Lexipedia

AS 2004 3447

Ordinanza sulle foreste

Ordinanza sulle foreste (OFo)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1 1 L’Ufficio federale coordina i provvedimenti dei Cantoni per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta nei boschi di protezione e in caso di catastrofi forestali.

Art. 44 cpv. 1 1I provvedimenti per la prevenzione di danni straordinari alle foreste secondo l’articolo 28 lettere a–c, finalizzati alla conservazione dei boschi di protezione, sono indennizzati secondo la tabella 2 dell’allegato.

Art. 45 cpv. 1 1 La riparazione dei danni verificatisi su vaste superfici forestali secondo l’artico- lo 29 e le conseguenti utilizzazioni forzate finalizzate alla conservazione dei boschi di protezione sono indennizzate secondo la tabella 2 dell’allegato.

Art. 46 Elaborazione delle basi per la pianificazione forestale (art. 38 cpv. 2 lett. a)

Per l’elaborazione della pianificazione forestale cantonale e regionale stabilita in base a prescrizioni cantonali approvate, l’aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell’allegato.

Art. 47 cpv. 1 lett. a, 2 e 3 lett. a 1 Aiuti finanziari e indennità sono accordati per provvedimenti selvicolturali di cura, diradamento e ringiovanimento di popolamenti secondo gli articoli 17 capoverso 1 lettera a e 19 se: a. i provvedimenti sono raggruppati e definiti per una durata di cinque anni, corredati di preventivo e di garanzia di finanziamento;

1 RS 921.01

2004-1148 3447

Ordinanza sulle foreste RU 2004

2 L’aiuto finanziario per provvedimenti selvicolturali limitati nel tempo secondo l’articolo 19 capoversi 2 e 3 è accordato secondo la tabella 2 dell’allegato a condi- zione che: a. il beneficiario si sia impegnato a partecipare a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno; b. i provvedimenti secondo l’articolo 19 capoverso 3 finalizzati alla protezione della diversità biologica richiedano spese particolari.

3 È accordata un’indennità, secondo la tabella 1 dell’allegato:

a. per provvedimenti di cure minime secondo l’articolo 19 capoverso 4, neces- sari per conservare e promuovere la stabilità dei boschi di protezione;

Art. 48, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e abis Strutture di raccordo, miglioramento delle condizioni di gestione (art. 38 cpv. 2 lett. d, dbis e e) 1 Un aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell’allegato per i seguenti provvedimenti: a. la costruzione di strutture di raccordo fisse e di deposito del legname neces- sarie all’economia forestale per le foreste con particolare funzione protet- trice; abis. l’acquisto di strutture di raccordo mobili, l’adeguamento di strutture di rac- cordo a metodi moderni di raccolta del legno nonché il ripristino di tali strut- ture;

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3448