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AS 2004 3443

AS 2004 3443

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 3 Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contingente doganale È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio.

Art. 6 cpv. 1 1 L’Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l’impor- tazione secondo l’articolo 5 capoverso 1, per: a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s’intende la proporzione della merce importata da quest’ultimo all’ADC e all’ADFC nell’anno precedente e della prestazio- ne all’interno del Paese fornita l’anno precedente rispetto alle importazioni all’ADC e all’ADFC e alle prestazioni all’interno del Paese dell’insieme degli aventi diritto; l’avente diritto può annunciare la sua prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’Ufficio federale; b. le altre merci: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente.

1bis Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contin- genti doganali n. 13 e n. 105 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023

2004-0884 3443

Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2004

sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggre- gata).

Art. 14 cpv. 3–5

3 Abrogato

4 I quantitativi supplementari di cui all’articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione: a. della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde; b. della prestazione all’interno del Paese; l’Ufficio federale stabilisce una chia- ve di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra- vendita di merci svizzere relativi al periodo di contingentamento in questio- ne; i contratti di compra-vendita devono pervenire all’Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso. 5 Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle impor- tazioni all’ADC e all’ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d’aggiu- dicazione.

1 Le quote del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza

dell’8 marzo 20024 sul libero scambio vengono assegnate dall’Ufficio federale sulla base dell’ordine di entrata delle domande di autorizzazione. L’Ufficio federale fissa un termine entro il quale le quote di contingente doganale devono essere esaurite.

Art. 25 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004 Per il 2004, l’Ufficio federale ripartisce le quote di contingente doganale per le cipolline da semina secondo il diritto anteriore.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 632.421.0

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