AS 2004 2995
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Modifica del 24 maggio 2004
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sul personale del Tribunale federale del 27 agosto 20011 è modificata come segue:
Art. 77 cpv. 3 e 5
3 Abrogato.
5 La Commissione amministrativa è competente per elaborare e sottoscrivere il
piano sociale con le parti sociali.
Art. 79 Parti sociali (Art. 33 LPers) 1 La partecipazione e la collaborazione delle parti sociali in merito a questioni con- cernenti il personale, in particolare nel quadro di ristrutturazioni, sono garantite principalmente mediante un’informazione tempestiva ed esauriente, la possibilità di prendere posizione e, per quanto necessario, mediante l’intavolazione di trattative. 2 Le parti sociali sono informate in modo tempestivo ed esaustivo in merito a tutte le questioni importanti riguardanti il personale. Sono per lo meno consultate negli ambiti previsti all’art. 33 cpv. 2 LPers. 3 Le parti sociali del Tribunale federale sono le associazioni del personale della Confederazione riconosciute. 4 Nella misura in cui il Tribunale federale riprende sostanzialmente un regolamento dell’amministrazione federale, le informazioni e le consultazioni si limitano alla delegazione del personale del Tribunale federale.
1 RS 172.220.114
2004-1090 2995
Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
24 maggio 2004 In nome del Tribunale federale: Il Presidente, Heinz Aemisegger Il Segretario generale, Paul Tschümperlin