AS 2004 3215
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa (con Allegato)
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d’Europa (con Allegato)
RS 0.142.103; RU 1967 880
I Allegato dell’Accordo, modifica1
Repubblica federale – Passaporto nazionale o certificato di viaggio per bambini di Germania2: della Repubblica federale di Germania valido o scaduto da meno di un anno; – carta d’identità provvisoria della Repubblica federale di Germania valida; – carta d’identità della Repubblica federale di Germania valida.
Francia3 – Passaporto nazionale della Repubblica francese valido o scaduto da meno di cinque anni (un nuovo modello è stato messo in circolazione il 28 aprile 1999; il vecchio model- lo, rilasciato ancora a determinate condizioni, rimane valido); – carta ufficiale d’identità della Repubblica francese valida; – carta d’identità provvisoria valida tre mesi; – carta d’identità per stranieri valida, rilasciata dall’autorità competente del Paese di residenza, per i Francesi che risiedono regolarmente in Belgio, nel Lussemburgo e in Svizzera; questa carta deve menzionare la nazionalità del titolare.
Liechtenstein – Passaporto nazionale del Principato del Liechtenstein; – carta d’identità del Principato del Liechtenstein.
1 Completa o modifica quelli in RU 1967 880, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 97 1492, 1985 361, 1988 606, 1989 2433 e 1993 1883.
2 Dal 13 febbraio 2001 il presente elenco sostituisce quello in RU 1983 1492.
3 Dal 25 agosto 1999 il presente elenco sostituisce quello in RU 1967 880.
2002-2030 3215
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i paesi RU 2004 membri del Consiglio d’Europa (con Allegato
Paesi Bassi4 – Passaporto valido; – carta d’identità olandese; – passaporto d’affari; – passaporto diplomatico; – passaporto di servizio; – lasciapassare; – passaporto provvisorio.
Portogallo5 – Passaporto nazionale valido o scaduto da meno di cinque anni; – carta nazionale d’identità valida; – certificato collettivo d’identità e di viaggio valido.
Slovenia – Passaporto nazionale valido; – passaporto diplomatico valido; – passaporto di servizio valido.
II Campo di applicazione dell’accordo il 1° maggio 20036 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratifica (F)
Liechtenstein* a 25 settembre 1998 F 1° ottobre 1998 Slovenia* b 11 dicembre 2001 1° gennaio 2002 * I testi di queste riserve e dichiarazioni possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa (http://conventions.coe.int) o presso la Sezione dei trattati internazio- nali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch). a Firma senza riserva di ratifica (art. 8 cpv. 1 lett. a). b Firma con riserva di ratifica.
4 Dal 1° ottobre 2001, quest’elenco sostituisce quello in RU 1993 1883.
5 Dal 24 novembre 1998, quest’elenco sostituisce quelli in RU 1985 361 e 1988 606.
6 Completa quelli in RU 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934 e 1985 361.
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i paesi RU 2004 membri del Consiglio d’Europa (con Allegato
Obiezioni relative all’articolo 117 Svizzera Obiezione parziale del 19 dicembre 2001 Con la notifica del 26 ottobre 2001 relativa alla modifica dell’Allegato, il Segretaria- to ha trasmesso agli Stati parte all’Accordo una dichiarazione contenuta in una nota verbale del 21 settembre 2001 del Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. In virtù dell’articolo 11 dell’Accordo, e entro il termine di due mesi previsto da detta disposizione, le autorità svizzere approvano l’inclusione, nel campo d’applicazione del presente Accordo, dei seguenti documenti olandesi: – passaporto nazionale; – carta d’identità olandese; – passaporto d’affari; – passaporto diplomatico; – passaporto di servizio; – lasciapassare; – passaporto provvisorio. Le autorità svizzere non possono invece accettare che il passaporto di rifugiato e il passaporto per stranieri, parimenti menzionati nella dichiarazione citata, siano disci- plinati dal presente Accordo. In effetti, se i titolari di detti documenti non sono cittadini di una delle Parti contraenti, le agevolazioni previste dall’Accordo per l’entrata sul territorio delle altre Parti non sono loro applicabili (cfr. art. 1 par. 1 dell’Accordo). Del resto l’Accordo precisa, all’articolo 5, che "Ciascuna Parte Contraente riammet- terà senza formalità sul suo territorio ciascun titolare di uno dei documenti menzio- nati nell’elenco stabilito da essa e contenuto nell’Allegato al presente Accordo, anche qualora la nazionalità dell’interessato fosse contestata." Questa formulazione non consente di interpretare la disposizione nel senso che il passaporto di rifugiato e il passaporto per stranieri siano ugualmente validi per la (ri)ammissione nei Paesi Bassi senza condizioni e senza formalità. Di conseguenza, la Svizzera fa un’obiezione alla modifica prevista nell’Allegato, nella misura in cui essa si riferisce al passaporto di rifugiato e al passaporto per stranieri.
7 I testi delle obiezioni formulate dalla altre Parti contraenti possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa (http://conventions.coe.int) o presso la Sezione dei trattati internazionali, Direzione del diritto internazionale pubblico, Dipartimento federale degli affari esteri, 3003 Berna (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch).
Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i paesi RU 2004 membri del Consiglio d’Europa (con Allegato