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AS 2004 303

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (O sui fitti agricoli)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 febbraio 19871 sui fitti agricoli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 Il tasso di interesse del valore di reddito è fissato al 4 per cento. Per le aziende agricole esso è diminuito di un quarto (art. 40 cpv. 2 della legge).

Art. 3 Interesse L’interesse ammonta al 3 per cento del valore di reddito dell’azienda agricola, compresi gli edifici ed eventuali colture permanenti.

Art. 4 cpv. 1 lett. a

1 Gli oneri del locatore comprendono:

a. l’85 per cento del valore locativo degli edifici;

Art. 7 cpv. 2 2 Il fitto di base comprende l’interesse, gli oneri del locatore e un supplemento per i vantaggi generali derivanti da un affitto complementare (art. 38 cpv. 1 della legge). Esso ammonta al 9 per cento del valore di reddito del terreno al quale è attribuita la nota 4 per quanto concerne la qualità delle vie d’accesso, conformemente all’alle- gato dell’ODFR.

Art. 8 Fitto per i terreni vignati Il fitto massimo autorizzato per i terreni vignati comprende il fitto di base, corri- spondente al 6,5 per cento del valore di reddito del terreno, il correttivo apportato a motivo delle condizioni locali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 ed eventuali supplementi riferiti all’azienda ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4.

1 RS 221.213.221

2003-2449 303

O sui fitti agricoli RU 2004

Art. 9 cpv. 2 lett. a

2 Il fitto per gli impianti comprende:

a. l’interesse: esso corrisponde, di regola, al 4 per cento del valore di reddito medio degli impianti per la durata totale di utilizzazione; il valore di reddito medio corrisponde al 50–55 per cento del valore di reddito nel primo anno di pieno rendimento, rispettivamente all’inizio della fase di pieno rendimento;

Art. 11 cpv. 2 2 Il fitto per il terreno comprende il fitto di base, corrispondente al 6,5 per cento del valore di reddito del terreno, il correttivo apportato a motivo delle condizioni locali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 ed eventuali supplementi riferiti all’azienda ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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