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AS 2004 2903

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 28 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. f 1 Sono considerati disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente: f. le spese per la custodia del certificato di famiglia.

Art. 10 cpv. 2 secondo periodo 2 … Sono applicabili gli articoli 89 e 90 dell’ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile (OSC).

II Gli allegati 1–4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2004-0245 2903

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

III

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 2 dicembre 19963 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Oltre alle tasse previste nel capoverso 1 lettera b, può essere riscossa una tassa di 125 franchi a favore dei Cantoni per la stesura del rapporto d’inchiesta da parte del Cantone di domicilio.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 141.21

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

Allegato 1 (art. 4 lett. a)

Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile N. 1, 1.1, 1.2, 1.3–1.5, 2, 2.1–2.3, 3, 3.2, 5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 11.6, 12.1, 12.2, 13, 15, 18, 21 e 24 Fr.

1 Documenti su un modulo svizzero o internazionale

1.1 Documenti tratti dalla banca dati centrale Infostar

(tranne n. 1.2) 25

1.2 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 100

1.3–1.5 Abrogati

2 Attestazioni e certificati nonché altre informazioni scritte

figuranti nei registri 30 2.1–2.3 Abrogati

3 Copie di iscrizioni figuranti nei registri attuali

3.2 Abrogato

5 Certificato di famiglia

5.1 Rilascio del primo esemplare in relazione con il matrimonio;

rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo 30

5.2 Verifica ed eventuale aggiornamento di un certificato di fami-

glia, effettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro 25

6.1 Abrogato

6.2 Collaborazione alla consultazione dei registri attuali (cfr. art. 92

OSC4) su domanda dell’assoggettato, che non consista in una verifica del buon svolgimento della consultazione, per mezz’ora 50

6.3 Accertamento dello stato civile, per persona 25

6.4 Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta

l’articolo 268c CC (è applicabile l’allegato 2 n. 8.7 e 8.8)

7.1 Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio 60

7.2 Abrogato

4 RS 211.112.2; RU 2004 2915

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

Fr.

11.6 Ricevimento e trasmissione della domanda d’autorizzazione di

cambiamento del cognome ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 CC, se questa è presentata dopo la conclusione della procedura preparatoria del matrimonio 20

12.1 Celebrazione del matrimonio durante gli orari normali previsti

a tal fine 50

12.2 Celebrazione del matrimonio fuori degli orari normali previsti

a tal fine 100

13 (Concerne soltanto la versione tedesca) 35

15 (Concerne soltanto la versione tedesca) 30–150

18 (Concerne soltanto la versione tedesca) 2

21 (Concerne soltanto la versione tedesca)

24 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 50

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

Allegato 2 (art. 4 lett. b)

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile N. 1, 2.1, 2.2, 3, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 8.8 e 8.8.1 Fr.

1 Divulgazione di dati dello stato civile

Esame delle domande d’autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, di consultare i registri attuali dello stato civile (art. 92 OSC5), di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all’originale di documenti giustificativi 20–200

2.1 Abrogato 20–200

2.2 Ricevimento di dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del

nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all’estero (art. 14 OSC) 50

3 Abrogato

8.6 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 60–80

8.7 Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta

l’articolo 268c CC

8.7.1 Emolumento di base (dispendio di tempo fino a un’ora di lavoro

nonché informazioni e consulenza del richiedente) 120

8.7.2 Supplemento per ogni ulteriore mezz’ora 60–80

8.8 Accertamento dello stato civile nel contesto di una naturalizza-

zione 50

8.8.1 Supplemento in caso di onere lavorativo straordinario 30–150

5 RS 211.112.2; RU 2004 2915

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

Allegato 3 (art. 4 lett. c)

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero N. 1, 1.1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 e 5 Fr.

1 Trasmissione di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legaliz- zazione di documenti che vanno comunicati d’ufficio al fine di essere registrati nella banca dati centrale Infostar se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresen- tanza. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

1.1 Abrogato

2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione di docu- menti di stato civile svizzeri

4.1 Matrimonio previsto in Svizzera

Ricevimento della domanda d’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata individualmente o in comune dai fidanzati; sono compresi l’informazione e la consu- lenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l’assoggettamento del cognome al diritto nazio- nale. 60

4.2 Matrimonio previsto all’estero

Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misura in cui la rappresentanza riceva dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all’art. 98 cpv. 3 CC) 60

4.3 Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di

certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell’ambito della preparazione del matrimonio, per mezz’ora 75

5. Ricevimento e trasmissione di una domanda concernente infor-

mazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l’artico- lo 268c CC nonché cooperazione nell’accertamento delle gene- ralità richieste, per mezz’ora 75

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 2004

Allegato 4 (art. 4 lett. d)

Emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile N. 1, 1.1, 3.3, 3.4, 4, 4.1–4.4, 5 e 8 Fr.

1 Documenti di stato civile svizzeri

1.1 Ordinazione e trasmissione di documenti, per ciascun

ufficio dello stato civile al quale l’ordinazione deve essere indirizzata 25

3.3 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio in Svizzera 15

3.4 Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri sullo stato

civile 15 Questo emolumento può essere soppresso se la stessa decisione da trasmettere è resa gratuitamente

4 Estratto di registri tenuti da rappresentanze svizzere all’estero, o

loro duplicati, rilasciato su modulo svizzero o internazionale 25 4.1–4.4 Abrogati

5 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz’ora 60–80

8 Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta

l’articolo 268c CC (è applicabile l’allegato 2 n. 8.7 e 8.8)

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