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AS 2004 2873

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

del 18 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’arti- colo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 agosto 19902 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e b. il trasferimento degli averi e del ricavato della vendita delle risorse econo- miche al Development Fund for Iraq.

Art. 2 Procedura di confisca 1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui all’articolo 1. 2 Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito.

Art. 3 Eccezioni D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il DFE può autorizzare eccezioni se servono a prevenire casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DFE entro il termine previsto dall’articolo 2 capoverso 2.

Art. 4 Ricorso Le decisioni di confisca del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

RS 946.206.1

2004-0941 2873

Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2004 e loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Art. 5 Trasferimento al Development Fund for Iraq Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DFE trasferisce gli averi e il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giugno 2007.

18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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