2004 e loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Art. 5 Trasferimento al Development Fund for Iraq Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DFE trasferisce gli averi e il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giugno 2007.
18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz