AS 2004 3065
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni: Negli articoli 101 capoverso 2 lettere b e c, 105 capoverso 1 e 117 capoverso 4 il termine «rifiuti di origine animale ad alto rischio» viene sostituito da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA». Negli articoli 109 capoverso 2, 123 capoverso 3, 147 capoverso 1 lettera f, 260 capoverso 1 lettera c, 281 capoverso 1 lettera a, 282 capoverso 1 lettera c e 289 capoverso 2 lettera b il termine «rifiuti di origine animale ad alto rischio», viene sostituito da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA». Negli articoli 155 capoverso 1 lettere c e d, 163 capoverso 1 lettera b, 194 capover- si 1 lettera d e 211 capoverso 1 lettera c il termine «rifiuti di origine animale» viene sostitutio da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA».
Art. 6 lett. e ed m I termini qui appresso sono definiti come segue: e. OESPA: Ordinanza del 23 giugno 20042 concernente l’eliminazione dei sot- toprodotti di origine animale; m. eliminare: eliminare un animale dall’effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutiliz- zandolo;
2003-2530 3065
Ordinanza sulle epizoozie RU 2004
Titolo prima dell’art. 7 Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali Sezione 1: Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa
Art. 9 Abrogato
Art. 10 cpv. 6 6 I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell’impianto di eliminazione.
Art. 11 Abrogato
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 2: Identificazione e registrazione di altri animali
Art. 16 Identificazione dei cani 1 Al più tardi tre mesi dopo la nascita, i cani devono essere contrassegnati mediante microchip.
2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785 e contenere un
codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le dispo- sizioni dell’ordinanza del 14 giugno 20023 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l’offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.
3 Con l’identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:
a. nome; b. sesso; c. data di nascita; d. razza; e. colore del manto;
3 RS 784.101.2
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f. nome e indirizzo del detentore dell’animale al momento della sua nascita, e del detentore dell’animale al momento dell’identificazione; g. nome del veterinario che effettua l’identificazione; h. data dell’identificazione. 4 L’identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura. 5 Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l’identificazione all’ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell’animale.
Art. 17 Registrazione dei cani 1 I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l’identifi- cazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati, in particolare essi possono richiedere che i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore dell’animale vengano notificati al gestore della banca dati.
2 Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.
3 Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consul- tazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani. 4 I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.
Art. 18 Tessera canina
1 L’ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell’animale una tessera
canina in cui sono notati il numero del microchip o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all’articolo 16 capoverso 3 lette- re a–e. 2 Chi detiene un cane è obbligato a presentare la tessera canina e segnatamente a fornire informazioni concernenti la provenienza del cane agli organi della polizia epizootica e ad ulteriori autorità stabilite dal Cantone.
Art. 19 Identificazione dei pappagalli Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.
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Titolo prima dell’art. 20 Sezione 3: Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api
Art. 20
1 Deve tenere un controllo degli effettivi:
a. chi commercia volatili e pappagalli (Psittaciformes); b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api. 2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi.
Titolo prima dell’art. 40 Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte
Art. 40 rubrica e cpv. 1 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
1 I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle
prescrizioni dell’OESPA, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.
Art. 129 cpv. 3 lett. b
3 L’analisi comprende:
b. per gli ovini e i caprini: Brucella melitensis, Coxiella burnetii nonché Chlamydophila;
Art. 130 cpv. 3 lett. b e d
3 L’Ufficio federale stabilisce, previa consultazione dei Cantoni:
b. la necessaria dimensione dei campioni; d. i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.
Art. 149 cpv. 1 1 Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.
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Titolo prima dell’art. 175 Sezione 9: Encefalopatie spongiformi trasmissibili A. Disposizioni comuni
Art. 175 Campo d’applicazione Fatto salvo l’articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.
Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni
1 Un animale è infetto quando:
a. l’analisi istologica ha dato un risultato positivo confermato dal laboratorio di riferimento; oppure b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un proce- dimento approvato dall’Ufficio federale e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento. 2 I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del controllore delle carni. 3I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d’analisi devono essere approvati dall’Ufficio federale. 4 L’Ufficio federale emana direttive tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamen- to della carcassa e sugli esami supplementari.
Art. 177 Sorveglianza
1 Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la
sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini. 2 Dopo aver sentito i Cantoni, esso stabilisce un piano d’emergenza per il caso in cui l’encefalite spongiforme bovina si manifesti negli ovini o nei caprini.
Art. 178 Ricerca L’Ufficio federale sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell’uomo.
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Titolo prima dell’art. 179 B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
Art. 179 Sorveglianza Gli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere esaminati per accertare la presenza della proteina-prione modificata se: a. sono morti; b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito ad un incidente.
Art. 179a Caso di sospetto
1 Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi:
a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE; b. la BSE non può essere esclusa clinicamente. 2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall’Ufficio federale.
Art. 179b Provvedimenti in caso di sospetto 1 In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
3 Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:
a. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’animale sia immediatamente incenerita oppure conservata in attesa del risultato del laboratorio di riferimento; b. che la testa dell’animale sia inviata al laboratorio di riferimento; c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l’animale infetto è nato ed è stato allevato. 4 Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale sintomi di BSE, ciò deve essere notificato senza indugio al controllo delle carni. L’animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.
5 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di
laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferi- mento per la conferma del risultato.
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Art. 179c Caso di epizoozia
1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:
a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell’animale infetto; b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effet- tivo in cui:
1. si trovava l’animale infetto immediatamente prima dell’uccisione,
2. l’animale infetto è nato ed è stato allevato;
c. siano uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2; per l’uccisione di tori presso stazioni di inseminazione si può at- tendere fino al termine della fase produttiva; d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi; e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della protei- na-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali so- no spuntati quattro incisivi permanenti; f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati. 2 Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.
Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio
1 Sono considerati materiale a rischio specificato:
a. nei bovini di età superiore a sei mesi: il cervello nella scatola cranica, gli oc- chi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater), le tonsille e gli inte- stini; b. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la testa intera, fatta eccezione per la lingua, la colonna vertebra- le inclusi l’osso sacro e la coda.
2 Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve
essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA). La colonna vertebrale incluso l’osso sacro degli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti può essere separata e in seguito eliminata anche solo al momento del taglio della carne.
3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
4 L’Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente. 5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.
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6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorveglia- no l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.
Titolo prima dell’art. 180 C. Scrapie
Art. 180 Caso di sospetto 1 Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie. 2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modifica- ta è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall’Ufficio federale.
Art. 180a Provvedimenti in caso di sospetto 1 In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
3 Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo.
4 Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:
a. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’animale sia immediatamente incenerita; b. che la testa dell’animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento; c. che tutti gli animali dell’effettivo vengano registrati. 5 Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale da macello sintomi di scrapie, ciò deve essere notificato senza indugio al controllore delle carni. L’animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.
6 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di
laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferi- mento per la conferma del risultato.
Art. 180b Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di scrapie nell’effettivo in cui è stato tenuto l’animale infetto, o negli effettivi che, d’intesa con l’Ufficio federale, sono stati oggetto di esami epide- miologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo e la registrazione di tutti gli animali dell’effettivo;
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b. l’incenerimento immediato delle carcasse di animali infetti; c. l’eliminazione di ovuli o di embrioni dell’animale infetto; d. l’individuazione e l’uccisione della madre dell’animale infetto; e. l’individuazione e l’uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette; f. la macellazione di tutti gli altri ovini e caprini dell’effettivo; g. il sequestro della carcassa fino a quando non siano disponibili i risultati del test; h. l’invio al laboratorio di riferimento della testa comprese le tonsille di tutti gli animali macellati, uccisi o periti. 2 Il sequestro è revocato due anni dopo la macellazione degli ovini e dei caprini nonché dopo la pulizia e la disinfezione delle stalle.
3 D’intesa con l’Ufficio federale, il veterinario cantonale può eccezionalmente
rinunciare alla macellazione dell’effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso, per la durata del sequestro l’effettivo deve essere visitato due volte all’anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non si è verificato nessun ulteriore caso di scrapie. Se durante il sequestro vengono ceduti animali per la macellazione, le loro teste comprese le tonsille devono essere esaminate dal laboratorio di riferi- mento.
Art. 180c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio
1 Sono considerati materiale a rischio specificato:
a. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater) e le tonsille; b. negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (ileum).
2 Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve
essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA). Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se pro- viene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.
3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
4 L’Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente. 5 Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccani- camente è vietato. 6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorveglia- no l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.
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Titolo prima dell’art. 181 D. Altre encefalopatie spongiformi
Art. 181
1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre
informarne immediatamente il veterinario cantonale. 2 Il veterinario cantonale ordina l’incenerimento di eventuali parti della carcassa dell’animale ancora disponibili. 3 Egli notifica immediatamente all’Ufficio federale ogni caso di encefalopatia spon- giforme in altri animali.
Art. 182–185 Abrogati
Art. 245a cpv. 2 lett. b
2 È diagnosticata l’actinobacillosi (APP) quando:
b. nelle aziende che vendono suinetti per l’allevamento ad altre aziende, l’analisi sierologica ha dato risultato positivo o l’agente patogeno è stato messo in evidenza.
Art. 245c cpv. 4 4 Le aziende che vendono suinetti per l’allevamento ad altre aziende sono sorveglia- te mediante un esame riguardo all’APP effettuato una volta all’anno.
Art. 245g cpv. 1 lett. b e d 1 In caso di constatazione di APP, il veterinario cantonale dispone il sequestro sem- plice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre che: b. nelle aziende di allevamento e di ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d’inseminazione, vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazio- ne dell’agente patogeno; d. abrogata
Art. 276 cpv. 4 4 Se pesci vivi, uova o seme di pesci vengono trasportati in un’altra azienda, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conser- varne copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.
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Art. 292 cpv. 2–4 2 L’Ufficio federale può svolgere l’attività di vigilanza secondo programmi concor- dati con il veterinario cantonale.
3 Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza
dell’Ufficio federale.
4 L’Ufficio federale comunica l’esito della vigilanza al veterinario cantonale.
Art. 297 cpv. 1 lett. b
1 L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:
b. designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagno- stica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laborato- ri che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sor- veglianza del grado di resistenza;
Art. 311 Affossatori Gli affossatori si occupano dei centri di raccolta per sottoprodotti di origine animale. Provvedono affinché tali sottoprodotti siano adeguatamente raccolti, depositati, trasportati e se del caso sotterrati.
Art. 312 cpv. 4bis 4bis L’Ufficio federale può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozie, non soggette all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.
Art. 315f Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004
1 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e
registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile. 2 I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramen- te leggibile o mediante un microchip che non soddisfa i requisiti di cui all’artico- lo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del microchip o del tatuaggio e i dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all’ufficio designa- to dal Cantone di domicilio del detentore dell’animale. 3 I microchip che non soddisfano i requisiti ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.
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Ordinanza sulle epizoozie RU 2004
II
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari4
Art. 122 cpv. 2 e 3
2 La carne ottenuta mediante il disossamento meccanico di animali delle specie
bovina, ovina o caprina (carne separata meccanicamente) non può essere utilizzata per la fabbricazione di derrate alimentari né consegnata come tale al consumatore. 3 L’impiego di materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie per fabbrica- re gelatina commestibile, sevo o prodotti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi è vietato.
2. Ordinanza del 1° marzo 19956 su l’importazione, il transito e l’esportazione
di derrate alimentari e oggetti d’uso Art. 8a cpv. 1 lett. e 1 Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’organizzazione accreditata. Il certificato deve contenere: e. la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene mate- riale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso 1 e 180c ca- poverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
2 Gli articoli 9, 11 e 16–20 come pure il titolo prima degli articoli 7, 16 e 20 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 817.02 5 RS 916.401; RU 2004 3065 6 RS 817.41 7 RS 916.401; RU 2004 3065
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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