Lexipedia

AS 2004 3367

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abitazio- ni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. s

1 L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:

s. dati sulla statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa conformemente all’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sulla statistica.

Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l’esecuzione di lavori statistici, l’Ufficio federale può rendere noti, conformemente all’articolo 19 della LStat, i dati contenuti nel REA o consentirne l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera a e c della presente ordinanza.

2 L’Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle

caratteristiche ausiliarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera a e c , agli altri servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all’articolo 19 della LStat.

Art. 12 cpv. 1 e 2 lett. b–q 1 Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l’esecuzione di compiti legali, l’Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro territorio o consentire loro l’accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausi- liarie ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera a e c. 2 Le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni possono essere utilizzate per l’armonizzazione e la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti, conformemente all’articolo 5:

2004-0859 3367

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2004

b. numero del Comune attribuito dall’Ufficio federale e nome del Comune; c. numero dell’immobile (numero della particella); d. numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune; e. indirizzo dell’edificio, inclusi il numero d’avviamento postale e il luogo; f. punto di riferimento dell’edificio (coordinate dell’edificio); g. stato dell’edificio (in progetto/terminato/demolito); h. categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale); i. numero di piani; j. numero di locali abitabili separati nell’edificio (mansarde); k. numero dell’abitazione attribuito dall’Ufficio federale (EWID); l. numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune; m. piano dell’abitazione; n. ubicazione dell’abitazione (numero dell’entrata e altre indicazioni); o. numero di stanze o locali abitabili; p. superficie dell’abitazione; q. dati di una persona o di un’amministrazione responsabile dell’edificio.

Art. 15 cpv. 1 e 2 1 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione conformemente all’articolo 11 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato: a. Ufficio del registro fondiario del diritto fondiario: Tipo B; b. Ufficio federale di topografia: Tipo B c. Ufficio federale dello sviluppo territoriale: Tipo A; d. Ufficio federale delle abitazioni: Tipo A; e. Ufficio federale dell’energia: Tipo A; f. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio: Tipo A; g. Ufficio federale dell’agricoltura: Tipo B; h. Ufficio federale di veterinaria: Tipo B. 2 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per l’esecuzione di compiti legali, conformemente all’articolo 12 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato: a. uffici cantonali e comunali di statistica: Tipo F; b. uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione: Tipo F; c. uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti: Tipo E;

3368

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2004

d. uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali: Tipo C; e. uffici cantonali e comunali del registro fondiario: Tipo C; f. uffici cantonali e comunali di stima: Tipo D; g. uffici cantonali e comunali per la protezione dell’ambiente: Typ D; h. uffici cantonali e comunali dell’agricoltura: Tipo C.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2004.

23 giugno 2004 Il nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3369

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2004

Allegato (art. 15)

Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e Esecuzione compiti legali (art. 12) pianificazione (art. 11)

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F

Caratteristiche degli edifici Numero fed. dell’edificio (EGID) X X X X X X N. UST e nome del Comune X X X X X X Numero della particella X X X X X X Numero ufficiale dell’edificio X X X X X X Ind. edificio, incl. NPA e luogo X X X X X X Coordinate dell’edificio X X X X X X Unità territoriali infracomunali X X – – – X Stato dell’edificio X X X X X X Categoria dell’edificio X X X X X X Anno/epoca di costruzione X X X X – X Anno/epoca della ristrutturazione X X X X – X Anno della demolizione X X X X – X Superficie dell’edificio X X X X X X Numero di piani X X X X X X Numero di locali abitabili separati X – – X X X Sistema di riscaldamento X X X X – X Fonti energ. Riscaldamento/acqua calda X X X X – X Persona responsabile dell’edificio – – X X X X Indicazioni sulla statistica delle costruzioni – – – – – X

Caratteristiche dell’abitazione Numero fed. dell’edificio (EGID) X – – X X X Numero fed. dell’abitazione (EWID) X – – X X X Numero ufficiale dell’abitazione X – – X X X Piano X – – X X X Ubicazione X – – X X X Tipo di utilizzazione X – – X – X

3370

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2004

Scopo dell’accesso Statistica, ricerca e Esecuzione compiti legali (art. 12) pianificazione (art. 11)

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F

Numero di stanze o locali abitabili X – – X X X Superficie X – – X X X Installazione fissa di cucina X – – X – X

– = accesso in linea impossibile x = accesso in linea L’accesso in linea per l’esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.

3371

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2004

3372